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Ravvedimento «salato» per il modulo RW
Se la dichiarazione dei redditi è stata presentata nei termini, la si può integrare entro il 30 settembre pagando le sanzioni dovute
Le significative sanzioni previste dalla disciplina sul monitoraggio fiscale (peraltro a rischio censura da parte della Commissione Ue) pongono gli operatori di fronte alla necessità di approfondire la corretta applicazione dell’istituto del ravvedimento in caso di omessa o errata compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi.
Un caso comune potrebbe essere rappresentato da un contribuente che fino ad oggi ha omesso la compilazione del modulo RW in relazione ad un immobile posseduto all’estero e che si chiede come possa sanare la propria posizione.
La natura tributaria degli illeciti riguardanti il modulo RW è stata chiarita dalla circ. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2002 n. 9 (§ 1.14) e tale interpretazione consente di applicare alle predette violazioni l’istituto del “ravvedimento” di cui all’articolo 13 del DLgs. 472/97”, con cui si provvede a rimuovere un comportamento del contribuente sanzionabile da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In merito, si osserva che le linee guida per l’applicazione del ravvedimento sono illustrate dalla circ. Agenzia delle Entrate 12 marzo 2010 n. 11, la quale descrive il regime sanzionatorio riferito al monitoraggio fiscale.
Preliminarmente, si osserva che, per i contribuenti soggetti all’obbligo del monitoraggio fiscale che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale tramite il ravvedimento, occorre distinguere se tali soggetti abbiano o meno tempestivamente presentato la dichiarazione dei redditi relativamente all’anno in cui il modulo RW è stato omesso.
Se la dichiarazione per il 2010 (UNICO 2011) non è stata presentata nei termini, la violazione poteva essere sanata presentando la dichiarazione cosiddetta “tardiva” entro i novanta giorni successivi, comprensiva del modulo RW e – se necessario – dei relativi quadri reddituali.
Quindi, adottando l’impostazione della circolare, la violazione poteva essere sanata soltanto entro il 29 dicembre 2011, versando entro il medesimo termine le sanzioni ridotte ad un decimo del minimo (rispettivamente 25 euro e l’1% dell’importo non indicato nella sezione II del modulo RW).
Qualora, invece, il contribuente abbia omesso di compilare esclusivamente il modulo RW e gli altri dati contenuti nella dichiarazione originariamente presentata siano corretti, ai fini dell’integrazione è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW.
Se, a suo tempo, la dichiarazione dei redditi è stata presentata nei termini, è possibile procedere all’integrazione della dichiarazione ed al ravvedimento: pertanto, entro il 30 settembre 2012 dovranno essere corrisposte le sanzioni legate alla dichiarazione (32 euro, cioè un ottavo della sanzione minima prevista dall’art. 8, comma 1 del DLgs. 471/97), nonché le sanzioni correlate al quadro RW (un ottavo del 10% di quanto non evidenziato nel quadro in questione).
Per ragioni logico-sistematiche, tale impostazione non dovrebbe risultare differente a seconda che il contribuente decida di presentare il modello 730 oppure il modello UNICO. Infatti, in entrambi i casi la dichiarazione dei redditi non sarebbe omessa e si dovrebbe poter beneficiare della possibilità di inviare il modulo RW “integrativo”, in quanto l’unica differenza tra le due fattispecie è rappresentata dal modello utilizzato ai fini dichiarativi.
Si segnala, inoltre, che, in dottrina, si è fatta spazio la tesi per la quale il codice tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni sia il codice 8911 “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’IRAP e all’IVA - ravvedimento operoso”, dal momento che non sono stati istituiti codici tributari ad hoc per le violazioni riguardanti il modulo RW.
Laddove siano state commesse delle violazioni afferenti al periodo d’imposta 2009 e per i precedenti, essendo ormai decorso il termine per l’effettuazione del ravvedimento operoso, la regolarizzazione della propria posizione può essere effettuata soltanto mediante l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 8 del DPR 322/98 (ossia, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore con il versamento delle relative sanzioni in misura piena). Ovviamente, ciò sempre che le dichiarazioni per il 2009 (UNICO 2010) e per i periodi d’imposta precedenti non siano state omesse.
Ad ogni modo, si ricorda come le sopracitate sanzioni applicabili per il 2009 ed i periodi d’imposta precedenti potranno essere definite in forma agevolata, usufruendo delle riduzioni previste in relazione alle modalità di contestazione della violazione.
