IVA
Ristorazione e catering su navi, treni e aerei: IVA se il trasporto inizia in Italia
La circolare n. 37 ha fornito alcuni utili criteri operativi, alla luce del Regolamento UE 282/2011
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 del 29 luglio 2011 si è soffermata, tra l’altro, sull’operatività del regime IVA dei servizi di ristorazione e catering (art. 7-quater, lett. c) e d), del DPR n. 633/1972), che si considerano compiuti nel territorio dello Stato se materialmente:
- rese a bordo di navi, aerei o treni, nel corso di una parte di un trasporto passeggeri, effettuata all’interno della Comunità, qualora il luogo di partenza del trasferimento sia situato nel territorio dello Stato;
- eseguite in Italia, negli altri casi.
In primo luogo, è stata colmata una lacuna normativa, fornendo un criterio di puntuale individuazione delle fattispecie oggetto delle predette disposizioni. In particolare, è stato richiamato l’art. 6 del Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 282/2011, secondo cui i servizi di ristorazione e catering – distinti tra loro in base alla circostanza che l’erogazione avvenga presso i locali del prestatore oppure in altri luoghi – consistono nella fornitura di cibi o bevande, non necessariamente preparati, destinati al consumo umano, accompagnata da attività di supporto sufficienti a permetterne un utilizzo immediato. L’eventuale mancanza di queste ultime (fornitura di stoviglie e mobilio, messa a disposizione di personale, ecc.) non consente di qualificare l’operazione come una prestazione di servizi, configurandosi, invece, una mera cessione di beni: la medesima circostanza ricorre nell’ipotesi di fornitura, da parte di una società di catering, di pasti già pronti, consegnati a bordo di navi, treni ed aerei, costituente, quindi, una cessione nei confronti della compagnia di navigazione, volo o trasporto ferroviario.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, approfondito il requisito della “parte di un trasporto di passeggeri” di cui all’art. 7-quater, lett. d), del DPR n. 633/1972, precisando che il presupposto deve intendersi sussistente qualora non sia previsto uno scalo al di fuori del territorio comunitario, tra il luogo di partenza – ovvero il punto di imbarco di passeggeri previsto nell’Unione europea, eventualmente dopo uno sbarco all’esterno della stessa – e quello di arrivo del trasferimento, quale ultimo sito di sbarco stabilito nell’area comunitaria, prima dell’ipotetica fuoriuscita dello stesso. A questo proposito, la circolare n. 37 in oggetto ha altresì chiarito che, nel caso di viaggio sulla base del percorso di andata e ritorno, quest’ultimo deve essere considerato distintamente dall’andata.
A questo proposito, è stata considerata un’ipotetica tratta, a mezzo nave, Genova – Barcellona – Patrasso – Alessandria d’Egitto, che determina l’assoggettamento ad IVA italiana delle prestazioni di ristorazione rese da Genova a Patrasso, rilevando il primo punto d’imbarco nella Comunità. Conseguentemente, quelle eseguite nella parte successiva del tragitto, sino alla destinazione finale, rientrano nel campo di applicazione del criterio base, per effetto del quale il luogo di effettuazione è individuato in virtù dello Stato nelle cui acque nazionali si trova l’imbarcazione, al momento dell’esecuzione della prestazione. Qualora il servizio di ristorazione sia iniziato durante una parte di trasporto nella Comunità (ad esempio, Genova – Patrasso) e proseguito in una frazione all’esterno della stessa, ma sempre nel territorio di uno Stato membro (Patrasso – Alessandria d’Egitto), la prestazione è comunque soggetta ad IVA italiana, in quanto opera il criterio dell’inizio dell’esecuzione della stessa (art. 37 del Regolamento n. 282/2011).
Nel caso di un trasporto di passeggeri, sempre tramite nave, sulla tratta Alessandria d’Egitto – Palermo – Barcellona, sono soggetti ad IVA italiana i servizi di ristorazione erogati da Palermo a Barcellona, in ossequio al criterio del primo punto di imbarco nella Comunità, nonché quelli resi, nella parte precedente di tratta, in acque territoriali italiane. Diversamente, nel caso in cui la prestazione sia iniziata in acque internazionali, ovvero dopo aver lasciato Alessandria d’Egitto, e prosegua sulla tratta Palermo – Barcellona, è esclusa dall’applicazione dell’IVA.
La circ. n. 37/2011, dopo aver ricordato l’operatività del regime di non imponibilità (art. 8-bis, lett. d), del DPR n. 633/1972) per le prestazioni di ristorazione e catering che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ha, infine, ricordato alcuni servizi di catering non assoggettabili all’art. 7-quater, lett. d), del Decreto IVA:
- servizi forniti a bordo di navi, aerei o treni, senza il pagamento di un corrispettivo, in quanto già inclusi nel prezzo del biglietto e, quindi, da ritenersi accessori alla prestazione di trasporto dei passeggeri di cui alla precedente lett. b);
- servizi resi nell’ambito di un pacchetto turistico, venduto da un tour operator al cliente, soggetti alla disciplina speciale di cui all’art. 74-ter del DPR n. 633/1972.
