imposte sostitutive
Principio di cassa per le plusvalenze dei minimi «cessati»
La plusvalenza relativa alla cessione del bene strumentale che avviene dopo la fuoriuscita dal regime è pari all’importo dell’intero corrispettivo
Il periodo d’imposta 2011, per molti contribuenti persone fisiche, è stato l’ultimo anno di applicazione del regime dei minimi. Le modifiche normative, intervenute con il DL n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011, hanno stabilito rigide condizioni di accesso e di permanenza al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovo regime dei minimi), ponendo, quindi, molti contribuenti nella posizione di decadere dal vecchio regime dei minimi per mancanza dei requisiti. Va ricordato che possono usufruire del regime fiscale di vantaggio le persone fisiche che, oltre a possedere i requisiti previsti dall’articolo 1, commi da 96 a 99, della L. n. 244/2007, intraprendono un’attività di impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 ovvero l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
Dal 1° gennaio 2012, dunque, coloro che non posseggono i requisiti richiesti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del citato DL n. 98/2011, possono:
- applicare il regime contabile agevolato, di cui all’articolo 27, comma 3, del predetto DL n. 98/2011, con delle semplificazioni contabili;
- optare per l’applicazione del regime contabile ordinario di cui agli articoli 14 (contabilità ordinaria), 18 (contabilità semplificata) e 19 (contabilità per gli esercenti arti e professioni) del DPR n. 600/1973.
La fuoriuscita dal regime dei minimi impone al contribuente di prestare attenzione al trattamento e alla determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni strumentali. In proposito deve essere segnalato che, in vigenza del regime dei minimi, il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento, applicandosi il principio di cassa. Non vi è, quindi, una ripartizione del costo stesso secondo la procedura dell’ammortamento. Ne consegue che la plusvalenza realizzata per la cessione del bene strumentale che avviene dopo la fuoriuscita dal regime dei minimi sarà pari all’importo dell’intero corrispettivo di cessione. Detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito del periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo (cfr. circ. n. 73 del 21 dicembre 2007). A titolo di esempio, qualora un contribuente, con applicazione del regime dei minimi dal 2009 al 2011 e acquisto di un bene strumentale nel 2009 per un importo di 5.000 euro, nel 2012 fuoriesca dal menzionato regime e in tale anno ceda il bene per 3.000 euro, questo importo si considera plusvalenza realizzata e concorre per intero alla formazione del reddito nel periodo d’imposta 2012.
Ancora, se il bene strumentale è stato acquistato in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime dei minimi, l’eventuale plusvalenza realizzata in un periodo non interessato dal regime stesso è determinata sulla differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendosi per “costo non ammortizzato” il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime (cfr. circ. n. 13 del 26 febbraio 2008, risposta 3.3).
Occorre, a questo punto, fare due riflessioni. Si ritiene, innanzitutto, che la plusvalenza derivante dalla cessione dell’autoveicolo acquistato in costanza del regime di minimi concorra alla formazione del reddito nella misura del 50% del corrispettivo conseguito. In proposito, si ricorda che la circolare n. 7 del 28 gennaio 2008, risposta 5.1, ha chiarito che le spese concernenti l’acquisto di autovetture a deducibilità parziale rilevano nella misura del 50% del costo sostenuto, a prescindere dalle disposizioni contenute nell’articolo 164 del TUIR, in merito al trattamento fiscale degli autoveicoli. È presumibile, quindi, che anche la plusvalenza sia tassata nella stessa misura in cui ha concorso la spesa di acquisto dell’autovettura, trascurando se sia realizzata durante la permanenza del regime speciale ovvero successivamente all’uscita dal regime.
/ Francesco BARONE
fonte:eutekne
Dal 1° gennaio 2012, dunque, coloro che non posseggono i requisiti richiesti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del citato DL n. 98/2011, possono:
- applicare il regime contabile agevolato, di cui all’articolo 27, comma 3, del predetto DL n. 98/2011, con delle semplificazioni contabili;
- optare per l’applicazione del regime contabile ordinario di cui agli articoli 14 (contabilità ordinaria), 18 (contabilità semplificata) e 19 (contabilità per gli esercenti arti e professioni) del DPR n. 600/1973.
La fuoriuscita dal regime dei minimi impone al contribuente di prestare attenzione al trattamento e alla determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni strumentali. In proposito deve essere segnalato che, in vigenza del regime dei minimi, il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento, applicandosi il principio di cassa. Non vi è, quindi, una ripartizione del costo stesso secondo la procedura dell’ammortamento. Ne consegue che la plusvalenza realizzata per la cessione del bene strumentale che avviene dopo la fuoriuscita dal regime dei minimi sarà pari all’importo dell’intero corrispettivo di cessione. Detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito del periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo (cfr. circ. n. 73 del 21 dicembre 2007). A titolo di esempio, qualora un contribuente, con applicazione del regime dei minimi dal 2009 al 2011 e acquisto di un bene strumentale nel 2009 per un importo di 5.000 euro, nel 2012 fuoriesca dal menzionato regime e in tale anno ceda il bene per 3.000 euro, questo importo si considera plusvalenza realizzata e concorre per intero alla formazione del reddito nel periodo d’imposta 2012.
Ancora, se il bene strumentale è stato acquistato in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime dei minimi, l’eventuale plusvalenza realizzata in un periodo non interessato dal regime stesso è determinata sulla differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendosi per “costo non ammortizzato” il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime (cfr. circ. n. 13 del 26 febbraio 2008, risposta 3.3).
Occorre, a questo punto, fare due riflessioni. Si ritiene, innanzitutto, che la plusvalenza derivante dalla cessione dell’autoveicolo acquistato in costanza del regime di minimi concorra alla formazione del reddito nella misura del 50% del corrispettivo conseguito. In proposito, si ricorda che la circolare n. 7 del 28 gennaio 2008, risposta 5.1, ha chiarito che le spese concernenti l’acquisto di autovetture a deducibilità parziale rilevano nella misura del 50% del costo sostenuto, a prescindere dalle disposizioni contenute nell’articolo 164 del TUIR, in merito al trattamento fiscale degli autoveicoli. È presumibile, quindi, che anche la plusvalenza sia tassata nella stessa misura in cui ha concorso la spesa di acquisto dell’autovettura, trascurando se sia realizzata durante la permanenza del regime speciale ovvero successivamente all’uscita dal regime.
Lo stesso vale anche per gli esercenti arti e professioni
Da ultimo, quanto precede è valido anche per gli esercenti arti e professioni. Anche per questi contribuenti, infatti, le plusvalenze da cessione di beni strumentali rilevano per i cespiti acquistati a partire dal 4 luglio 2006. Ne consegue che, nel caso di un bene strumentale acquistato nel 2009, anno di applicazione del regime dei minimi, ma ceduto nel 2012, periodo di cessazione del menzionato regime, la plusvalenza derivante dal bene ceduto rileva fiscalmente per il totale dell’importo conseguito in tale ultimo anno./ Francesco BARONE
fonte:eutekne
Nessun commento:
Posta un commento