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venerdì 12 agosto 2011

Occupazione suolo pubblico: esclusa l’alternatività fra TOSAP e COSAP

TRIBUTI LOCALI

Occupazione suolo pubblico: esclusa l’alternatività fra TOSAP e COSAP

Lo sostiene la C.T. Prov. di Vercelli, fornendo anche la relativa definizione dei presupposti impositivi

/ Giovedì 11 agosto 2011
Il canone di concessione (COSAP) non è alternativo alla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP). Lo afferma la C.T. Prov. di Vercelli n. 44/02/11 del 22 giugno scorso, prendendo spunto da una pronuncia della Commissione regionale della Puglia contenuta nella sentenza del 19 novembre 2002 n. 15/4.
La fattispecie analizzata riguarda un contribuente che ha ricevuto alcuni avvisi accertamento relativi alla TOSAP per gli anni dal 2005 al 2009, e che eccepisce che la richiesta di pagamento della tassa rappresenti una duplicazione degli importi già pagati e relativi al canone di concessione definito da un accordo con il Comune per l’uso di un’area pubblica.
La C.T. Prov. di Vercelli fornisce la definizione dei presupposti impositivi della TOSAP e della COSAP, riportando quando affermato dai giudici pugliesi nel 2002. Mentre la tassa, il cui presupposto oggettivo è la sottrazione, anche temporanea, del suolo pubblico all’uso collettivo, è dovuta indipendentemente e a prescindere dal contenuto dell’atto concessorio, il canone, afferma il collegio, trova fondamento giuridico in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato fra l’ente pubblico ed il contribuente o in un atto amministrativo solitamente di concessione o di autorizzazione, rappresenta il corrispettivo richiesto dal Comune o dalla Provincia per l’uso o il godimento di un’area appartenente al proprio demanio pubblico da parte di un altro soggetto.
Viene poi osservato che canone e tassa corrispondono a due diverse e distinte categorie di entrate pubbliche, in quanto i titoli in base ai quali viene richiesto il corrispettivo sono diversi. Pertanto, i giudici ritengono che “nulla può, quindi, avere a che fare il canone di concessione con la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche che è, invece, un’obbligazione di carattere propriamente tributario, riconducibile esclusivamente alla potestà impositiva dell’Ente pubblico e che trova la sua giustificazione nella necessità dell’Ente di procurarsi i mezzi finanziari per l’assolvimento dei suoi fini istituzionali”.  In conclusione, il canone di concessione non sarebbe alternativo alla TOSAP e in riferimento a quest’ultima, anche in presenza di un atto concessorio e del versamento del relativo canone, deve essere presentata la dichiarazione di occupazione del suolo pubblico così come previsto dall’art. 50, comma 1, del DLgs. n. 507/1993. In caso di omessa denuncia si rende applicabile la sanzione prevista dall’ente locale, adottata ai sensi dei DLgs. nn. 471, 472 e 473 del 1997.
Altre fonti sostengono invece l’alternatività tra tassa e canone
Si osserva che, nella sentenza di Vercelli in oggetto, non è mai stato menzionato, e quindi nemmeno considerato al fine dell’analisi del caso, l’articolo 63 del DLgs. n. 446/1997, istitutivo del COSAP. Tale articolo, infatti, consente di disapplicare la TOSAP a decorrere dall’anno successivo a quello di adozione della relativa delibera consiliare e prevede la possibilità (non un obbligo) per i Comuni e le Province di istituire, “in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”,  un canone “determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”.
/ Arianna ZENI

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