- rese a bordo di navi, aerei o treni, nel corso di una parte di un trasporto passeggeri, effettuata all’interno della Comunità, qualora il luogo di partenza del trasferimento sia situato nel territorio dello Stato;
- eseguite in Italia, negli altri casi.
In primo luogo, è stata colmata una lacuna normativa, fornendo un criterio di puntuale individuazione delle fattispecie oggetto delle predette disposizioni. In particolare, è stato richiamato l’art. 6 del Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 282/2011, secondo cui i servizi di ristorazione e catering – distinti tra loro in base alla circostanza che l’erogazione avvenga presso i locali del prestatore oppure in altri luoghi – consistono nella fornitura di cibi o bevande, non necessariamente preparati, destinati al consumo umano, accompagnata da attività di supporto sufficienti a permetterne un utilizzo immediato. L’eventuale mancanza di queste ultime (fornitura di stoviglie e mobilio, messa a disposizione di personale, ecc.) non consente di qualificare l’operazione come una prestazione di servizi, configurandosi, invece, una mera cessione di beni: la medesima circostanza ricorre nell’ipotesi di fornitura, da parte di una società di catering, di pasti già pronti, consegnati a bordo di navi, treni ed aerei, costituente, quindi, una cessione nei confronti della compagnia di navigazione, volo o trasporto ferroviario.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, approfondito il requisito della “parte di un trasporto di passeggeri” di cui all’art. 7-quater, lett. d), del DPR n. 633/1972, precisando che il presupposto deve intendersi sussistente qualora non sia previsto uno scalo al di fuori del territorio comunitario, tra il luogo di partenza – ovvero il punto di imbarco di passeggeri previsto nell’Unione europea, eventualmente dopo uno sbarco all’esterno della stessa – e quello di arrivo del trasferimento, quale ultimo sito di sbarco stabilito nell’area comunitaria, prima dell’ipotetica fuoriuscita dello stesso. A questo proposito, la circolare n. 37 in oggetto ha altresì chiarito che, nel caso di viaggio sulla base del percorso di andata e ritorno, quest’ultimo deve essere considerato distintamente dall’andata.
A questo proposito, è stata considerata un’ipotetica tratta, a mezzo nave, Genova – Barcellona – Patrasso – Alessandria d’Egitto, che determina l’assoggettamento ad IVA italiana delle prestazioni di ristorazione rese da Genova a Patrasso, rilevando il primo punto d’imbarco nella Comunità. Conseguentemente, quelle eseguite nella parte successiva del tragitto, sino alla destinazione finale, rientrano nel campo di applicazione del criterio base, per effetto del quale il luogo di effettuazione è individuato in virtù dello Stato nelle cui acque nazionali si trova l’imbarcazione, al momento dell’esecuzione della prestazione. Qualora il servizio di ristorazione sia iniziato durante una parte di trasporto nella Comunità (ad esempio, Genova – Patrasso) e proseguito in una frazione all’esterno della stessa, ma sempre nel territorio di uno Stato membro (Patrasso – Alessandria d’Egitto), la prestazione è comunque soggetta ad IVA italiana, in quanto opera il criterio dell’inizio dell’esecuzione della stessa (art. 37 del Regolamento n. 282/2011).
Nel caso di un trasporto di passeggeri, sempre tramite nave, sulla tratta Alessandria d’Egitto – Palermo – Barcellona, sono soggetti ad IVA italiana i servizi di ristorazione erogati da Palermo a Barcellona, in ossequio al criterio del primo punto di imbarco nella Comunità, nonché quelli resi, nella parte precedente di tratta, in acque territoriali italiane. Diversamente, nel caso in cui la prestazione sia iniziata in acque internazionali, ovvero dopo aver lasciato Alessandria d’Egitto, e prosegua sulla tratta Palermo – Barcellona, è esclusa dall’applicazione dell’IVA.
La circ. n. 37/2011, dopo aver ricordato l’operatività del regime di non imponibilità (art. 8-bis, lett. d), del DPR n. 633/1972) per le prestazioni di ristorazione e catering che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ha, infine, ricordato alcuni servizi di catering non assoggettabili all’art. 7-quater, lett. d), del Decreto IVA:
- servizi forniti a bordo di navi, aerei o treni, senza il pagamento di un corrispettivo, in quanto già inclusi nel prezzo del biglietto e, quindi, da ritenersi accessori alla prestazione di trasporto dei passeggeri di cui alla precedente lett. b);
- servizi resi nell’ambito di un pacchetto turistico, venduto da un tour operator al cliente, soggetti alla disciplina speciale di cui all’art. 74-ter del DPR n. 633/1972.
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