accertamento
Nuovo obbligo comunicativo dei contratti di leasing
I dati relativi ai contratti sottoscritti con i clienti arricchiranno la bancadati dell’Anagrafe tributaria
Con il Provvedimento del 5 agosto scorso, n. 2011/119563, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione, da parte delle società di leasing finanziario e operativo, dei dati relativi ai contratti sottoscritti con i loro clienti, che andranno ad incrementare la base dati informativa dell’Anagrafe tributaria, da cui saranno estratti gli elementi necessari per gli accertamenti sintetici previsti dalle nuove disposizioni recate dal DL 78/2010 (art. 22).
Il Provvedimento dà attuazione all’art. 7, comma 12, del DPR 605/1973, in base al quale, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate può richiedere a Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici, organismi e imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all’Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso. In particolare, l’art. 1 del Provvedimento stabilisce che le predette società di leasing dovranno comunicare i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con cui hanno stipulato contratti in essere, nonché il relativo bene e l’ammontare dei corrispettivi. Più precisamente, dall’allegato tecnico si desume che, oltre al tipo di leasing (operativo o non operativo) e ad altri dati attinenti al contratto (data di stipula, etc), formeranno oggetto di comunicazione la tipologia di bene (autoveicolo, imbarcazione, aeromobile, immobile, beni strumentali non inclusi in una delle categorie elencate, altro), l’importo dei corrispettivi previsti da contratto, quelli percepiti nell’anno (comprensivi di IVA e oneri accessori), nonché eventuali somme pagate dai clienti nell’anno a titolo di acconto o riscatto. Inoltre, dovranno anche essere trasmesse le informazioni relative all’eventuale garanzia prestata (fidejussione, ecc.) e i dati identificativi del garante.
Si tratta, in sostanza, di tutte quelle informazioni che consentiranno all’Agenzia delle Entrate di predisporre accertamenti sintetici sulla base di informazioni complete e attendibili, e immediatamente utilizzabili ai fini accertativi.
Nel Provvedimento viene indicato, però, che tutti i dati trasmessi all’Anagrafe tributaria saranno trattati nel rispetto della privacy dei contribuenti: le analisi verranno eseguite, infatti, in modo anonimo, e l’utilizzo dei dati personali verrà effettuato soltanto in caso di controllo fiscale della posizione del contribuente.
Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, come ormai di consueto, potranno essere inviate direttamente, utilizzando i servizi telematici (FISCONLINE o ENTRATEL), ovvero tramite gli intermediari abilitati. Le trasmissioni dovranno essere effettuate anche in assenza di dati utili, inviando quindi una comunicazione negativa.
Nella motivazione del Provvedimento viene precisato, infine, che le società che adempiono all’obbligo comunicativo in oggetto sono esonerate dal dover effettuare le comunicazioni per il cosiddetto “spesometro” (art. 21 del DL 78/2010), ovvero dall’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a 3.000 euro, trattandosi, appunto, di transazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.
Il Provvedimento dà attuazione all’art. 7, comma 12, del DPR 605/1973, in base al quale, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate può richiedere a Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici, organismi e imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all’Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso. In particolare, l’art. 1 del Provvedimento stabilisce che le predette società di leasing dovranno comunicare i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con cui hanno stipulato contratti in essere, nonché il relativo bene e l’ammontare dei corrispettivi. Più precisamente, dall’allegato tecnico si desume che, oltre al tipo di leasing (operativo o non operativo) e ad altri dati attinenti al contratto (data di stipula, etc), formeranno oggetto di comunicazione la tipologia di bene (autoveicolo, imbarcazione, aeromobile, immobile, beni strumentali non inclusi in una delle categorie elencate, altro), l’importo dei corrispettivi previsti da contratto, quelli percepiti nell’anno (comprensivi di IVA e oneri accessori), nonché eventuali somme pagate dai clienti nell’anno a titolo di acconto o riscatto. Inoltre, dovranno anche essere trasmesse le informazioni relative all’eventuale garanzia prestata (fidejussione, ecc.) e i dati identificativi del garante.
Si tratta, in sostanza, di tutte quelle informazioni che consentiranno all’Agenzia delle Entrate di predisporre accertamenti sintetici sulla base di informazioni complete e attendibili, e immediatamente utilizzabili ai fini accertativi.
Nel Provvedimento viene indicato, però, che tutti i dati trasmessi all’Anagrafe tributaria saranno trattati nel rispetto della privacy dei contribuenti: le analisi verranno eseguite, infatti, in modo anonimo, e l’utilizzo dei dati personali verrà effettuato soltanto in caso di controllo fiscale della posizione del contribuente.
Comunicazioni entro il 31 dicembre per i contratti 2009 e 2010
Le società di leasing avranno tempo fino al 31 dicembre di quest’anno per trasmettere i dati relativi ai contratti in essere nel 2009 e 2010. Potranno effettuare tale comunicazione, peraltro, anche le società già destinatarie di specifici questionari ai sensi dell’art. 32, primo comma, nn. 4 e 8, del DPR 600/1973, che non vi abbiano dato seguito nei termini previsti. Dall’anno prossimo, poi, le comunicazioni dovranno essere inviate entro il 30 giugno relativamente ai contratti in essere nell’anno precedente.Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, come ormai di consueto, potranno essere inviate direttamente, utilizzando i servizi telematici (FISCONLINE o ENTRATEL), ovvero tramite gli intermediari abilitati. Le trasmissioni dovranno essere effettuate anche in assenza di dati utili, inviando quindi una comunicazione negativa.
Nella motivazione del Provvedimento viene precisato, infine, che le società che adempiono all’obbligo comunicativo in oggetto sono esonerate dal dover effettuare le comunicazioni per il cosiddetto “spesometro” (art. 21 del DL 78/2010), ovvero dall’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a 3.000 euro, trattandosi, appunto, di transazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.
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