reddito d'impresa
Beni ai soci, sulla data certa serve meno rigidità
Per certificare il corrispettivo dovuto dal socio dovrebbero essere sufficienti il pagamento o la spedizione della fattura
Il corrispettivo dovuto dal socio o familiare a fronte del godimento del bene concesso dall’impresa riduce la nuova imposizione in capo allo stesso e alla società, introdotta dal DL n. 138/2011, soltanto se risulta, insieme alle altre condizioni contrattuali, da apposita certificazione scritta di data certa e anteriore a quella di inizio dell’utilizzazione del bene.Questa importante precisazione, formulata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24 dello scorso 15 giugno, rischia di “spiazzare” i contribuenti che hanno predisposto i contratti di locazione o noleggio dei beni entro la fine del 2011, senza, però, attribuirgli la data certa.
Com’è noto, la nuova disciplina dei beni assegnati dalle imprese ai soci e familiari si applica a partire dal 2012, ma, in sede di calcolo degli acconti per tale anno si assume, quale imposta del 2011, quella che si sarebbe determinata facendo concorrere la differenza tra il valore del diritto di godimento e il corrispettivo eventualmente previsto alla formazione del reddito diverso che deve dichiarare il socio o familiare ovvero non deducendo il costo nell’ambito del reddito della società o dell’imprenditore. Si tratta, quindi, di una tematica della quale i contribuenti e coloro che li assistono si devono necessariamente occupare in questi giorni.
Per evitare conseguenze negative per i contribuenti che, in assenza di un’esplicita previsione normativa, non hanno in buona fede provveduto ad assegnare ai contratti data certa, si auspica che l’Agenzia fornisca precisazioni semplificative nell’ambito degli ulteriori chiarimenti di cui è stata preannunciata l’emanazione.
Si ricorda che, con riguardo alla “data certa”, è stata adottata in passato un’interpretazione abbastanza rigida nella circolare n. 12/2010 (punto 4.3.), in cui è stata data rilevanza, per provare la data di perfezionamento degli aumenti di capitale rilevanti ai fini del “bonus capitalizzazioni” (art. 5, comma 3-ter del DL n. 78/2009), alla data risultante dalla “posta elettronica certificata” (PEC), dal timbro datario apposto su lettera raccomandata e dal verbale della delibera societaria redatto dal notaio.
Nel caso in esame, tale casistica potrebbe essere, ad esempio, ampliata, consentendo di dimostrare la ricorrenza della condizione richiesta dalla circolare anche attraverso l’effettuazione di un bonifico bancario o la trasmissione della fattura con data risultante dal timbro postale.
Ancora più opportuna sarebbe una “riapertura dei termini” per i contribuenti che effettuano l’adempimento entro un determinato lasso temporale (ad esempio 60 giorni dalla emanazione della circolare), con effetto per le utilizzazioni dei beni iniziate in precedenza (anche prima del 2012). Si adotterebbe, in tal modo, una soluzione analoga a quella già scelta dalla stessa Agenzia, nella circolare n. 17 di quest’anno, con riguardo alla comunicazione dell’adozione del nuovo regime dei minimi. Occorrerebbe, peraltro, tenere conto del fatto che il detto termine di 60 giorni verrebbe a scadere sotto Ferragosto e sarebbe, quindi, opportuno un ulteriore differimento dello stesso.
Va tenuto presente che i dati relativi ai contratti stipulati, compreso il corrispettivo, vanno anche inseriti nell’apposita comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento (termine prorogato al 15 ottobre 2012 per i beni assegnati anteriormente al 2012).
In mancanza della data certa, il corrispettivo pattuito non dovrebbe comunque concorrere alla formazione del reddito dell’impresa, in quanto quest’ultima non potrebbe dedurre i costi relativi ai detti beni. Si dovrebbe, cioè, rispettare la “simmetria” di trattamento tra componenti positivi e negativi relativi agli stessi beni.
Nella circolare n. 24/2012 è stato, inoltre, precisato che:
- deve essere predisposta un’apposita “certificazione”. Si ritiene che con tale termine non si sia, però, inteso imporre una forma particolare all’accordo;
- la predisposizione deve avvenire in un momento “antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene”. Si pone, al riguardo, il dubbio se, qualora sia attribuita data certa all’atto in un momento successivo a quello di inizio del godimento del bene, non si possa più tenere alcun conto del corrispettivo pattuito e si debba assoggettare integralmente ad imposizione il valore normale del diritto di godimento in capo al socio o familiare e considerare indeducibile l’intero ammontare dei costi sostenuti dall’impresa. La soluzione non appare condivisibile, in quanto tali conseguenze potrebbero essere evitate predisponendo un nuovo contratto e perché, una volta attribuita certezza temporale alla documentazione dalla quale risultano gli accordi stabiliti dalle parti, la stessa dovrebbe risultare idonea ad attribuire piena rilevanza fiscale al corrispettivo.
FONTE:EUTEKNE
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