IMPOSTE PATRIMONIALI
IVAFE fissa solo per conti correnti e depositi di risparmio UE
Non occorre compilare il modello UNICO se i conti correnti UE sono sotto la soglia dei 5.000 euro
Con la circolare n. 28 di ieri, 2 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate commenta il regime dell’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. In primo luogo, viene confermato che:- sono soggette all’imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione attraverso la regolarizzazione;
- non si considerano, invece, detenute all’estero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente);
- sono escluse dall’IVAFE le attività finanziarie detenute all’estero, ma che sono amministrate da intermediari finanziari italiani, e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
In buona sostanza, l’imposta è dovuta, a prescindere dalla circostanza che il soggetto emittente o la controparte siano residenti o meno, nei casi in cui le attività si considerano detenute all’estero. Si considerano come attività detenute all’estero anche le attività finanziarie detenute, ad esempio, in cassette di sicurezza all’estero o tramite intermediari non residenti. Le persone fisiche residenti sono assoggettate all’imposta in esame qualora detengano all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.
La circolare, poi, afferma che l’imposta si applica sulle attività finanziarie detenute all’estero elencate nel provv. Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012 n. 72442.
In linea generale, l’imposta si applica sul valore delle attività finanziarie ed è dovuta nella misura dello 0,1% per il 2011 e il 2012 e dello 0,15% per gli anni successivi.
Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre, si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione. Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati, deve essere utilizzato tale valore.
Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Infine, nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
L’IVAFE è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda), l’IVAFE è stabilita in misura fissa, attualmente pari a 34,20 euro. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero dal contribuente.
In caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo di detenzione espresso in giorni e per i conti cointestati, l’imposta fissa è ripartita in base alla percentuale di possesso.
Si precisa, poi, che l’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d’imposta.
Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente. Infine, si afferma che, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.
L’applicazione della misura fissa, nonché della soglia di esenzione di 5.000 euro per l’applicazione dell’IVAFE, si riferisce esclusivamente ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti al SEE e non ad altre tipologie di attività finanziarie.
L’Agenzia chiarisce, infine, che, nel caso in cui operi l’esenzione collegata alla soglia di 5.000 euro, i dati relativi ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti nei predetti Paesi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
/ Salvatore SANNA
fonte:eutekne
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