tributi locali
Agli alberghi tariffe TARSU superiori rispetto alle abitazioni
La Corte di Cassazione ha ribadito che, per gli esercizi alberghieri, è legittima la maggiore tariffa a prescindere dall’attività stagionale
In materia di TARSU, la tariffa applicabile agli esercizi alberghieri è notevolmente superiore a quella applicabile alle civili abitazioni. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12859, depositata ieri.
Sulla scorta di un proprio orientamento, infatti, la Suprema Corte ha avvalorato la decisione contenuta nella sentenza n. 5722 del 2007.
In particolare, la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe TARSU è legittima quando sono previste aliquote differenziate per abitazioni e alberghi e quando, per questi ultimi, le tariffe sono notevolmente superiori.
A nulla rileva il carattere stagionale dell’attività alberghiera esercitata. A discrezione del Comune impositore, tale aspetto può dar luogo, eventualmente, all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta.
Secondo la Suprema Corte, “la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”.
Con la sentenza in oggetto viene, pertanto, accolto il ricorso presentato dal Comune di Augusta, che si era visto annullare dalla Commissione Tributaria Regionale l’atto di accertamento emesso nei confronti di un esercizio alberghiero ritenendo che lo stesso fosse fondato su un illegittimo regolamento comunale, in quanto prevedeva una diversificazione tariffaria tra i locali ad uso abitativo e quelli alberghieri.
/ Arianna ZENI
fonte:eutekene
Sulla scorta di un proprio orientamento, infatti, la Suprema Corte ha avvalorato la decisione contenuta nella sentenza n. 5722 del 2007.
In particolare, la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe TARSU è legittima quando sono previste aliquote differenziate per abitazioni e alberghi e quando, per questi ultimi, le tariffe sono notevolmente superiori.
A nulla rileva il carattere stagionale dell’attività alberghiera esercitata. A discrezione del Comune impositore, tale aspetto può dar luogo, eventualmente, all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta.
Secondo la Suprema Corte, “la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”.
Tariffe sulla base della classificazione economica
In altri termini, i rapporti tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma 2 del DLgs. n. 507/93, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe e i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.Con la sentenza in oggetto viene, pertanto, accolto il ricorso presentato dal Comune di Augusta, che si era visto annullare dalla Commissione Tributaria Regionale l’atto di accertamento emesso nei confronti di un esercizio alberghiero ritenendo che lo stesso fosse fondato su un illegittimo regolamento comunale, in quanto prevedeva una diversificazione tariffaria tra i locali ad uso abitativo e quelli alberghieri.
/ Arianna ZENI
fonte:eutekene
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