IMMOBILI
Assegnazione da cooperativa entro l’anno: valida l’agevolazione prima casa
Il contribuente non decade dai benefici prima casa se, entro un anno dalla cessione, acquisisce a qualsiasi titolo un’altra casa di abitazione
Non decadono le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, di cui all’art. 7 della L. 448/98, se entro un anno dall’alienazione dell’abitazione acquisita fruendo del beneficio, viene assegnato un alloggio di una cooperativa a proprietà divisa. Lo afferma la C.T. Prov. di Bari, nella sentenza n. 125/2/11 del 15 giugno scorso.
L’agevolazione prima casa, si ricorda, è disciplinata dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986 e comporta l’applicazione in misura ridotta, a seconda dei casi, dell’imposta di registro (nella misura del 3% anziché del 7%), dell’IVA (nella misura del 4% anziché del 10%) e delle imposte ipotecaria e catastale (in misura fissa, anziché nella misura del 2% e dell’1%).
Decade dall’agevolazione colui che trasferisce a titolo gratuito o oneroso l’immobile acquistato con i benefici prima casa “prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto”.
La decadenza, tuttavia, non si realizza nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Nel caso sottoposto all’analisi dei giudici pugliesi, la Direzione provinciale di Bari dell’Agenzia delle Entrate ha notificato a un contribuente un avviso di liquidazione in cui contestava la decadenza dai benefici fiscali per l’acquisto della prima casa e recuperava le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
La Direzione sosteneva la decadenza dall’agevolazione, in quanto il contribuente, nel 2005, aveva acquistato una casa di abitazione avvalendosi delle agevolazioni previste dalla nota II-bis sopracitata e il 20 febbraio 2008 l’aveva ceduta a titolo oneroso.
Avverso tale atto, il contribuente ha proposto ricorso, poiché dopo un mese dalla cessione dell’immobile gliene era stato assegnato un altro, in via provvisoria, da parte di una cooperativa edilizia, come da verbale di assegnazione del 26 marzo 2008 e successivo verbale di consegna del 29 marzo 2008, regolarmente trascritti nell’apposito registro della società, poi confluiti nel rogito notarile del 31 marzo 2009 di assegnazione definitiva. A tale unico motivo di ricorso, l’ufficio replicava che né il verbale di assegnazione, né il verbale di consegna dell’alloggio erano stati registrati e, pertanto, risultavano privi di data certa.
Al primo quesito viene risposto affermativamente sulla base dei chiarimenti della giurisprudenza e della prassi (ris. Agenzia delle Entrate 11 luglio 2005 n. 87).
In relazione alla seconda questione, invece, la C.T. Prov. ha osservato che la legge non prevede alcun obbligo di registrazione dei verbali di assegnazione provvisoria e di consegna dell’alloggio, che hanno mera “natura di atti interni alla cooperativa”. Infatti, “la validità legale dei due atti, momento temporale compreso, deliberati, rispettivamente, il 26 ed il 29 marzo 2008, entro, cioè, il canonico anno ed avanti la data del rogito notarile di assegnazione definitiva, a parere di questo collegio, va sostenuta sino a querela di falso, e va ulteriormente affermata in relazione alla circostanza che essi costituiscono parte indefettibile e propedeutica alla redazione in rito del rogito notarile medesimo”.
L’agevolazione prima casa, si ricorda, è disciplinata dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986 e comporta l’applicazione in misura ridotta, a seconda dei casi, dell’imposta di registro (nella misura del 3% anziché del 7%), dell’IVA (nella misura del 4% anziché del 10%) e delle imposte ipotecaria e catastale (in misura fissa, anziché nella misura del 2% e dell’1%).
Decade dall’agevolazione colui che trasferisce a titolo gratuito o oneroso l’immobile acquistato con i benefici prima casa “prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto”.
La decadenza, tuttavia, non si realizza nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Nel caso sottoposto all’analisi dei giudici pugliesi, la Direzione provinciale di Bari dell’Agenzia delle Entrate ha notificato a un contribuente un avviso di liquidazione in cui contestava la decadenza dai benefici fiscali per l’acquisto della prima casa e recuperava le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
La Direzione sosteneva la decadenza dall’agevolazione, in quanto il contribuente, nel 2005, aveva acquistato una casa di abitazione avvalendosi delle agevolazioni previste dalla nota II-bis sopracitata e il 20 febbraio 2008 l’aveva ceduta a titolo oneroso.
Avverso tale atto, il contribuente ha proposto ricorso, poiché dopo un mese dalla cessione dell’immobile gliene era stato assegnato un altro, in via provvisoria, da parte di una cooperativa edilizia, come da verbale di assegnazione del 26 marzo 2008 e successivo verbale di consegna del 29 marzo 2008, regolarmente trascritti nell’apposito registro della società, poi confluiti nel rogito notarile del 31 marzo 2009 di assegnazione definitiva. A tale unico motivo di ricorso, l’ufficio replicava che né il verbale di assegnazione, né il verbale di consegna dell’alloggio erano stati registrati e, pertanto, risultavano privi di data certa.
Nessun obbligo di registrazione per i verbali di assegnazione provvisoria
La C.T. Prov., pertanto, è stata chiamata a decidere se la decadenza per rivendita infraquinquennale si eviti con l’acquisizione di altra casa di abitazione ottenuta con l’assegnazione di alloggio, ancorché provvisoria, da parte di una cooperativa edilizia, e se si possa attribuire data certa a tale acquisizione sulla base delle risultanze dei registri sociali tenuti dalla cooperativa.Al primo quesito viene risposto affermativamente sulla base dei chiarimenti della giurisprudenza e della prassi (ris. Agenzia delle Entrate 11 luglio 2005 n. 87).
In relazione alla seconda questione, invece, la C.T. Prov. ha osservato che la legge non prevede alcun obbligo di registrazione dei verbali di assegnazione provvisoria e di consegna dell’alloggio, che hanno mera “natura di atti interni alla cooperativa”. Infatti, “la validità legale dei due atti, momento temporale compreso, deliberati, rispettivamente, il 26 ed il 29 marzo 2008, entro, cioè, il canonico anno ed avanti la data del rogito notarile di assegnazione definitiva, a parere di questo collegio, va sostenuta sino a querela di falso, e va ulteriormente affermata in relazione alla circostanza che essi costituiscono parte indefettibile e propedeutica alla redazione in rito del rogito notarile medesimo”.
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