accertamento
Studi di settore, induttivo non automatico per le comunicazioni infedeli
La circolare 30 dell’Agenzia ribadisce che l’accertamento non può essere attivato se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa
Nella circolare n. 30/2012, l’Agenzia si sofferma ad approfondire la possibilità per gli Uffici di esperire l’accertamento induttivo nei casi di infedeltà della comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.
Come si ricorderà, il DL n. 98/2011 ha introdotto una nuova lettera d-ter) nell’ambito del secondo comma dell’art. 39 del DPR 600/1973, individuando una nuova fattispecie di “pericolosità fiscale” dei contribuenti, legata appunto a violazioni in tema di compilazione dei modelli degli studi, tale da legittimare il ricorso ad una tipologia di accertamento, vale a dire l’induttivo “puro”, che dovrebbe avere carattere di assoluta “straordinarietà”.
La versione originaria della norma stabiliva che si potesse innescare l’induttivo nei casi di omessa presentazione dei modelli, di indicazione di cause di esclusione o di disapplicazione non sussistenti o di compilazione degli stessi con dati non veritieri o corretti, a condizione che, facendo “girare” GE.RI.CO. con i dati giusti, si registrasse uno scostamento fra reddito dichiarato e reddito accertato di almeno il 10%.
La disposizione è stata successivamente modificata con il DL n. 16/2012, sebbene con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ossia dal 2 marzo 2012 (mentre, per quelli notificati in precedenza, si applica la formulazione introdotta con il DL 98/2011).
Nella nuova versione, l’omissione del modello e l’indicazione di cause di esclusione o di disapplicazione non sussistenti legittimano l’accertamento induttivo senza ulteriori condizioni, indipendentemente quindi dalla misura dello scostamento rilevato.
Per quanto riguarda, invece, la fattispecie dell’infedeltà della comunicazione, è stato previsto che questa possa innescare l’induttivo a condizione che si registri uno scostamento tra i ricavi (o compensi) dichiarati e quelli misurati dal GE.RI.CO. “corretto” di almeno il 15% (in termini relativi) o pari a 50.000 euro (in termini assoluti).
Nella circolare n. 8/2012, con riferimento alla versione “originaria” della lettera d-ter), l’Agenzia aveva sostenuto che la disposizione si doveva considerare di natura procedimentale e pertanto applicabile per tutti i periodi d’imposta ancora accertabili. L’indicazione in questione era stata poi mitigata nel passaggio in cui si affermava che “si ritiene tuttavia, alla luce di principi di trasparenza e di collaborazione cui sono improntati i rapporti tra Amministrazione e contribuenti, che gli uffici applicheranno ordinariamente la facoltà ... soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010”.
L’indirizzo del documento di prassi – soltanto di indirizzo possiamo parlare, considerati i termini non proprio “fermi” utilizzati dal suo estensore – viene confermato dalla circolare n. 30 anche in relazione alla nuova versione della disposizione, così come modificata dal DL n. 16/2012.
L’Agenzia ribadisce come l’accertamento induttivo non possa essere attivato se il contribuente spontaneamente (anche se pare difficile che si intervenga modificando una precedente comunicazione) o a seguito di eventuale invito da parte dell’Ufficio, comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi.
In altre parole, a condizione, ovviamente, che la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali abbia avuto formale conoscenza, il contribuente potrà “regolarizzare” la propria posizione con la presentazione di una dichiarazione integrativa, inibendo in questo modo all’Ufficio la possibilità di ricorrere all’induttivo “puro”.
Il documento di prassi ricorda, infine, che, per i periodi d’imposta precedenti al 2010, nel caso in cui, anche successivamente all’inizio dei controlli, vi sia la correzione dei dati rilevanti ai fini degli studi, sia che questa correzione avvenga “spontaneamente” o a seguito di invito, “gli uffici procederanno, qualora se ne ravvisi l’interesse, con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo evitando, in tali casi, per le ragioni su esposte, il ricorso a metodi di accertamento del tipo induttivo puro”.
