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mercoledì 11 luglio 2012

accertamento Compensi ai soci amministratori sterilizzati nel calcolo di GE.RI.CO.

accertamento

Compensi ai soci amministratori sterilizzati nel calcolo di GE.RI.CO.

La circolare 30/2012 dell’Agenzia precisa che la stima dei ricavi avviene al netto di tali compensi

/ Giovedì 12 luglio 2012
Con una tempistica che ha suscitato molte perplessità, l’Agenzia delle Entrate ha divulgato ieri, 11 luglio 2012, la circolare n. 30, che analizza le principali novità in relazione all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2011.
Tra le novità analizzate dal documento di prassi, l’aggiornamento delle analisi di territorialità, i nuovi indicatori di coerenza basati sulle anomalie nei dati dichiarati, la revisione congiunturale speciale.
Tra i chiarimenti di un certo interesse da segnalare quello relativo ai soci amministratori.
Con UNICO 2012, diviene pienamente efficace erga omnes la più recente gestione degli amministratori e dei relativi compensi all’interno degli studi di settore: la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 di ieri ricorda come si venga a completare la revisione triennale e quindi tutti gli studi di settore implementano le regole introdotte a partire dalla revisione degli studi relativa al periodo d’imposta 2009.
In particolare, indipendentemente dal rapporto che lega i soci amministratori con la società (collaborazione coordinata e continuativa o altri rapporti), è stata adottata la metodologia di stima fondata sulle “teste”, normalizzate in base alla percentuale di lavoro svolto, in luogo di quella fondata sulle “spese” sostenute per la remunerazione dell’attività prestata (metodo precedente).
Nel quadro A occorrerà quindi indicare il numero di soci amministratori e la somma delle percentuali dell’apporto di lavoro prestato da tali amministratori. Da ricordare anche che, nel caso in cui il socio amministratore svolga anche altre attività oltre a quella di amministratore, per le quali non sono corrisposti compensi, la percentuale di lavoro da indicare nel quadro A dovrà tenerne conto; in altre parole, se il socio, oltre ad amministrare, svolge anche altre mansioni per cui non ha un compenso specifico (situazione frequentissima soprattutto nelle società di più modeste dimensioni che sono quelle maggiormente interessate agli studi di settore) comunque la percentuale da indicare dovrà essere 100%. Se invece svolge altri incarichi specificamente remunerati, allora la percentuale di lavoro quale amministratore dovrà essere opportunamente ridotta.
Più evidente, sotto il profilo della compilazione, è l’influenza che l’erogazione di compensi a soci amministratori ha nell’ambito del quadro F (quello degli elementi contabili): nei righi F16 ed F19 è presente un “di cui”, ossia occorre evidenziare quale sia la frazione degli importi indicati in tali righi relativi ai compensi erogati ai soci per l’attività di amministrazione (occorre infatti ricordare che, nelle società di capitali, i compensi amministratore vanno allocati al rigo F16, mentre nelle società di persone essi si trovano al rigo F19).
Scompare quindi definitivamente la sezione “ulteriori elementi” presente sino allo scorso anno in alcuni studi, nella quale occorreva dar conto dei compensi erogati agli amministratori, distinguendo in base alla tipologia del rapporto, quindi collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente o altri rapporti (quali, ad esempio, quelli di lavoro autonomo). Peraltro, sezione in alcuni casi tutt’altro che semplice da compilare.
Da quest’anno, la stima dei ricavi prodotta da GE.RI.CO. avviene, in ogni caso, al netto dei compensi erogati agli amministratori, in quanto le voci F16 ed F19 vengono sterilizzate dei relativi importi, dato che l’apporto dell’amministratore viene pesato esclusivamente dalle indicazioni nel quadro A: in questo modo, per tutti gli studi, diviene di fatto irrilevante per il livello di congruità l’importo dei compensi erogati (nel senso che non risulteranno penalizzate in termini di ricavi attesi le società che erogano ai soci amministratori alti compensi rispetto a quelle che erogano compensi ridotti oppure che non erogano alcun compenso).
Visto che tale componente di costo risulta sterilizzato nel calcolo di congruità, diviene conseguentemente importante individuarne correttamente l’ammontare: a dispetto della descrizione dei righi, nei quali si legge “compensi corrisposti agli amministratori”, che potrebbe indurre a considerare solo la retribuzione lorda, le istruzioni chiariscono che tale importo deve considerarsi comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese.
Su quest’ultima voce si evidenzia che i rimborsi spese non vanno infatti collocati, come si potrebbe essere portati a fare, nel rigo F17 (dove vanno in generale collocate le spese per viaggi, soggiorno e trasferte ad esclusione di quelle relative al personale) e dove avrebbero pesato nel calcolo di congruità, ma appunto in colonna 2 del rigo F16 o nella colonna 5 del rigo F19 (e quindi divengono irrilevanti per la funzione di ricavo)./ Fabio GARRINI e Sandro CERATO
FONTE:EUTEKNE

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