/ Salvatore SANNA
fonte:eutekne
Un caso comune potrebbe essere rappresentato da un contribuente che fino ad oggi ha omesso la compilazione del modulo RW in relazione ad un immobile posseduto all’estero e che si chiede come possa sanare la propria posizione.
La natura tributaria degli illeciti riguardanti il modulo RW è stata chiarita dalla circ. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2002 n. 9 (§ 1.14) e tale interpretazione consente di applicare alle predette violazioni l’istituto del “ravvedimento” di cui all’articolo 13 del DLgs. 472/97”, con cui si provvede a rimuovere un comportamento del contribuente sanzionabile da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In merito, si osserva che le linee guida per l’applicazione del ravvedimento sono illustrate dalla circ. Agenzia delle Entrate 12 marzo 2010 n. 11, la quale descrive il regime sanzionatorio riferito al monitoraggio fiscale.
Preliminarmente, si osserva che, per i contribuenti soggetti all’obbligo del monitoraggio fiscale che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale tramite il ravvedimento, occorre distinguere se tali soggetti abbiano o meno tempestivamente presentato la dichiarazione dei redditi relativamente all’anno in cui il modulo RW è stato omesso.
Se la dichiarazione per il 2010 (UNICO 2011) non è stata presentata nei termini, la violazione poteva essere sanata presentando la dichiarazione cosiddetta “tardiva” entro i novanta giorni successivi, comprensiva del modulo RW e – se necessario – dei relativi quadri reddituali.
Quindi, adottando l’impostazione della circolare, la violazione poteva essere sanata soltanto entro il 29 dicembre 2011, versando entro il medesimo termine le sanzioni ridotte ad un decimo del minimo (rispettivamente 25 euro e l’1% dell’importo non indicato nella sezione II del modulo RW).
Qualora, invece, il contribuente abbia omesso di compilare esclusivamente il modulo RW e gli altri dati contenuti nella dichiarazione originariamente presentata siano corretti, ai fini dell’integrazione è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW.
Se, a suo tempo, la dichiarazione dei redditi è stata presentata nei termini, è possibile procedere all’integrazione della dichiarazione ed al ravvedimento: pertanto, entro il 30 settembre 2012 dovranno essere corrisposte le sanzioni legate alla dichiarazione (32 euro, cioè un ottavo della sanzione minima prevista dall’art. 8, comma 1 del DLgs. 471/97), nonché le sanzioni correlate al quadro RW (un ottavo del 10% di quanto non evidenziato nel quadro in questione).
Sanzione pari all’1,25% dell’importo non indicato nel modulo
La sanzione dovuta relativa all’omessa compilazione della sezione II del modulo RW in UNICO 2011 per un’immobile posseduto all’estero è quindi pari all’1,25% dell’importo non indicato nel modulo.Per ragioni logico-sistematiche, tale impostazione non dovrebbe risultare differente a seconda che il contribuente decida di presentare il modello 730 oppure il modello UNICO. Infatti, in entrambi i casi la dichiarazione dei redditi non sarebbe omessa e si dovrebbe poter beneficiare della possibilità di inviare il modulo RW “integrativo”, in quanto l’unica differenza tra le due fattispecie è rappresentata dal modello utilizzato ai fini dichiarativi.
Si segnala, inoltre, che, in dottrina, si è fatta spazio la tesi per la quale il codice tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni sia il codice 8911 “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’IRAP e all’IVA - ravvedimento operoso”, dal momento che non sono stati istituiti codici tributari ad hoc per le violazioni riguardanti il modulo RW.
Laddove siano state commesse delle violazioni afferenti al periodo d’imposta 2009 e per i precedenti, essendo ormai decorso il termine per l’effettuazione del ravvedimento operoso, la regolarizzazione della propria posizione può essere effettuata soltanto mediante l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 8 del DPR 322/98 (ossia, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore con il versamento delle relative sanzioni in misura piena). Ovviamente, ciò sempre che le dichiarazioni per il 2009 (UNICO 2010) e per i periodi d’imposta precedenti non siano state omesse.
Ad ogni modo, si ricorda come le sopracitate sanzioni applicabili per il 2009 ed i periodi d’imposta precedenti potranno essere definite in forma agevolata, usufruendo delle riduzioni previste in relazione alle modalità di contestazione della violazione.
/ Salvatore SANNA
fonte:eutekne
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