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lunedì 22 agosto 2011

Contributi in conto capitale tra «impianti» e «sopravvenienza»

Agevolazioni

Contributi in conto capitale tra «impianti» e «sopravvenienza»

Nonostante la natura contabile unitaria, sotto il profilo fiscale occorre tener presente l’erogazione diretta all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili
/ Lunedì 22 agosto 2011
Il trattamento fiscale dei contributi relativi ad immobilizzazioni materiali differisce a seconda che i contributi siano diretti o meno all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili, nonostante contabilmente abbiano indistintamente natura di contributi in conto capitale.
Secondo il documento OIC n. 16, § F.I , per “contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali” si intendono “le somme erogate dallo Stato e da altri enti ad imprese per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all’ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Trattasi di contributi per i quali, di solito, l’impresa che ne beneficia ha il vincolo a non distogliere dall’uso previsto per un determinato tempo, stabilito dalle leggi che li concedono, le immobilizzazione materiali cui si riferiscono”.
Con riferimento alle modalità di contabilizzazione, i contributi in conto capitale devono essere rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradatamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono (documento OIC n. 16, § F.II.a).
In applicazione di tale criterio, i contributi possono essere rilevati con due metodi:
- con il primo metodo – consigliato dai principi contabili – i contributi, imputati al Conto economico tra gli “Altri ricavi e proventi” (voce A.5), vengono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi (metodo dei risconti);
-con il secondo metodo i contributi vengono portati a riduzione del costo dei cespiti a cui essi si riferiscono (metodo della rappresentazione netta).
Con il primo metodo, quindi, sono imputati al Conto economico ammortamenti calcolati sul costo lordo dei cespiti ed altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio; con il secondo, invece, sono imputati al Conto economico solo ammortamenti determinati sul costo netto del cespite.
Contributi “in conto impianti” con trattamento ad hoc
Sotto il profilo fiscale, i contributi in conto capitale possono qualificarsi come:
- contributi in conto impianti;
- contributi sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR (altri contributi in conto capitale).
Soffermandoci sul primo punto, sono definiti contributi in conto impianti quelli la cui erogazione è subordinata all’acquisizione o realizzazione di beni strumentali ammortizzabili (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 29 marzo 2002 n. 100). Tali contributi rappresentano una categoria a sé, non costituendo, infatti, né ricavi (ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. g) ed h) del TUIR), né sopravvenienze attive di cui all’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR.
Fiscalmente, essi concorrono alla formazione del reddito in base all’ammortamento dei beni cui si riferiscono, recependo i criteri civilistici che ne regolano l’imputazione in Conto economico. Pertanto, se i contributi sono imputati direttamente alla voce A.5 del Conto economico, occorre riscontare tale ricavo al fine di farlo partecipare al reddito secondo il principio della competenza e, cioè, per tutta la durata dell’ammortamento del bene acquisito. Per contro, se il contributo viene portato a riduzione del costo dei cespiti a cui si riferisce, l’ammortamento deve essere calcolato sul costo netto del cespite. In questo modo il contributo concorre a formare il reddito sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d’imposta di utilizzo del bene.

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