dichiarazione dei redditi
Premi di produttività e dichiarativi 2011: UNICO PF per rettificare i dati
Forniti chiarimenti per la compilazione di UNICO PF correttivo o integrativo in caso di modifica dei dati di rimborso indicati nel 730/2011
Con la risoluzione n. 85 di ieri, 12 agosto 2011, l’Agenzia delle Entrate risponde alle richieste di chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del modello UNICO PF 2011, correttivo nei termini o integrativo di un precedente modello 730/2011 contenente la richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009.
Nello specifico, viene chiarito come debba essere compilato il modello UNICO PF correttivo nei termini o integrativo nel caso in cui non vengano modificati i dati relativi alla richiesta di rimborso indicati nel rigo F13 del mod. 730/2011, nonché le modalità per rettificare i dati con riferimento ai quali è stato riconosciuto il rimborso in sede di assistenza fiscale.
In via preliminare, l’Agenzia ricorda che i lavoratori dipendenti che nel biennio 2008 e/o 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario, riconducibili ad incrementi di produttività, possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate, qualora i suddetti compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 10%.
L’erogazione dei citati compensi è annotata nel CUD 2011 dove, nei punti 97 e 99, viene indicato il corrispondente ammontare.
Inoltre, nel documento di prassi, si ricorda che il rimborso può essere richiesto con le seguenti modalità tra loro alternative:
- compilando il rigo F13 nel modello 730/2011: in tal caso il rimborso si ottiene in busta paga;
- compilando il quadro QR nel modello UNICO PF 2011;
- presentando istanza di rimborso all’Agenzia, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973.
Il primo caso è dunque relativo alla presentazione del modello UNICO PF correttivo nei termini o integrativo nel quale non vengono modificati i dati relativi alla richiesta di rimborso indicati nel rigo F13 del modello 730/2011. In questo caso, spiega l’Agenzia, l’UNICO PF 2011 deve essere compilato in tutte le sue parti, con la sola esclusione del quadro QR – Richiesta di rimborso incremento produttività 2008 e 2009 – che in tale ipotesi non deve essere compilato, avendo cura di barrare nel frontespizio del modello – in relazione al momento della presentazione della dichiarazione e agli effetti della rettifica – una delle caselle “Correttiva nei termini”, “Dichiarazione integrativa a favore” o “Dichiarazione integrativa”.
Si precisa, inoltre, che nel rigo RN40 del modello UNICO PF 2011 va riportato l’importo dell’IRPEF già trattenuta o rimborsata dal sostituto d’imposta, risultante dal modello 730-3/2011 (il c.d. prospetto di liquidazione).
Nel caso specifico, considerato che l’importo indicato nel rigo 91 del modello 730-3/2011 risulta comprensivo del rimborso riconosciuto in relazione alle somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009, per determinare gli importi da indicare nelle singole colonne del rigo RN40, è necessario sterilizzare dall’esito contabile della liquidazione del modello 730/2011 la parte riconducibile al rimborso per incremento della produttività.
Analoghe modalità devono essere adottate anche per la compilazione dei righi RV6 e RV14 in relazione agli importi delle addizionali regionale e comunale.
Il secondo caso riguarda la rettifica della richiesta di rimborso effettuata nel modello 730/2011 (rigo F13). In questo caso, il contribuente è tenuto a seguire due modalità operative, che distinguono l’ipotesi in cui la modifica comporti la determinazione di un rimborso inferiore rispetto a quello già percepito dal sostituto d’imposta, da quella in cui dalla rettifica derivi il diritto a un maggior rimborso. Nella prima ipotesi, effettuerà la restituzione del rimborso non spettante mediante versamento tramite modello F24 mentre, nella seconda ipotesi, presenterà un’istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Un terzo caso riguarda, invece, la presentazione del modello UNICO PF correttivo nei termini o integrativo e, contestualmente, la rettifica della richiesta di rimborso effettuata nel rigo F13 del modello 730/2011.
In questo caso, spiega l’Agenzia, il contribuente deve seguire una duplice operazione:
- compilare il modello UNICO PF 2011 correttivo nei termini o integrativo, seguendo le modalità già menzionate per il primo caso. Pertanto il modello deve essere compilato, completo di tutte le sue parti, con la sola esclusione del quadro QR, e nei righi RN40, RV6 e RV14 va riportato l’esito contabile della liquidazione del modello 730/2011 al netto della parte riconducibile al rimborso per incremento della produttività;
- rettificare la richiesta di rimborso effettuata nel modello 730/2011, seguendo l’iter descritto nel secondo caso.