Sergio PELLEGRINO e Giovanni VALCARENGHI
fonte : eutekne
Come si ricorderà, il DL n. 98/2011 ha introdotto una nuova lettera d-ter) nell’ambito del secondo comma dell’art. 39 del DPR 600/1973, individuando una nuova fattispecie di “pericolosità fiscale” dei contribuenti, legata appunto a violazioni in tema di compilazione dei modelli degli studi, tale da legittimare il ricorso ad una tipologia di accertamento, vale a dire l’induttivo “puro”, che dovrebbe avere carattere di assoluta “straordinarietà”.
La versione originaria della norma stabiliva che si potesse innescare l’induttivo nei casi di omessa presentazione dei modelli, di indicazione di cause di esclusione o di disapplicazione non sussistenti o di compilazione degli stessi con dati non veritieri o corretti, a condizione che, facendo “girare” GE.RI.CO. con i dati giusti, si registrasse uno scostamento fra reddito dichiarato e reddito accertato di almeno il 10%.
La disposizione è stata successivamente modificata con il DL n. 16/2012, sebbene con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ossia dal 2 marzo 2012 (mentre, per quelli notificati in precedenza, si applica la formulazione introdotta con il DL 98/2011).
Nella nuova versione, l’omissione del modello e l’indicazione di cause di esclusione o di disapplicazione non sussistenti legittimano l’accertamento induttivo senza ulteriori condizioni, indipendentemente quindi dalla misura dello scostamento rilevato.
Per quanto riguarda, invece, la fattispecie dell’infedeltà della comunicazione, è stato previsto che questa possa innescare l’induttivo a condizione che si registri uno scostamento tra i ricavi (o compensi) dichiarati e quelli misurati dal GE.RI.CO. “corretto” di almeno il 15% (in termini relativi) o pari a 50.000 euro (in termini assoluti).
Nella circolare n. 8/2012, con riferimento alla versione “originaria” della lettera d-ter), l’Agenzia aveva sostenuto che la disposizione si doveva considerare di natura procedimentale e pertanto applicabile per tutti i periodi d’imposta ancora accertabili. L’indicazione in questione era stata poi mitigata nel passaggio in cui si affermava che “si ritiene tuttavia, alla luce di principi di trasparenza e di collaborazione cui sono improntati i rapporti tra Amministrazione e contribuenti, che gli uffici applicheranno ordinariamente la facoltà ... soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010”.
L’indirizzo del documento di prassi – soltanto di indirizzo possiamo parlare, considerati i termini non proprio “fermi” utilizzati dal suo estensore – viene confermato dalla circolare n. 30 anche in relazione alla nuova versione della disposizione, così come modificata dal DL n. 16/2012.
L’Agenzia ribadisce come l’accertamento induttivo non possa essere attivato se il contribuente spontaneamente (anche se pare difficile che si intervenga modificando una precedente comunicazione) o a seguito di eventuale invito da parte dell’Ufficio, comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi.
In altre parole, a condizione, ovviamente, che la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali abbia avuto formale conoscenza, il contribuente potrà “regolarizzare” la propria posizione con la presentazione di una dichiarazione integrativa, inibendo in questo modo all’Ufficio la possibilità di ricorrere all’induttivo “puro”.
Sanzioni ridotte se l’integrativa è presentata nei termini
Se l’integrativa è presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo nel quale è stata commessa la violazione, vi sarà l’ulteriore vantaggio rappresentato dalla riduzione delle sanzioni.Il documento di prassi ricorda, infine, che, per i periodi d’imposta precedenti al 2010, nel caso in cui, anche successivamente all’inizio dei controlli, vi sia la correzione dei dati rilevanti ai fini degli studi, sia che questa correzione avvenga “spontaneamente” o a seguito di invito, “gli uffici procederanno, qualora se ne ravvisi l’interesse, con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo evitando, in tali casi, per le ragioni su esposte, il ricorso a metodi di accertamento del tipo induttivo puro”.
Sergio PELLEGRINO e Giovanni VALCARENGHI
fonte : eutekne
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