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mercoledì 11 luglio 2012

agevolazioni

Nelle scissioni, divisioni del patrimonio netto a «effetto automatico» sull’ACE

Tra gli aspetti delicati, la ripartizione della base ACE già maturata, le riserve non disponibili e l’innalzamento del tetto del vantaggio fiscale
/ Mercoledì 11 luglio 2012
L’applicazione dell’ACE alle operazioni straordinarie non è stata oggetto di particolare intervento del decreto attuativo 14 marzo 2012, poiché, come si legge dalla Relazione Governativa al provvedimento, si è ritenuto che in queste fattispecie siano utilizzabili i principi generali che regolano l’agevolazione. Tuttavia, non sono pochi gli elementi delicati che si manifestano nella correlazione tra ACE e operazioni straordinarie, specie se si pensa alla scissione, in cui la divisione del patrimonio netto comporta effetti “automatici” sul calcolo dell’ACE. Anche nel passato, ai fini DIT, sono stati piuttosto succinti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, se si pensa che il tutto è stato condensato in poche righe nel par. 15 della circ. 76/1998, mentre recentemente la dottrina (circ. Assonime 17/2012, par. 3.2.2) ha esaminato più attentamente il problema.
Nell’ambito delle scissioni omogenee – pensiamo al caso classico di scissione parziale tra una scissa società di capitali e una beneficiaria dello stesso tipo – la prima problematica attiene alla ripartizione della base ACE già maturata dalla scissa. Il criterio suggerito dalla prassi è quello proporzionale, quindi, in funzione della percentuale di patrimonio netto contabile trasferito, si avrà la ripartizione anche della base ACE. Questo criterio vale anche per la ripartizione delle eventuali eccedenze pregresse di base ACE della scissa non utilizzate, poiché superiori al reddito imponibile.
Sempre nelle scissioni omogenee si pone l’ulteriore problematica, non accennata dalla circ. 76/1998 perché tipica dell’ACE, delle riserve non disponibili che non hanno generato base ACE poiché costituite con utili non realizzati. Tali riserve non hanno concorso a formare l’incremento agevolabile, ma questa situazione è solo provvisoria perché, nel momento in cui si verificasse il realizzo della posta che ha generato il vincolo sulla riserva, si avrebbe il concorso alla base ACE. Ora, il punto è come ripartire anche queste riserve. Con il medesimo criterio proporzionale oppure considerando che esse debbano essere iscritte nella società che ha ricevuto la posta che le ha originate? Si pensi ad una riserva da utile su cambi generata da un credito in valuta che al 31 dicembre è stato iscritto in base al cambio di fine esercizio, generando un utile vincolato nella riserva indisponibile. Al riguardo, va segnalato che l’articolo 173 comma 9 del TUIR propone il trasferimento con criterio analitico (e non proporzionale) di quelle riserve in sospensione d’imposta, il cui vincolo dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa. Se si utilizzasse questo principio anche nella ripartizione delle riserve vincolate ai fini ACE si avrebbe che, nel caso citato, la riserva dovrebbe seguire il credito e, quindi, essere attribuita interamente alla società che iscrive il credito nell’attivo patrimoniale. Ciò permetterebbe di gestire più agevolmente i riflessi ACE che si verificassero a seguito del realizzo dell’utile su cambio conseguente all’incasso del credito in valuta. Questa soluzione, peraltro, viene caldeggiata nella citata circ. Assonime quale criterio più convincente.
Un terzo elemento che va rimarcato, in materia di riflessi ACE nella scissione, consiste nel notare che le modifiche di patrimonio netto conseguenti all’operazione, se in sé non producono base ACE, tuttavia sono rilevanti per innalzare il tetto del vantaggio fiscale, che, come è noto, è stato fissato nel patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio. Basti pensare al caso tutt’altro che infrequente in cui la beneficiaria iscriva nel proprio attivo patrimoniale plusvalenze che erano latenti sulle poste trasferite dalla scissa: l’incremento del netto patrimoniale della beneficiaria che ne deriva sarà utilizzabile da quest’ultima per rendere effettivi incrementi ACE non utilizzati poiché eccedenti il netto patrimoniale della scissa.
Infine, va segnalato un quarto elemento che riguarda le scissioni disomogenee, in cui la beneficiaria è una società di persone. In tale situazione, si ritiene, divengono applicabili le regole della trasformazione regressiva, per cui la base ACE della beneficiaria diviene il patrimonio netto che essa presenta alla chiusura dell’esercizio in cui avviene la scissione; in pratica, un patrimonio che si è formato in capo alla scissa e che magari, sempre in capo ad essa, non generava alcuna base ACE, mentre con la scissione disomogenea diviene, per la quota trasferita, interamente agevolabile sulla beneficiaria. Più complessa e meno favorevole la situazione contraria, in cui la beneficiaria è di capitali mentre la scissa è di persone. In tale ipotesi, deve ritenersi che la base ACE in capo alla beneficiaria sia limitata alla quota di patrimonio incrementale rispetto allo stesso dato al 1° gennaio 2011, trasferito dalla scissa, e non l’intero patrimonio netto che pure in capo alla scissa dava origine all’agevolazione prima della avvenuta scissione.

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