iva
Nasce la stabile organizzazione ai fini IVA
In vigore dal 1° luglio 2011 il Regolamento UE n. 282/2011, che disciplina la stabile organizzazione nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto
Il Regolamento del Consiglio UE n. 282/2011 ha sostituito il precedente regolamento n. 1777 del 2005, prevedendo, oltre a disposizioni già presenti in passato, alcune novità, vincolanti a partire dal 1° luglio 2011. In particolare, con detto Regolamento è stata finalmente fornita una definizione di stabile organizzazione valida nel sistema IVA. Quest’ultima deve ora identificarsi con qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie, nonché di provvedere ai servizi di cui assicura la prestazione. La sola disponibilità di un numero di identificazione ai fini IVA non è, dunque, di per sé, sufficiente a far supporre l’esistenza di una stabile organizzazione (art. 11 del Regolamento).
La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 28 giugno 2007, causa C-73/06, fornisce un utile esempio di elencazione di criteri per l’individuazione di una stabile organizzazione con riferimento a un’attività di trasporto: a tal fine occorre, infatti, che vi sia quantomeno un ufficio in cui possano essere redatti contratti o prese decisioni amministrative di gestione quotidiana, nonché un luogo di deposito dei veicoli destinati alla relativa attività. Come appare evidente, la descritta nozione di “stabile organizzazione” non coincide con quella prevista ai fini delle imposte sui redditi, posto che quest’ultima si configura in presenza di mezzi tecnici o di mezzi umani, senza che gli stessi debbano necessariamente sussistere contemporaneamente (Cass. nn. 10925/2002 e 6799/2004).
In materia di territorialità IVA, l’esigenza di individuare la presenza di una “stabile organizzazione” sorge in relazione:
- all’acquisto di servizi “generici” da parte di committenti soggetti passivi;
- alla fornitura di servizi “generici” nei confronti di committenti non soggetti passivi.
Per queste operazioni, infatti, l’individuazione del committente (nel primo caso) e del prestatore (nella seconda ipotesi) è fondamentale ai fini dell’identificazione del luogo di imposizione dell’operazione.
Laddove il committente sia stabilito in più di uno Stato, l’operazione dovrà considerarsi effettuata nello Stato in cui il committente ha fissato la sede della propria attività economica, salvo che la prestazione sia resa nei confronti di una stabile organizzazione del soggetto passivo, nel qual caso varrà il luogo in cui quest’ultima è ubicata (art. 21 del Regolamento n. 282/2011).
Occorre riconoscere, al riguardo, che esistono nella pratica rilevanti difficoltà a comprendere se il soggetto con cui ci si relaziona sia la “casa madre” o una stabile organizzazione di quest’ultima.
Ancora maggiori sono, poi, i problemi nell’individuazione dell’esatto committente in caso di soggetto con più stabili organizzazioni localizzate in più Paesi.
In relazione a tale ultima ipotesi, l’art. 22 del Regolamento n. 282/2011 individua una serie di indagini che il fornitore deve effettuare per poter essere esonerato da ogni responsabilità laddove si evidenzi che il luogo effettivo di tassazione non corrisponde a quello preso in considerazione.
In particolare, lo stesso dovrà:
- innanzitutto, indagare sulla natura e sull’utilizzazione del servizio fornito;
- laddove tale ultima attività non abbia esito positivo, il fornitore sarà tenuto a esaminare il contratto, l’ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario comunicatogli da quest’ultimo, nonché a verificare se la stabile organizzazione sia l’entità che effettua il pagamento del servizio;
- qualora anche attraverso tale attività non sia possibile determinare la stabile organizzazione destinataria del servizio (o laddove nell’ambito di un contratto globale a beneficio di più stabili organizzazioni del committente site in diversi Stati l’utilizzazione dei servizi sia non identificabile o non quantificabile), il prestatore potrà considerare che i servizi siano forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.
Una volta, poi, identificato il destinatario dell’operazione, occorrerà evidenziare quali siano gli adempimenti previsti nelle diverse situazioni che si possono verificare.
