Accertamento
Per l’Agenzia, gli omessi versamenti nell’adesione sono sempre sanzionati
Se il contribuente paga la rata entro il termine per quella successiva, non vi sono i presupposti per nessuna sanzione
/ Sabato 13 agosto 2011
Il DL 98/2011 ha modificato il sistema sanzionatorio degli omessi versamenti delle rate derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza o conciliazione giudiziale.
In sostanza, ove il contribuente non versi una delle rate successive alla prima entro il termine previsto per la rata successiva (quindi entro i tre mesi, visto che le rate sono trimestrali), egli decade dal beneficio della dilazione e gli importi residui vengono iscritti a ruolo. Per ciò che concerne la sanzione da omesso versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97, essa viene irrogata nella misura del 60% sugli interi importi residui dovuti a titolo di tributo, e non sul solo importo della rata non versata.
Pertanto, anche se la circolare n. 41/2011 pare negarlo, i mancati versamenti inferiori ai tre mesi non comportano in nessun caso la decadenza dal beneficio della dilazione, in quanto così ha voluto il Legislatore. Al massimo, verrà irrogata la sanzione del 30% (ma su questo si veda oltre) mediante apposito atto di contestazione.
L’Agenzia delle Entrate afferma, in sostanza, che sono sanzionabili gli omessi versamenti eseguiti entro il termine per la rata successiva, e che il contribuente, in tal caso, può ravvedersi ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97 versando, entro il citato termine, l’importo della rata, gli interessi legali e la sanzione.
Insomma:
- se il contribuente omette di pagare una rata, ma lo fa entro il trimestre, la sanzione da irrogare è quella del 30% calcolata sull’importo della rata non pagata;
- se il contribuente omette il versamento e non si ravvede entro il trimestre, decade dalla dilazione, tutte le somme vengono iscritte a ruolo, e la cartella conterrà anche la sanzione del 60% su tutti gli importi residui a titolo di tributo.
Tanto premesso, c’è a nostro avviso spazio per sostenere che l’omesso versamento sanato entro i tre mesi non comporti mai l’irrogazione delle sanzioni da omesso versamento.
A sostegno di ciò, ravvisando la necessità di attendere le prime sentenze dei giudici, è possibile affermare che il Legislatore, normando nell’art. 8 del DLgs. 218/97 le conseguenze sanzionatorie degli omessi versamenti, abbia introdotto una sorta di legislazione speciale, che deroga all’art. 13 del DLgs. 471/97, rendendolo inapplicabile al caso di specie.
In breve:
- se il contribuente omette il versamento, ma paga entro il trimestre, non decade dalla dilazione e non subise nessuna sanzione;
- in caso contrario, verrà irrogata la maxisanzione (maxi davvero, visto che è del 60% su tutto il tributo residuo, il che, a rigor di logica, è un argomento ulteriore per la fondatezza della tesi sostenuta).
- gli importi residui dovuti a titolo di tributo, visto che la decadenza dalla dilazione rimane ferma;
- gli interessi legali;
- le sanzioni del 60% calcolate su tutto il residuo ridotte a un ottavo ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, siccome il ravvedimento è oltre i trenta giorni.
Non è, invece, possibile definire in via agevolata le sanzioni, in quanto queste verrebbero contestate mediante diretta iscrizione a ruolo, e a ciò osta l’art. 17 del DLgs. 472/97.
In sostanza, ove il contribuente non versi una delle rate successive alla prima entro il termine previsto per la rata successiva (quindi entro i tre mesi, visto che le rate sono trimestrali), egli decade dal beneficio della dilazione e gli importi residui vengono iscritti a ruolo. Per ciò che concerne la sanzione da omesso versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97, essa viene irrogata nella misura del 60% sugli interi importi residui dovuti a titolo di tributo, e non sul solo importo della rata non versata.
Pertanto, anche se la circolare n. 41/2011 pare negarlo, i mancati versamenti inferiori ai tre mesi non comportano in nessun caso la decadenza dal beneficio della dilazione, in quanto così ha voluto il Legislatore. Al massimo, verrà irrogata la sanzione del 30% (ma su questo si veda oltre) mediante apposito atto di contestazione.
L’Agenzia delle Entrate afferma, in sostanza, che sono sanzionabili gli omessi versamenti eseguiti entro il termine per la rata successiva, e che il contribuente, in tal caso, può ravvedersi ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97 versando, entro il citato termine, l’importo della rata, gli interessi legali e la sanzione.
Insomma:
- se il contribuente omette di pagare una rata, ma lo fa entro il trimestre, la sanzione da irrogare è quella del 30% calcolata sull’importo della rata non pagata;
- se il contribuente omette il versamento e non si ravvede entro il trimestre, decade dalla dilazione, tutte le somme vengono iscritte a ruolo, e la cartella conterrà anche la sanzione del 60% su tutti gli importi residui a titolo di tributo.
Tanto premesso, c’è a nostro avviso spazio per sostenere che l’omesso versamento sanato entro i tre mesi non comporti mai l’irrogazione delle sanzioni da omesso versamento.
A sostegno di ciò, ravvisando la necessità di attendere le prime sentenze dei giudici, è possibile affermare che il Legislatore, normando nell’art. 8 del DLgs. 218/97 le conseguenze sanzionatorie degli omessi versamenti, abbia introdotto una sorta di legislazione speciale, che deroga all’art. 13 del DLgs. 471/97, rendendolo inapplicabile al caso di specie.
In breve:
- se il contribuente omette il versamento, ma paga entro il trimestre, non decade dalla dilazione e non subise nessuna sanzione;
- in caso contrario, verrà irrogata la maxisanzione (maxi davvero, visto che è del 60% su tutto il tributo residuo, il che, a rigor di logica, è un argomento ulteriore per la fondatezza della tesi sostenuta).
Ravvedimento operoso possibile, ma niente definizione agevolata
Come già rilevato in altri articoli apparsi sulla stampa specializzata, il ravvedimento operoso dovrebbe essere possibile anche per i versamenti oltre il trimestre, a condizione che non sia ancora stata notificata la cartella o l’atto di contestazione. In tal caso, occorre versare:- gli importi residui dovuti a titolo di tributo, visto che la decadenza dalla dilazione rimane ferma;
- gli interessi legali;
- le sanzioni del 60% calcolate su tutto il residuo ridotte a un ottavo ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, siccome il ravvedimento è oltre i trenta giorni.
Non è, invece, possibile definire in via agevolata le sanzioni, in quanto queste verrebbero contestate mediante diretta iscrizione a ruolo, e a ciò osta l’art. 17 del DLgs. 472/97.
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