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lunedì 1 agosto 2011

Crediti IRAP pregressi «recuperabili» nel modello UNICO

IRAP

Crediti IRAP pregressi «recuperabili» nel modello UNICO

Per i contribuenti non più obbligati alla presentazione della dichiarazione IRAP, il riporto «in avanti» può avvenire nel modello UNICO
/ Sabato 30 luglio 2011
Con la risoluzione n. 79, diffusa ieri, 29 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate precisa le modalità di recupero dell’IRAP a credito emergente dalla relativa dichiarazione, richiesta in compensazione da parte di contribuenti non più tenuti alla presentazione della medesima.
Il caso può essere quello del professionista o del piccolo imprenditore che ha chiuso “a credito” la dichiarazione IRAP 2010 (relativa al periodo d’imposta 2009) e che, dal 2010, ritenendosi privo di autonoma organizzazione, decide di non presentare la dichiarazione IRAP 2011 non avendo effettuato alcun versamento a titolo né di acconto, né di saldo.
Prima del chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, si poneva il problema di come riportare “in avanti” il credito non ancora utilizzato in compensazione, attesa la mancata presentazione della dichiarazione IRAP e la conseguente impossibilità di evidenziare tale eccedenza.
Si ricorda, infatti, che, in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 52 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e dal DM 11 settembre 2008, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale IRAP non deve più essere presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, utilizzando il frontespizio del modello UNICO, ma deve essere presentata telematicamente in forma “separata”.
L’invio delle dichiarazioni IRAP alle Regioni e alle Province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta, avviene tramite l’Agenzia delle Entrate:
- in modo contestuale alla corretta ricezione telematica;
- secondo le modalità definite nel provvedimento di approvazione del modello.
Attualmente, quindi, non sono più previsti differenti quadri IQ, da inserire nel modello UNICO di competenza dei diversi soggetti passivi IRAP, bensì un unico modello all’interno del quale sono presenti tutti i quadri relativi alle diverse categorie di soggetti passivi (es. quadri IQ per le persone fisiche, quadri IP per le società di persone, ecc.).
Tali regole si applicano a decorrere dalla dichiarazione IRAP 2009, relativa al periodo d’imposta 2008, per i soggetti “solari”, ovvero al periodo d’imposta “a cavallo” 2008/2009, per i soggetti “non solari”.
Utilizzabile la sezione II del quadro RX
La risoluzione n. 79 afferma che, nell’ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione IRAP per il venir meno del relativo obbligo, ai fini dell’utilizzo in compensazione eventuali eccedenze pregresse vanno indicate nella sezione II del quadro RX del modello UNICO, sezione che è appunto deputata ad accogliere i crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nella dichiarazione (o nel quadro) corrispondente a quella di provenienza.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la circostanza che la dichiarazione IRAP non possa più essere presentata in forma unificata non rileva ai fini dell’esposizione nel modello UNICO dell’eccedenza spettante a un contribuente non più obbligato alla presentazione della dichiarazione stessa.
Pertanto, riprendendo l’esempio precedente, il credito emergente dalla dichiarazione IRAP 2010, non ancora utilizzato – in tutto o in parte – in compensazione, può essere esposto nella sezione II del quadro RX del modello UNICO 2011, con l’indicazione del codice tributo 3800.
Un altro dubbio rilevante, sul quale l’Agenzia delle Entrate non risulta ancora essersi pronunciata, riguarda invece i contribuenti che, ritenendosi privi di autonoma organizzazione, non intendano procedere al versamento del saldo IRAP 2010, pur avendo pagato i relativi acconti. In tale ipotesi, andrebbe chiarito se sia corretto provvedere al loro recupero tramite la compensazione “diretta” nel modello F24 (senza procedere all’indicazione in dichiarazione), atteso che, sul punto, come già evidenziato su queste colonne (si veda “Rebus recupero acconti IRAP tramite F24” del 2 giugno 2011), la giurisprudenza di merito ha espresso pareri difformi.

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