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mercoledì 11 luglio 2012

reddito d'impresa

reddito d'impresa

Se non c’è fringe benefit, l’utilizzo dell’auto è reddito diverso

Anche in caso di limitata deducibilità, soci e familiari devono tassare la differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo

/ Mercoledì 11 luglio 2012
Periodo di redazione delle dichiarazioni dei redditi con costanti dubbi che assillano la mente degli addetti ai lavori. L’argomento dei beni concessi in godimento a soci o familiari è senz’altro uno dei più “gettonati” che i professionisti affrontano in questo momento, anche perché, dalla posizione che assume il contribuente, dipende il versamento degli acconti relativo al periodo d’imposta 2012.
Vale la pena ricordare che l’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del DL n. 138/2011 (conv. L. n. 148/2011) contempla una nuova ipotesi di tassazione per l’uso di beni intestati fittiziamente a società. La norma può essere così riassunta:
- si tassa come reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. Infatti, è stata inserita la lettera h-ter nell’art. 67 del TUIR, rubricato come redditi diversi;
- i costi relativi ai beni concessi in godimento non sono, in ogni caso, ammessi in deduzione dal reddito imponibile delle società o dell’imprenditore.
In merito a quest’ultimo punto, la recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 15 giugno scorso ha chiarito che l’indeducibilità dei costi trova una deroga in “tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il testo unico delle imposte sui redditi prevede già una limitazione alla deducibilità”. Come esempio, il documento di prassi individua gli autoveicoli che, ai sensi dell’art. 164 del TUIR, sono beni sottoposti alla limitata deducibilità del 40%. In pratica, per gli autoveicoli, l’imprenditore e le società continuano ad applicare la limitata deducibilità e non la completa indeducibilità dei costi inerenti l’autoveicolo.
Tuttavia, quanto precisato non deve trarre in inganno i contribuenti che si trovano nelle condizioni di applicare la normativa sui beni concessi in godimento. Il documento di prassi, infatti, precisa, al paragrafo 5, che la norma produce effetti nei confronti dei soggetti utilizzatori, diversi dai dipendenti o lavoratori autonomi, ogniqualvolta gli stessi “ricevano un bene, ad un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato ad un regime di limitazione della deducibilità prevista nell’ambito del Tuir, in capo al soggetto concedente. “.
Di conseguenza, l’utilizzo dell’autoveicolo da parte del socio o del familiare dell’imprenditore comporta che la differenza tra il valore di mercato dei diritto di godimento e il corrispettivo pattuito e tassato dall’impresa rientra tra i redditi diversi e, quindi, deve essere dichiarata da detti soggetti.
In pratica, a fronte della limitata deducibilità del costo dell’autoveicolo da parte dei soggetti imprenditori, i soci ed i familiari dell’imprenditore devono tassare, come redditi diversi, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dell’autoveicolo dell’impresa. Questo porta alla conclusione che, per esempio, la moglie dell’imprenditore che possiede altri redditi, ma che utilizza l’autoveicolo dell’impresa per fini privati, anche in assenza di un corrispettivo contrattualmente stabilito, deve tenere conto delle nuove disposizioni e deve calcolare l’acconto, relativo al periodo d’imposta 2012, rideterminando la base imponibile del 2011. Nelle citata base deve includere, tra i redditi diversi, l’intero valore di mercato del diritto di godimento dell’autoveicolo, visto che manca un corrispettivo prestabilito.
Nell’ambito del caso esposto, non bisogna dimenticare che la parziale indeducibilità dal reddito d’impresa dei costi degli autoveicoli, pari al 60%, attiene proprio all’utilizzo privato del bene da parte dell’imprenditore. Vi è, quindi, già una tassazione riguardante la sfera privata di quest’ultimo, che si manifesta attraverso una minore deducibilità dal reddito d’impresa dei costi concernenti l’autoveicolo.
Sul punto, sarebbe opportuna una modifica della normativa, al fine di non incorrere nel divieto di doppia tassazione, previsto dall’art. 163 del TUIR, nonché dall’art. 67 del DPR n. 600/1973, per effetto dei quali “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”. Nel caso di specie, il 60% dei costi è tassato, una volta, mediante la parziale indeducibilità nell’ambito del reddito d’impresa e, la seconda volta come redditi diversi, in capo ai soci o ai familiari dell’imprenditore, per effetto dell’utilizzo dell’autoveicolo di proprietà dell’impresa. In caso contrario, nel senso del “rifiuto” di modificare la disposizione, è opinione almeno che i soci o i familiari dell’imprenditore siano tassati nella misura del 40% per la concessione in godimento dell’autoveicolo. Tale percentuale corrisponde, in sostanza, a quella concernente la deducibilità fiscale dei costi degli autoveicoli in capo all’impresa.
 / Francesco BARONE
FONTE:EUTEKNE

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