iva
Fuori dal gruppo tutto il credito IVA sorto fino alla data di fusione
Secondo la ris. 78 dell’Agenzia, la mancata partecipazione dell’incorporata fin dall’inizio dell’anno comporta l’intrasmissibilità del credito
/ Sabato 30 luglio 2011
Nei casi di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, da parte di una società che invece vi partecipa, il credito IVA maturato dall’incorporata, nel corso dell’anno in cui è avvenuta l’incorporazione, non può mai confluire nell’IVA di gruppo.
Questa la conclusione cui perviene l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 78 emanata ieri, 29 luglio 2011.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, sarebbe proprio il principio generale secondo cui l’incorporante subentra a titolo universale in tutti i diritti ed obblighi dell’incorporata a determinare quale ineludibile conseguenza il fatto che la mancata partecipazione dell’incorporata al gruppo IVA sin dall’inizio dell’anno debba comportare l’intrasmissibilità al gruppo stesso dell’eccedenza di credito IVA ante fusione, nonostante il sopravvenuto perfezionamento della fusione.
Il ragionamento, nella sostanza, completa quello già formulato dall’Agenzia delle Entrate, in occasione della precedente risoluzione 22 settembre 2010 n. 92, quando era stata affermata l’ìntrasmissibilità al gruppo del credito IVA relativo all’anno precedente dell’incorporata sin lì estranea al regime della liquidazione IVA di gruppo, di cui al comma 3 dell’art. 73 del DPR 633/1972.
Rimane dunque trasmissibile al gruppo solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dall’incorporata nel mese o trimestre in corso alla data da cui ha effetto l’incorporazione.
Queste ultime, infatti, seppur anch’esse antecedenti al perfezionamento giuridico della fusione e, quindi, all’implicita confluenza dell’incorporata nella liquidazione IVA di gruppo, sono da considerarsi compiute ai fini IVA direttamente dall’incorporante, poiché la relativa liquidazione periodica si svolge successivamente all’incorporazione.
Tanto è vero, come ricorda la risoluzione in commento, che, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno nel corso del quale si perfeziona la fusione, tali operazioni devono essere incluse dall’incorporante nel modulo che comprende tutte le operazioni da essa direttamente effettuate e non invece nel modulo relativo alle operazioni compiute nell’anno dall’incorporata.
Il presupposto normativo, su cui si aggancia questo recente filone interpretativo dell’Agenzia delle Entrate, è rinvenibile dal disposto dell’ultimo comma dell’art. 73 del DPR 633/1972, quale risultante a seguito delle modifiche recate dal comma 63 dell’art. 1 della L. 244/2007.
Tale norma dispone, infatti, che i soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo non possono far confluire nei calcoli compensativi del gruppo la loro eccedenza di credito derivante dal periodo di imposta precedente, con la conseguenza che detta eccedenza resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formata, con possibilità di utilizzo in compensazione orizzontale ex art. 17 del DLgs 241/1997, oppure di richiesta a rimborso, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 30 del DPR 633/1972.
Un utilizzo distorto che, è appena il caso di sottolineare, sarebbe assai poco attraente e, quindi, per nulla problematico, se i presupposti, procedure e tempi per l’ottenimento a rimborso dell’IVA fossero viceversa assai più attraenti di quello che attualmente sono.
Questa la conclusione cui perviene l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 78 emanata ieri, 29 luglio 2011.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, sarebbe proprio il principio generale secondo cui l’incorporante subentra a titolo universale in tutti i diritti ed obblighi dell’incorporata a determinare quale ineludibile conseguenza il fatto che la mancata partecipazione dell’incorporata al gruppo IVA sin dall’inizio dell’anno debba comportare l’intrasmissibilità al gruppo stesso dell’eccedenza di credito IVA ante fusione, nonostante il sopravvenuto perfezionamento della fusione.
Il ragionamento, nella sostanza, completa quello già formulato dall’Agenzia delle Entrate, in occasione della precedente risoluzione 22 settembre 2010 n. 92, quando era stata affermata l’ìntrasmissibilità al gruppo del credito IVA relativo all’anno precedente dell’incorporata sin lì estranea al regime della liquidazione IVA di gruppo, di cui al comma 3 dell’art. 73 del DPR 633/1972.
Rimane dunque trasmissibile al gruppo solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dall’incorporata nel mese o trimestre in corso alla data da cui ha effetto l’incorporazione.
Queste ultime, infatti, seppur anch’esse antecedenti al perfezionamento giuridico della fusione e, quindi, all’implicita confluenza dell’incorporata nella liquidazione IVA di gruppo, sono da considerarsi compiute ai fini IVA direttamente dall’incorporante, poiché la relativa liquidazione periodica si svolge successivamente all’incorporazione.
Tanto è vero, come ricorda la risoluzione in commento, che, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno nel corso del quale si perfeziona la fusione, tali operazioni devono essere incluse dall’incorporante nel modulo che comprende tutte le operazioni da essa direttamente effettuate e non invece nel modulo relativo alle operazioni compiute nell’anno dall’incorporata.
Il presupposto normativo, su cui si aggancia questo recente filone interpretativo dell’Agenzia delle Entrate, è rinvenibile dal disposto dell’ultimo comma dell’art. 73 del DPR 633/1972, quale risultante a seguito delle modifiche recate dal comma 63 dell’art. 1 della L. 244/2007.
Tale norma dispone, infatti, che i soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo non possono far confluire nei calcoli compensativi del gruppo la loro eccedenza di credito derivante dal periodo di imposta precedente, con la conseguenza che detta eccedenza resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formata, con possibilità di utilizzo in compensazione orizzontale ex art. 17 del DLgs 241/1997, oppure di richiesta a rimborso, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 30 del DPR 633/1972.
L’intento è contenere un uso distorto dello strumento gruppo IVA
Una norma che, come ricorda la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 78/2011, ha come intento quello di contenere un uso distorto dello strumento del gruppo IVA, consistente nell’acquisizione del controllo di soggetti in forte esposizione creditoria al mero fine di utilizzare le eccedenze detraibili degli stessi in compensazione delle eccedenze debitorie, anche future, del soggetto acquirente e delle società dallo stesso controllate.Un utilizzo distorto che, è appena il caso di sottolineare, sarebbe assai poco attraente e, quindi, per nulla problematico, se i presupposti, procedure e tempi per l’ottenimento a rimborso dell’IVA fossero viceversa assai più attraenti di quello che attualmente sono.
Nessun commento:
Posta un commento