Al riguardo, è necessario ricordare che, diversamente da quanto previsto in passato, il soggetto estero non può più identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale in Italia qualora abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Ciò precisato, facendo riferimento al sistema IVA nazionale e, quindi, alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia, avremo che, nel caso in cui la stabile organizzazione agisca in quanto “soggetto passivo stabilito” in Italia, quest’ultima risulterà debitrice d’imposta sia nel caso di operazioni attive, sia nell’ipotesi di acquisti da soggetti non residenti, come un ordinario soggetto IVA nazionale; la stessa, conseguentemente, dovrà assolvere a tutti gli obblighi IVA previsti dall’ordinamento (fatturazione, registrazione, ecc.).
/ Lelio CACCIAPAGLIA e Francesco D'ALFONSO
La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 28 giugno 2007, causa C-73/06, fornisce un utile esempio di elencazione di criteri per l’individuazione di una stabile organizzazione con riferimento a un’attività di trasporto: a tal fine occorre, infatti, che vi sia quantomeno un ufficio in cui possano essere redatti contratti o prese decisioni amministrative di gestione quotidiana, nonché un luogo di deposito dei veicoli destinati alla relativa attività. Come appare evidente, la descritta nozione di “stabile organizzazione” non coincide con quella prevista ai fini delle imposte sui redditi, posto che quest’ultima si configura in presenza di mezzi tecnici o di mezzi umani, senza che gli stessi debbano necessariamente sussistere contemporaneamente (Cass. nn. 10925/2002 e 6799/2004).
In materia di territorialità IVA, l’esigenza di individuare la presenza di una “stabile organizzazione” sorge in relazione:
- all’acquisto di servizi “generici” da parte di committenti soggetti passivi;
- alla fornitura di servizi “generici” nei confronti di committenti non soggetti passivi.
Per queste operazioni, infatti, l’individuazione del committente (nel primo caso) e del prestatore (nella seconda ipotesi) è fondamentale ai fini dell’identificazione del luogo di imposizione dell’operazione.
Laddove il committente sia stabilito in più di uno Stato, l’operazione dovrà considerarsi effettuata nello Stato in cui il committente ha fissato la sede della propria attività economica, salvo che la prestazione sia resa nei confronti di una stabile organizzazione del soggetto passivo, nel qual caso varrà il luogo in cui quest’ultima è ubicata (art. 21 del Regolamento n. 282/2011).
Occorre riconoscere, al riguardo, che esistono nella pratica rilevanti difficoltà a comprendere se il soggetto con cui ci si relaziona sia la “casa madre” o una stabile organizzazione di quest’ultima.
Ancora maggiori sono, poi, i problemi nell’individuazione dell’esatto committente in caso di soggetto con più stabili organizzazioni localizzate in più Paesi.
In relazione a tale ultima ipotesi, l’art. 22 del Regolamento n. 282/2011 individua una serie di indagini che il fornitore deve effettuare per poter essere esonerato da ogni responsabilità laddove si evidenzi che il luogo effettivo di tassazione non corrisponde a quello preso in considerazione.
In particolare, lo stesso dovrà:
- innanzitutto, indagare sulla natura e sull’utilizzazione del servizio fornito;
- laddove tale ultima attività non abbia esito positivo, il fornitore sarà tenuto a esaminare il contratto, l’ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario comunicatogli da quest’ultimo, nonché a verificare se la stabile organizzazione sia l’entità che effettua il pagamento del servizio;
- qualora anche attraverso tale attività non sia possibile determinare la stabile organizzazione destinataria del servizio (o laddove nell’ambito di un contratto globale a beneficio di più stabili organizzazioni del committente site in diversi Stati l’utilizzazione dei servizi sia non identificabile o non quantificabile), il prestatore potrà considerare che i servizi siano forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.
Una volta, poi, identificato il destinatario dell’operazione, occorrerà evidenziare quali siano gli adempimenti previsti nelle diverse situazioni che si possono verificare.
Al riguardo, è necessario ricordare che, diversamente da quanto previsto in passato, il soggetto estero non può più identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale in Italia qualora abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Ciò precisato, facendo riferimento al sistema IVA nazionale e, quindi, alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia, avremo che, nel caso in cui la stabile organizzazione agisca in quanto “soggetto passivo stabilito” in Italia, quest’ultima risulterà debitrice d’imposta sia nel caso di operazioni attive, sia nell’ipotesi di acquisti da soggetti non residenti, come un ordinario soggetto IVA nazionale; la stessa, conseguentemente, dovrà assolvere a tutti gli obblighi IVA previsti dall’ordinamento (fatturazione, registrazione, ecc.).
/ Lelio CACCIAPAGLIA e Francesco D'ALFONSO
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