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venerdì 12 agosto 2011

Noleggio «breve» di mezzi di trasporto: territorialità con doppio criterio


IVA

Noleggio «breve» di mezzi di trasporto: territorialità con doppio criterio

Il luogo di rilevanza territoriale dipende dall’applicazione combinata del luogo di messa a disposizione e del luogo di utilizzo del mezzo

/ Giovedì 11 agosto 2011
L’art. 7-quater, lett. e), del DPR 633/72 contiene le regole per l’individuazione del luogo di rilevanza territoriale della locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto a breve termine, ricordando sin da subito che trattasi di un servizio la cui regola territoriale deroga a quella generale di cui all’art. 7-ter, sia nel caso in cui il committente sia un soggetto passivo IVA (B2B), sia nell’ipotesi in cui tale committente sia un soggetto non passivo d’imposta (B2C).
La circolare 29 luglio 2011 n. 37 contiene interessanti chiarimenti relativamente all’applicazione pratica della disposizione in esame che, come vedremo, per l’individuazione del luogo di rilevanza territoriale combina il criterio del luogo di messa a disposizione del mezzo con quello del suo utilizzo.  L’Agenzia, in primo luogo, nel ricordare che né le disposizioni nazionali del DPR 633/72 né le disposizioni comunitarie contengono alcuna definizione di mezzi di trasporto, ritiene utili riferirsi ad alcune definizioni contenute nell’art. 38 del Regolamento UE 282/2011, il cui paragrafo 1 definisce in via generale come mezzi di trasporto “i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone, o oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto” (il successivo paragrafo 2 dell’art. 38 contiene l’elenco dei mezzi di trasporto, tra cui si ricordano i veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte, navi, aeromobili, ecc.). Il terzo paragrafo dell’art. 38 del Regolamento, ricorda l’Agenzia, precisa che non sono considerati mezzi di trasporto i veicoli immobilizzati in modo permanente e i container.
Locazione a breve termine se non superiore a 30 giorni (90 per i natanti)
Interessanti precisazioni sono altresì contenute in relazione all’individuazione del noleggio a breve termine, la cui definizione normativa è contenuta nell’art. 7, lett. g), del DPR 633/72, a norma del quale si intende “il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti”. Sul punto, l’Agenzia rammenta che l’art. 39 del citato Regolamento 282/2011 dispone che, ai fini della determinazione del predetto arco temporale, si deve far riferimento al contratto concluso tra le parti, chiarendo altresì che, se il noleggio è coperto da più contratti consecutivi tra loro, si devono sommare i singoli periodi al fine di verificare il rispetto del trenta giorni.
A norma del paragrafo 2, comma 3, dell’art. 39 del Regolamento, inoltre, in assenza di pratiche abusive deve considerarsi di breve durata anche il contratto, inferiore a 30 giorni, che precede il contratto considerato a lungo termine (si pensi, ad esempio, a un noleggio di dieci giorni, con successivi contratti rispettivamente per altri quindici e venti giorni. In tal caso, i primi due contratti possono essere considerati a breve termine, in quanto la sommatoria dei giorni di durata non supera i trenta, mentre il terzo contratto, anche se di soli venti giorni, non può essere considerato a breve termine, in quanto la sommatoria dei giorni, tenendo conto anche dei due precedenti supera il limite di trenta giorni).
Come anticipato, il luogo di rilevanza territoriale dei servizi in questione dipende dalla combinazione dei due seguenti criteri:
luogo di messa a disposizione del mezzo, intendendosi per tale, a norma dell’art. 40 del Regolamento UE, il luogo in cui il destinatario (o un terzo che agisce per suo conto), prende fisicamente possesso del bene;
luogo di utilizzo del mezzo.
L’applicazione combinata dei due predetti parametri comporta che i servizi di locazione in commento sono rilevanti territorialmente nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 7-quater, lett. e):
- se il mezzo di trasporto è messo a disposizione del committente in Italia, sempre che l’utilizzo dello stesso avvenga in territorio comunitario;
- se il mezzo di trasporto è messo a disposizione in altro Stato non comunitario, purché l’utilizzo avvenga nel territorio dello Stato (non rileva la quota parte di utilizzo al di fuori dell’Italia).
Se il mezzo è invece messo a disposizione in altro Stato UE, il servizio di locazione e noleggio dello stesso è in ogni caso escluso da IVA in Italia.
/ Sandro CERATO

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