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venerdì 12 agosto 2011

diritto del lavoro

diritto del lavoro

Lavori usuranti e pensionamenti anticipati, ecco le prime indicazioni

A fornirle è il Ministero del Lavoro con la circ. 22, in attesa della disciplina sulle modalità attuative ancora in corso di perfezionamento
/ Venerdì 12 agosto 2011
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 22 del 10 agosto 2011, fornisce le prime indicazioni operative in merito all’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente pesanti.
Come già anticipato dallo stesso Ministero con la circ. 15/2011, il DLgs. 67/2011, in attuazione dell’art. 1 della L. 183/2010 – il collegato lavoro – ha introdotto la possibilità di fruire di questo beneficio e, in attesa che venga definita la disciplina sulle modalità attuative del provvedimento, ancora in fase di perfezionamento, è stato ritenuto opportuno fornire le prime indicazioni operative, rivolte in particolare a coloro che sono tenuti a trasmettere la domanda entro il 30 settembre 2011, in quanto hanno già maturato o maturino i requisiti entro la data del 31 dicembre 2011.
Si tratta dei lavoratori individuati dall’art. 1 dello stesso DLgs. 67/2011, ovvero, in estrema sintesi, quelli impegnati in mansioni particolarmente usuranti (lavori in gallerie, miniere, cave, ad alte temperature, eccetera), i lavoratori notturni, alcune categorie di autisti, alcuni cottimisti e i lavoratori impegnati all’interno di determinati processi produttivi in serie.
Inoltre, nella circ. 22/2011, si specifica che può beneficiare del trattamento pensionistico anticipato il lavoratore che abbia esercitato le attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa, oppure pari ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, nel caso delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Per quanto riguarda la misura del beneficio, nella circolare in esame si ricorda che i lavoratori dipendenti interessati dal DLgs. 67/2011 conseguono, in generale, il diritto al trattamento pensionistico con un’età anagrafica ridotta di tre anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai precedenti requisiti espressamente previsti dalla Tabella B dell’Allegato 1 della L. 247/2007.
Sotto il profilo prettamente operativo, il Ministero del Lavoro illustra i termini per la presentazione e i contenuti della domanda per accedere al beneficio del pensionamento anticipato, nonché la necessaria documentazione, così come previsto dall’art. 2 del DLgs. n. 67/2011.
In particolare, il lavoratore deve trasmettere la domanda alla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale presso il quale è iscritto, e deve farlo entro la data del 30 settembre 2011, oppure entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Le modalità di presentazione della domanda saranno stabilite direttamente dall’ente previdenziale cui è destinata.
Inoltre, sempre nella circolare 22/2011, si specifica che la presentazione della domanda oltre i termini comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento da 1 a 3 mesi del diritto alla decorrenza di tale beneficio.
Per quanto concerne invece i contenuti, il Ministero del Lavoro informa che, ai fini della procedibilità dell’istanza, la domanda deve indicare la volontà di avvalersi di questo beneficio, devono essere specificati i periodi per i quali sono state svolte attività usuranti, e deve contenere la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nell’apposita tabella A della circolare 22/2011. Si tratta, ad esempio, di documenti quali: libro matricola ovvero libro unico del lavoro; libretto di lavoro; comunicazioni di assunzione/cessazione/variazione del rapporto di lavoro; contratto di lavoro individuale; prospetto paga con indicazione delle lavorazioni per lavoro notturno; eccetera.
Occorre la dichiarazione di conformità all’originale
Tale documentazione, prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta, deve riportare, salvo casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità del dichiarante.
Infine, il Ministero fornisce alcune informazioni relative all’istruttoria delle domande, svolta dalla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. In particolare, si ricorda che sarà possibile operare integrazioni per le istanze già presentate a far data dal 26 maggio 2011 – data di entrata in vigore del DLgs. 67/2011 – e risultate eventualmente incomplete.

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