Accertamento
Sanzioni ridotte per l’omesso versamento sino a 15 giorni
Nella circ. 41, l’Agenzia delle Entrate ha commentato il «nuovo» art. 13 del DLgs. 471/97, così come modificato dalla manovra correttiva
La cosiddetta “manovra correttiva” (DL 98/2011, conv. L. 111/2011) ha modificato l’art. 13 del DLgs. 471/97, estendendo alla generalità dei casi il “ravvedimento sprint”, concernente gli omessi versamenti di imposte risultanti dalla dichiarazione con un ritardo non superiore ai quindici giorni.
Con la circ. 41/2011 (§ 10), l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti specificazioni sulla nuova normativa.
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97 ante “manovra correttiva”, era previsto che le sanzioni del 30% sui ritardi di versamenti di tributi sarebbero state ridotte ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo solo ove i crediti fossero stati garantiti da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge. Formulata in tal modo, la norma aveva una ristretta applicazione, posto che operava, ad esempio, per i versamenti dell’imposta di successione, garantiti ex art. 38 del DLgs. 346/90, e per altre sporadiche fattispecie (versamenti derivanti da accertamento con adesione, che, nel sistema ante DL 98/2010, erano, al ricorrere di determinate circostanze, assistiti da garanzia, come aveva, a suo tempo, precisato la circ. 65/2011).
Ora, il Legislatore ha espunto il riferimento ai crediti assistiti da garanzia, attribuendo così alla norma un’efficacia generalizzata.
Pertanto, il beneficio, che si cumula con quello derivante dal ravvedimento operoso, opera, ad esempio, per i “lievi ritardi” in tema di versamenti a saldo o in acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Nella circolare si precisa che “se, ad esempio, un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo, sconta la sanzione del 4 per cento (30 x 2/15) pari ad euro 40. La riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 30 per cento (30 x 15/15)”.
Trattandosi di disposizione sanzionatoria più favorevole nei confronti dei contribuenti, essa si applica anche alle violazioni commesse antecedentemente all’entrata in vigore del DL 98/2011, sempre che non sia divenuto definitivo l’eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione.
È stato anticipato che la disposizione in esame si aggiunge al ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97, che, in base alla lett. a), consente di fruire della riduzione della sanzione a un decimo del minimo edittale se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione.
L’Agenzia delle Entrate, infine, ricorda che il “nuovo” art. 13 del DLgs. 471/97 si applica a prescindere dal fatto che il contribuente si sia avvalso del ravvedimento operoso: se il contribuente non ne fruisce, l’Ufficio applicherà la sanzione per omesso versamento tenendo conto, se del caso, della riduzione a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Con la circ. 41/2011 (§ 10), l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti specificazioni sulla nuova normativa.
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97 ante “manovra correttiva”, era previsto che le sanzioni del 30% sui ritardi di versamenti di tributi sarebbero state ridotte ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo solo ove i crediti fossero stati garantiti da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge. Formulata in tal modo, la norma aveva una ristretta applicazione, posto che operava, ad esempio, per i versamenti dell’imposta di successione, garantiti ex art. 38 del DLgs. 346/90, e per altre sporadiche fattispecie (versamenti derivanti da accertamento con adesione, che, nel sistema ante DL 98/2010, erano, al ricorrere di determinate circostanze, assistiti da garanzia, come aveva, a suo tempo, precisato la circ. 65/2011).
Ora, il Legislatore ha espunto il riferimento ai crediti assistiti da garanzia, attribuendo così alla norma un’efficacia generalizzata.
Pertanto, il beneficio, che si cumula con quello derivante dal ravvedimento operoso, opera, ad esempio, per i “lievi ritardi” in tema di versamenti a saldo o in acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Nella circolare si precisa che “se, ad esempio, un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo, sconta la sanzione del 4 per cento (30 x 2/15) pari ad euro 40. La riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 30 per cento (30 x 15/15)”.
Trattandosi di disposizione sanzionatoria più favorevole nei confronti dei contribuenti, essa si applica anche alle violazioni commesse antecedentemente all’entrata in vigore del DL 98/2011, sempre che non sia divenuto definitivo l’eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione.
È stato anticipato che la disposizione in esame si aggiunge al ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97, che, in base alla lett. a), consente di fruire della riduzione della sanzione a un decimo del minimo edittale se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione.
Riduzione valida anche senza ravvedimento operoso
Allora, “se un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo ed il ravvedimento della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,4 per cento (30 x 2/15 x 1/10) pari ad euro 4”.L’Agenzia delle Entrate, infine, ricorda che il “nuovo” art. 13 del DLgs. 471/97 si applica a prescindere dal fatto che il contribuente si sia avvalso del ravvedimento operoso: se il contribuente non ne fruisce, l’Ufficio applicherà la sanzione per omesso versamento tenendo conto, se del caso, della riduzione a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
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