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contenzioso
Il condono sospende tutti i processi fino a 20.000 euro (definibili)
Meglio cominciare a pensare alle liti definibili, visto che determinare il costo del condono è tutt’altro che facile
/ Lunedì 01 agosto 2011
La c.d. “manovra correttiva” ha introdotto un condono per le liti pendenti alla data dello scorso 1° maggio, sulla falsariga di quanto è avvenuto nel 2002, infatti, con alcune specificazioni, la disciplina applicabile è l’art. 16 della L. 289/2002.
Per prima cosa, occorre rammentare che sono condonabili le liti il cui valore non supera i 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Ai fini della determinazione del valore, occorre riferirsi, come dice l’art. 16 della L. 289/2002, alle imposte contestate nell’atto introduttivo del giudizio, al netto di sanzioni e interessi: quindi, se l’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento con cui vengono chieste somme pari nel complesso a 30.000 euro, il condono opera se le imposte richieste non sono superiori a 20.000 euro.
Per effetto dell’art. 39 del DL 98/2011, tutte le liti potenzialmente condonabili rimangono sospese sino al prossimo 30 giugno 2012, anche se il contribuente, per ipotesi, non avesse alcuna intenzione di condonare.
Attenzione però, vengono sospesi i termini per gli appelli, le controdeduzioni, le memorie relativi alle liti passibili di definizione, pertanto alle liti concernenti atti di imposizione in senso stretto, con esclusione ad esempio delle controversie su cartelle di pagamento portanti a riscossione somme derivanti da accertamenti non impugnati o imposte dichiarate e non versate (così la circ. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2003 n. 12).
Il difensore, pertanto, dovrà porre particolare attenzione a tale aspetto, onde evitare che decorrano i termini per l’appello o il deposito delle controdeduzioni contenenti l’appello incidentale (si veda il caso esaminato da Cass. 18 aprile 2007 n. 9202, sulla tardività del ricorso per Cassazione proprio per questo motivo).
Premettendo che varie problematiche saranno oggetto di interventi successivi, si rileva che il costo del condono è legato, come nel 2002, all’andamento del processo, salvo il caso di liti di valore sino a 2.000 euro, ove c’è una “tassa fissa” di 150 euro. In caso contrario, quindi per i processi di valore superiore a 2.000 euro (il valore è sempre da determinarsi con riferimento alle imposte contestate nell’atto introduttivo del giudizio, al netto di sanzioni e interessi), occorrerà versare, esemplificando, una somma pari al:
- 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate;
- 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente;
- 30% del valore della lite, se il giudice non si fosse ancora pronunciato.
Inoltre, calcolare il dovuto può essere molto complesso, siccome accade normalmente che vi sia una soccombenza parziale, che si siano formati giudicati interni (quindi che, in relazione a tali parti di sentenza, non vi possa essere alcun condono) e così via.
Nell’art. 16 era stato previsto che la definizione si considera perfezionata anche ove l’erroneità dei versamenti sia dovuta ad “errore scusabile”, il che opera anche nel condono attuale.
Le somme dovranno essere versate entro il prossimo 30 novembre, senza possibilità di pagamento rateale, e la domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012.
Poi, i processi oggetto di domanda di definizione resteranno sospesi sino al 30 settembre, data entro la quale l’Ufficio potrà notificare il diniego di condono, che, ovviamente, potrà essere impugnato, dando luogo al “contenzioso sul condono”.
Per prima cosa, occorre rammentare che sono condonabili le liti il cui valore non supera i 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Ai fini della determinazione del valore, occorre riferirsi, come dice l’art. 16 della L. 289/2002, alle imposte contestate nell’atto introduttivo del giudizio, al netto di sanzioni e interessi: quindi, se l’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento con cui vengono chieste somme pari nel complesso a 30.000 euro, il condono opera se le imposte richieste non sono superiori a 20.000 euro.
Per effetto dell’art. 39 del DL 98/2011, tutte le liti potenzialmente condonabili rimangono sospese sino al prossimo 30 giugno 2012, anche se il contribuente, per ipotesi, non avesse alcuna intenzione di condonare.
Attenzione però, vengono sospesi i termini per gli appelli, le controdeduzioni, le memorie relativi alle liti passibili di definizione, pertanto alle liti concernenti atti di imposizione in senso stretto, con esclusione ad esempio delle controversie su cartelle di pagamento portanti a riscossione somme derivanti da accertamenti non impugnati o imposte dichiarate e non versate (così la circ. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2003 n. 12).
Il difensore, pertanto, dovrà porre particolare attenzione a tale aspetto, onde evitare che decorrano i termini per l’appello o il deposito delle controdeduzioni contenenti l’appello incidentale (si veda il caso esaminato da Cass. 18 aprile 2007 n. 9202, sulla tardività del ricorso per Cassazione proprio per questo motivo).
Premettendo che varie problematiche saranno oggetto di interventi successivi, si rileva che il costo del condono è legato, come nel 2002, all’andamento del processo, salvo il caso di liti di valore sino a 2.000 euro, ove c’è una “tassa fissa” di 150 euro. In caso contrario, quindi per i processi di valore superiore a 2.000 euro (il valore è sempre da determinarsi con riferimento alle imposte contestate nell’atto introduttivo del giudizio, al netto di sanzioni e interessi), occorrerà versare, esemplificando, una somma pari al:
- 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate;
- 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente;
- 30% del valore della lite, se il giudice non si fosse ancora pronunciato.
Niente condono per gli omessi versamenti
Peraltro, anche qui come nel 2002, dalle somme in tal modo determinate si dovranno scomputare quelle già versate per effetto della riscossione in pendenza di giudizio, quindi può accadere che il contribuente non debba versare alcunché. Invece, se le somme già versate fossero eccedenti, l’eccedenza verrà rimborsata solo in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate. Tale circostanza deve indurre i difensori a ponderare bene la convenienza della lite nei casi in cui tutte le imposte siano già state versate, il che accade nelle liti da 36-bis e 36-ter, ove l’iscrizione a ruolo è immediata e integrale (si pensi alle contestazioni sulle detrazioni d’imposta).Inoltre, calcolare il dovuto può essere molto complesso, siccome accade normalmente che vi sia una soccombenza parziale, che si siano formati giudicati interni (quindi che, in relazione a tali parti di sentenza, non vi possa essere alcun condono) e così via.
Nell’art. 16 era stato previsto che la definizione si considera perfezionata anche ove l’erroneità dei versamenti sia dovuta ad “errore scusabile”, il che opera anche nel condono attuale.
Le somme dovranno essere versate entro il prossimo 30 novembre, senza possibilità di pagamento rateale, e la domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012.
Poi, i processi oggetto di domanda di definizione resteranno sospesi sino al 30 settembre, data entro la quale l’Ufficio potrà notificare il diniego di condono, che, ovviamente, potrà essere impugnato, dando luogo al “contenzioso sul condono”.
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