CESSIONE AUTO USATE
Rebus IVA sulla cessione di auto «usate»
La base imponibile deve essere calcolata in relazione alla percentuale di detraibilità applicata «a monte»
Nella cessione di auto “usate” occorre prestare particolare attenzione al regime di detraibilità applicato all’atto dell’acquisto.
Infatti, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DPR 633/72, “per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti”.
In altri termini, la base imponibile della cessione va assunta in misura pari alla detrazione operata “a monte”, qualora quest’ultima sia stata parziale per effetto di limitazioni oggettive.
Tale regola opera anche in relazione alla cessione di veicoli acquistati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo e destinati ad uso promiscuo, per i quali è stata operata “a monte” la detrazione parziale dell’IVA in misura pari al 40% (art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).
Si ricorda che la percentuale di detraibilità IVA è variata nel corso del tempo:
- 10%, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005;
- 15%, dal 1° gennaio 2006 al 26 giugno 2006;
- 40%, dal 27 giugno 2007.
Di conseguenza, la base imponibile al momento della successiva cessione sarà determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione effettivamente operata all’atto dell’acquisto.
Si consideri il seguente esempio numerico.
L’impresa Alfa ha acquistato nel 2008 un’autovettura al prezzo di 18.000 euro (15.000 costo auto + 3.000 IVA). All’atto dell’acquisto, l’impresa ha operato una detrazione IVA pari al 40% dell’IVA, ossia pari a 1.200 euro.
Nel 2011 l’impresa decide di rivendere l’autovettura a un prezzo di 10.000. Sulla base di quanto sopra esposto:
- la base imponibile è pari a 4.000 (il 40% di 10.000 euro);
- l’imposta è pari a 800 (4.000 x 20%);
- la quota non imponibile ex art. 13 è pari a 5.200 euro.
Tale impostazione è stata peraltro condivisa dal recente parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 26 luglio 2011 n. 15.
Il leasing di veicoli stradali a motore è equiparato, ai fini della detrazione IVA, alla compravendita degli stessi. L’art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72 dispone, infatti, che l’IVA relativa alle prestazioni di cui all’art. 16 comma 3 del DPR 633/72, tra cui rientrano anche quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di veicoli stradali a motore, “è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti (…) veicoli stradali a motore”.
Secondo quanto precisato dalle Entrate nella circ. 8/2009 (paragrafo 6.1), la cessione del contratto di leasing, che configura una prestazione di servizi ex art. 3 comma 2 n. 5 del DPR 633/72, va trattata alla stessa stregua della cessione del bene oggetto del rapporto di locazione finanziaria, in quanto il cessionario, attraverso la cessione del contratto di leasing, acquisisce il bene sottoposto a una limitazione oggettiva del diritto di detrazione.
Di conseguenza, in caso di leasing di un’autovettura ad utilizzo promiscuo, stante la detraibilità IVA limitata al 40%, prevista, per l’acquisto, dalla lett. c) dell’art. 19-bis1, la base imponibile della cessione del relativo contratto è pari al 40% del corrispettivo pattuito.
/ Pamela ALBERTI
Infatti, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DPR 633/72, “per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti”.
In altri termini, la base imponibile della cessione va assunta in misura pari alla detrazione operata “a monte”, qualora quest’ultima sia stata parziale per effetto di limitazioni oggettive.
Tale regola opera anche in relazione alla cessione di veicoli acquistati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo e destinati ad uso promiscuo, per i quali è stata operata “a monte” la detrazione parziale dell’IVA in misura pari al 40% (art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).
Si ricorda che la percentuale di detraibilità IVA è variata nel corso del tempo:
- 10%, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005;
- 15%, dal 1° gennaio 2006 al 26 giugno 2006;
- 40%, dal 27 giugno 2007.
Di conseguenza, la base imponibile al momento della successiva cessione sarà determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione effettivamente operata all’atto dell’acquisto.
Si consideri il seguente esempio numerico.
L’impresa Alfa ha acquistato nel 2008 un’autovettura al prezzo di 18.000 euro (15.000 costo auto + 3.000 IVA). All’atto dell’acquisto, l’impresa ha operato una detrazione IVA pari al 40% dell’IVA, ossia pari a 1.200 euro.
Nel 2011 l’impresa decide di rivendere l’autovettura a un prezzo di 10.000. Sulla base di quanto sopra esposto:
- la base imponibile è pari a 4.000 (il 40% di 10.000 euro);
- l’imposta è pari a 800 (4.000 x 20%);
- la quota non imponibile ex art. 13 è pari a 5.200 euro.
Tale impostazione è stata peraltro condivisa dal recente parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 26 luglio 2011 n. 15.
Anche il leasing “guarda” la detrazione
Anche in caso di cessione del contratto di leasing si applica il disposto dell’art. 13 comma 5 del DPR 633/72, ancorché tale norma faccia riferimento ai “beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva” (in tal senso, circ. Agenzia delle Entrate 13 marzo 2009 n. 8, paragrafo 6.1).Il leasing di veicoli stradali a motore è equiparato, ai fini della detrazione IVA, alla compravendita degli stessi. L’art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72 dispone, infatti, che l’IVA relativa alle prestazioni di cui all’art. 16 comma 3 del DPR 633/72, tra cui rientrano anche quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di veicoli stradali a motore, “è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti (…) veicoli stradali a motore”.
Secondo quanto precisato dalle Entrate nella circ. 8/2009 (paragrafo 6.1), la cessione del contratto di leasing, che configura una prestazione di servizi ex art. 3 comma 2 n. 5 del DPR 633/72, va trattata alla stessa stregua della cessione del bene oggetto del rapporto di locazione finanziaria, in quanto il cessionario, attraverso la cessione del contratto di leasing, acquisisce il bene sottoposto a una limitazione oggettiva del diritto di detrazione.
Di conseguenza, in caso di leasing di un’autovettura ad utilizzo promiscuo, stante la detraibilità IVA limitata al 40%, prevista, per l’acquisto, dalla lett. c) dell’art. 19-bis1, la base imponibile della cessione del relativo contratto è pari al 40% del corrispettivo pattuito.
/ Pamela ALBERTI
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