sanzioni amministrative
Sospensione subito esecutiva se si omettono le fatture
L’accesso negli studi professionali è una delle ipotesi per rilevare la violazione dell’obbligo, per cui il DL 138/2011 ha introdotto la sanzione
La mancata emissione della fattura comporta per il professionista la sospensione dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine di appartenenza. Questa novità, contenuta nell’art. 2, comma 5 del DL n. 138/2011 (si veda “Sospensione dall’Albo per chi omette le fatture” del 17 agosto 2011), crea la sanzione accessoria per gli esercenti arti e professioni simile alla sospensione della licenza prevista per le attività commerciali. È necessario, quindi, ricordare, in breve, alcune regole riguardanti l’accesso degli organi di controllo nei locali degli studi professionali, accessi che, dopo l’emanata disposizione, possono essere frequenti rispetto al passato.
Si premette che la nuova norma inserisce nell’art. 12 del DLgs. n. 471/1997 i commi 2-sexies e 2-septies, per effetto dei quali è stabilito che, ai fini dell’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine per un periodo da tre giorni ad un mese, è necessario che siano contestate, nell’arco di un quinquennio, quattro violazioni dell’obbligo di emissione del documento certificativo dei corrispettivi. Inoltre, ai fini dell’irrogazione della predetta sanzione accessoria, le violazioni devono essere commesse in giorni diversi. Dunque, le eventuali plurime violazioni operate nello stesso giorno si conteranno come una violazione unica. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Nel caso in cui le violazioni siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionali, la sanzione è disposta nei confronti di tutti gli associati.
Va osservato che, ai sensi dell’art. 19, comma 7 del DLgs. n. 472/1997, le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione diventa definitivo. Tuttavia, in deroga al citato articolo, il provvedimento diventa immediatamente esecutivo nel momento in cui vengono accertate le quattro distinte violazioni nel corso del quinquennio. La sospensione è disposta dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente, comunicandola all’Ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’Albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Gli atti di sospensione si notificano, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata commessa la quarta violazione. L’Agenzia delle Entrate ovvero la Guardia di Finanza vigileranno sull’esecuzione dell’effettivo adempimento delle sospensioni.
Ciò premesso, sembra opportuno ricordare alcune regole che, in genere, sono applicabili alle attività commerciali, ma interessano, con delle particolarità, anche i professionisti. Occorre, infatti, evidenziare che una delle ipotesi utili per poter rilevare la violazione della mancata emissione della fattura, riguarda l’accesso nei locali dello studio professionale, da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate ovvero dei militari della Guardia di Finanza, con lo scopo di ispezionare i documenti contabili. L’art. 52 del DPR n. 633/1972 permette detto accesso, ma richiede la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. In proposito si ricorda che il soggetto delegato agisce sulla base di uno specifico incarico conferito in forma scritta e solo in caso eccezionale anche telefonicamente, da far risultare, in ogni caso, nel processo verbale di verifica. Circa il contenuto della delega, è utile tenere presente che non deve trattarsi di una mera “rappresentanza” formale di atti, ma di una vera attribuzione sostitutiva della presenza del titolare per assistere alle operazioni di accesso, abilitante come tale il delegato anche all’eventuale opposizione del segreto professionale, nei limiti del mandato ricevuto.
Nell’ipotesi di studio associato, rimane preclusa la facoltà di accedere nei locali posti nell’esclusiva disponibilità di altri professionisti. Solo dietro specifico ordine di accesso si può entrare negli altri locali destinati all’attività professionale dello studio associato. Va evidenziato che il professionista, per ogni accesso, riceve un verbale e, quindi, può anticipatamente conoscere il realizzarsi della violazione della sospensione. Si evidenzia, altresì, che la mancata emissione della fattura comporta anche l’applicazione della sanzione principale di cui all’art. 6 del DLgs. n. 471/1997, vale a dire sanzione dal 100 al 200% dell’IVA relativa al corrispettivo non documentato, per operazioni imponibili, e dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati, per operazioni non imponibili o esenti.