Nello specifico, viene chiarito come debba essere compilato il modello UNICO PF correttivo nei termini o integrativo nel caso in cui non vengano modificati i dati relativi alla richiesta di rimborso indicati nel rigo F13 del mod. 730/2011, nonché le modalità per rettificare i dati con riferimento ai quali è stato riconosciuto il rimborso in sede di assistenza fiscale.
In via preliminare, l’Agenzia ricorda che i lavoratori dipendenti che nel biennio 2008 e/o 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario, riconducibili ad incrementi di produttività, possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate, qualora i suddetti compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 10%.
L’erogazione dei citati compensi è annotata nel CUD 2011 dove, nei punti 97 e 99, viene indicato il corrispondente ammontare.
Inoltre, nel documento di prassi, si ricorda che il rimborso può essere richiesto con le seguenti modalità tra loro alternative:
- compilando il rigo F13 nel modello 730/2011: in tal caso il rimborso si ottiene in busta paga;
- compilando il quadro QR nel modello UNICO PF 2011;
- presentando istanza di rimborso all’Agenzia, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973.
Il primo caso è dunque relativo alla presentazione del modello UNICO PF correttivo nei termini o integrativo nel quale non vengono modificati i dati relativi alla richiesta di rimborso indicati nel rigo F13 del modello 730/2011. In questo caso, spiega l’Agenzia, l’UNICO PF 2011 deve essere compilato in tutte le sue parti, con la sola esclusione del quadro QR – Richiesta di rimborso incremento produttività 2008 e 2009 – che in tale ipotesi non deve essere compilato, avendo cura di barrare nel frontespizio del modello – in relazione al momento della presentazione della dichiarazione e agli effetti della rettifica – una delle caselle “Correttiva nei termini”, “Dichiarazione integrativa a favore” o “Dichiarazione integrativa”.
Si precisa, inoltre, che nel rigo RN40 del modello UNICO PF 2011 va riportato l’importo dell’IRPEF già trattenuta o rimborsata dal sostituto d’imposta, risultante dal modello 730-3/2011 (il c.d. prospetto di liquidazione).
Nel caso specifico, considerato che l’importo indicato nel rigo 91 del modello 730-3/2011 risulta comprensivo del rimborso riconosciuto in relazione alle somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009, per determinare gli importi da indicare nelle singole colonne del rigo RN40, è necessario sterilizzare dall’esito contabile della liquidazione del modello 730/2011 la parte riconducibile al rimborso per incremento della produttività.
Analoghe modalità devono essere adottate anche per la compilazione dei righi RV6 e RV14 in relazione agli importi delle addizionali regionale e comunale.
Il secondo caso riguarda la rettifica della richiesta di rimborso effettuata nel modello 730/2011 (rigo F13). In questo caso, il contribuente è tenuto a seguire due modalità operative, che distinguono l’ipotesi in cui la modifica comporti la determinazione di un rimborso inferiore rispetto a quello già percepito dal sostituto d’imposta, da quella in cui dalla rettifica derivi il diritto a un maggior rimborso. Nella prima ipotesi, effettuerà la restituzione del rimborso non spettante mediante versamento tramite modello F24 mentre, nella seconda ipotesi, presenterà un’istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Un terzo caso riguarda, invece, la presentazione del modello UNICO PF correttivo nei termini o integrativo e, contestualmente, la rettifica della richiesta di rimborso effettuata nel rigo F13 del modello 730/2011.
In questo caso, spiega l’Agenzia, il contribuente deve seguire una duplice operazione:
- compilare il modello UNICO PF 2011 correttivo nei termini o integrativo, seguendo le modalità già menzionate per il primo caso. Pertanto il modello deve essere compilato, completo di tutte le sue parti, con la sola esclusione del quadro QR, e nei righi RN40, RV6 e RV14 va riportato l’esito contabile della liquidazione del modello 730/2011 al netto della parte riconducibile al rimborso per incremento della produttività;
- rettificare la richiesta di rimborso effettuata nel modello 730/2011, seguendo l’iter descritto nel secondo caso.
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