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mercoledì 25 luglio 2012

accertamento

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Rottamazione dei ruoli «obbligata» se il contribuente aderisce alla comunicazione

L’Agenzia non può rifiutare la rottamazione dei ruoli qualora il contribuente abbia aderito alla comunicazione del Concessionario della riscossione

/ Lunedì 23 luglio 2012
L’Agenzia delle Entrate non può rifiutare la “rottamazione” dei ruoli, di cui all’art. 12 della L. n. 289/2002 (Finanziaria 2003), se il contribuente ha aderito alla comunicazione del Concessionario della riscossione. Lo ha riaffermato la C.T. Reg. di Milano che, con la sentenza n. 5/30/12, ha respinto l’appello del Fisco. La vicenda processuale trae origine da un ricorso contro il diniego della definizione dei carichi di ruolo pregressi, effettuata da una contribuente che aveva aderito nel corso del 2003 alla comunicazione del Concessionario della riscossione Esatri SpA. Come si ricorderà, il novellato art. 12 della Legge finanziaria 2003 (cfr. Agenzia delle Entrate, fra le ultime, risoluzioni n. 150/2005 e n. 125/2005) aveva stabilito fra l’altro che i debitori, con riferimento ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai Concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
- di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo;
- delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
In seguito, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i Concessionari avevano l’obbligo di informare i citati debitori della circostanza di poter, entro il 16 aprile 2004, sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarare di avvalersi della definizione agevolata in questione, versando contestualmente almeno l’80% delle somme dovute. Il residuo importo andava versato entro il 18 aprile 2005, mentre sulle somme riscosse spettava ai Concessionari un aggio pari al 4%. In ogni caso, restavano dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
Con riferimento ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai Concessionari dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, invece, i debitori potevano estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 18 aprile 2005, l’atto di definizione, versando contestualmente almeno l’80% delle somme dovute, sulla base di apposita comunicazione che i Concessionari stessi avevano l’obbligo di inviare ai debitori entro la medesima data (18 aprile 2005).
L’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Varese, ha impugnato la sentenza n. 115/03/10, con la quale la C.T. Prov. di Varese aveva accolto il ricorso della ricorrente contro il diniego della definizione dei carichi di ruolo pregressi (cartelle esattoriali). La contribuente aveva provato di aver aderito alla comunicazione inviata dal Concessionario e di avere eseguito tempestivamente il relativo versamento. Peraltro, i primi giudici avevano rilevato che il provvedimento di diniego fosse stato notificato alla contribuente soltanto nell’anno 2009, cioè oltre il termine (perentorio) di 5 anni. L’Ufficio appellante, nel chiedere ai giudici tributari di merito la riforma della sentenza impugnata, ha fatto notare altresì che una delle cartelle di pagamento reca l’iscrizione a ruolo di pene pecuniarie “relative a contesto valutario”, per le quali, considerata la loro indubbia natura risarcitoria, non si applica l’art. 12 della L. n. 289/2002 (conforme, Corte Costituzionale, ordinanza n. 433 del 29 dicembre 2004). Il Collegio regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo, in via preliminare, che il provvedimento di diniego fosse stato notificato oltre il termine quinquennale (art. 2948, primo comma, n. 4), c.c.), non potendo trovare ingresso per il caso di specie l’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. (conforme, Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 4283 del 23 febbraio 2010).
È stata poi evidenziata l’illegittimità del provvedimento stesso per palese violazione dei principi dell’affidamento e della buona fede della contribuente (conforme, C.T. Prov. di Milano, sentenza n. 105/44/11). Secondo il Collegio, infatti, il pagamento in adesione al “condono” è stato tempestivamente e integralmente effettuato dalla contribuente, secondo le modalità indicate dal Concessionario e nell’ambito delle sue facoltà attribuite dalla legge. Inoltre, puntualizzano i giudici regionali meneghini, in base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sezione tributaria, fra tante, sentenze n. 10982 del 13 maggio 2009 e n. 21513 del 6 ottobre 2006), il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dal comma 1 dell’art. 10 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce un pilastro dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa e amministrativa. Del resto, conclude il Collegio, anche al lume dell’art. 1 della vigente L. n. 241/1990, il nostro ordinamento tributario non può che rimanere vincolato, o quantomeno ispirato, al principio che su tutta l’Amministrazione incomba l’obbligo di salvaguardare le situazioni soggettive che si sono cristallizzate per effetto di atti o comportamenti dell’Amministrazione stessa, idonei a ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario dell’atto.
 / Antonio PICCOLO fonte eutekne

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