Verificandosi tale evento, dunque, per difendersi al contribuente rimane la strada del contenzioso tributario. Infatti, il provvedimento di sospensione dell’attività professionale è impugnabile avanti la Commissione tributaria, come chiarito dalla circolare n. 98/1996 a proposito delle attività commerciali, tenendo presente che, pur definendo in modo agevolato la violazione relativa la sanzione principale, la sospensione dell’attività professionale verrà in ogni caso applicata se ricorrono le condizioni temporali previsti dalla norma. (si vedano per le attività commerciali Cass. n. 22976/2010 e Cass. n. 14669/2010).
/ Francesco BARONE
Si premette che la nuova norma inserisce nell’art. 12 del DLgs. n. 471/1997 i commi 2-sexies e 2-septies, per effetto dei quali è stabilito che, ai fini dell’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine per un periodo da tre giorni ad un mese, è necessario che siano contestate, nell’arco di un quinquennio, quattro violazioni dell’obbligo di emissione del documento certificativo dei corrispettivi. Inoltre, ai fini dell’irrogazione della predetta sanzione accessoria, le violazioni devono essere commesse in giorni diversi. Dunque, le eventuali plurime violazioni operate nello stesso giorno si conteranno come una violazione unica. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Nel caso in cui le violazioni siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionali, la sanzione è disposta nei confronti di tutti gli associati.
Va osservato che, ai sensi dell’art. 19, comma 7 del DLgs. n. 472/1997, le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione diventa definitivo. Tuttavia, in deroga al citato articolo, il provvedimento diventa immediatamente esecutivo nel momento in cui vengono accertate le quattro distinte violazioni nel corso del quinquennio. La sospensione è disposta dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente, comunicandola all’Ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’Albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Gli atti di sospensione si notificano, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata commessa la quarta violazione. L’Agenzia delle Entrate ovvero la Guardia di Finanza vigileranno sull’esecuzione dell’effettivo adempimento delle sospensioni.
Ciò premesso, sembra opportuno ricordare alcune regole che, in genere, sono applicabili alle attività commerciali, ma interessano, con delle particolarità, anche i professionisti. Occorre, infatti, evidenziare che una delle ipotesi utili per poter rilevare la violazione della mancata emissione della fattura, riguarda l’accesso nei locali dello studio professionale, da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate ovvero dei militari della Guardia di Finanza, con lo scopo di ispezionare i documenti contabili. L’art. 52 del DPR n. 633/1972 permette detto accesso, ma richiede la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. In proposito si ricorda che il soggetto delegato agisce sulla base di uno specifico incarico conferito in forma scritta e solo in caso eccezionale anche telefonicamente, da far risultare, in ogni caso, nel processo verbale di verifica. Circa il contenuto della delega, è utile tenere presente che non deve trattarsi di una mera “rappresentanza” formale di atti, ma di una vera attribuzione sostitutiva della presenza del titolare per assistere alle operazioni di accesso, abilitante come tale il delegato anche all’eventuale opposizione del segreto professionale, nei limiti del mandato ricevuto.
Nell’ipotesi di studio associato, rimane preclusa la facoltà di accedere nei locali posti nell’esclusiva disponibilità di altri professionisti. Solo dietro specifico ordine di accesso si può entrare negli altri locali destinati all’attività professionale dello studio associato. Va evidenziato che il professionista, per ogni accesso, riceve un verbale e, quindi, può anticipatamente conoscere il realizzarsi della violazione della sospensione. Si evidenzia, altresì, che la mancata emissione della fattura comporta anche l’applicazione della sanzione principale di cui all’art. 6 del DLgs. n. 471/1997, vale a dire sanzione dal 100 al 200% dell’IVA relativa al corrispettivo non documentato, per operazioni imponibili, e dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati, per operazioni non imponibili o esenti.
Verificandosi tale evento, dunque, per difendersi al contribuente rimane la strada del contenzioso tributario. Infatti, il provvedimento di sospensione dell’attività professionale è impugnabile avanti la Commissione tributaria, come chiarito dalla circolare n. 98/1996 a proposito delle attività commerciali, tenendo presente che, pur definendo in modo agevolato la violazione relativa la sanzione principale, la sospensione dell’attività professionale verrà in ogni caso applicata se ricorrono le condizioni temporali previsti dalla norma. (si vedano per le attività commerciali Cass. n. 22976/2010 e Cass. n. 14669/2010).
/ Francesco BARONE
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