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mercoledì 18 luglio 2012

reddito d’impresa : beni in uso al socio

reddito d’impresa

Tassato in capo al socio solo l’utilizzo «privato» del bene della società

Per i soci persone fisiche, se il bene è fruito nella sfera d’impresa o professionale, non si produce reddito diverso in capo all’utilizzatore

/ Mercoledì 18 luglio 2012
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 giugno 2012 n. 24  (  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a74012804ba06961b519f5c7a538dcbe/circolare+24e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a74012804ba06961b519f5c7a538dcbe  )  contiene i primi importanti chiarimenti sull’applicazione della disciplina, di cui all’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del DL 138/2011 che, come ricordato dall’Agenzia stessa, “ha introdotto delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati”.
In tale ambito, il predetto documento di prassi, nell’individuare i soggetti utilizzatori, cui imputare il reddito diverso costituito dalla differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni (art. 67, lett. h-ter), del TUIR, introdotta dall’art. 2, comma 36-terdecies, del DL 138/2011), precisa che rientrano nell’ambito applicativo della norma “i soggetti che beneficiano dei beni relativi all’impresa nella propria sfera privata”.
In altre parole, ciò sta a significare che l’obiettivo della disposizione introdotta dalla manovra di Ferragosto dello scorso anno (DL 138/2011) è di tassare in capo all’utilizzatore l’eventuale impiego di beni, a favore di soci o familiari, per scopi non inerenti all’attività d’impresa (è infatti prevista anche l’indeducibilità dei relativi costi in capo all’impresa concedente).
Dopo aver elencato i soggetti utilizzatori interessati dalle disposizioni di cui al DL 138/2011, nella circ. n. 24/2012 si legge che “è appena il caso di precisare che sono esclusi dall’applicazione della norma i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso”. Tale affermazione, che appare in linea con il dettato normativo previsto dalla riportata lett. h-ter) dell’art. 67 del TUIR, offre lo spunto per alcune riflessioni.
In primo luogo, è opportuno ricordare che i redditi diversi sono disciplinati dall’art. 67 del TUIR, il cui comma 1, quale principio di carattere generale, dispone che le fattispecie ivi indicate costituiscono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nello svolgimento di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, ovvero da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualifica di lavoratore dipendente. In altre parole, laddove tali redditi siano conseguiti nello svolgimento di un’attività d’impresa, individuale o collettiva, gli stessi costituiscono componenti del reddito d’impresa, e ciò in esecuzione del principio generale di “assorbimento” nell’ambito di tale reddito di tutto quanto riviene dallo svolgimento dell’attività.
Tuttavia, se tale principio è certamente “totalizzante” per le società, può essere derogato per le imprese individuali, o per i professionisti, in quanto tali soggetti, a seconda del “vestito” che portano, possono qualificare un bene come relativo all’impresa, o all’attività professionale, piuttosto che nella sfera personale. Peraltro, tale interpretazione sarebbe anche in linea con l’analoga previsione in tema di soggettività passiva IVA contenuta nell’art. 4, comma 5, del DPR 633/72 (che disciplina le società di “comodo” in ambito IVA).
Per i soci società, mai attribuibile un reddito in capo all’assegnatario
In buona sostanza, applicando tali regole nella disciplina introdotta dal DL 138/2011, e tenendo conto delle precisazioni fornite dall’Agenzia, è possibile individuare due scenari:
- beni utilizzati da soci società (si pensi, ad esempio, alla società A immobiliare che concede in uso un laboratorio alla società B, socia di A), nel qual caso non può mai realizzarsi l’attribuzione di un reddito in capo al socio assegnatario, in quanto lo stesso non può in alcun caso essere titolare di reddito diverso, ma solo di reddito d’impresa;
- beni utilizzati da soci persone fisiche che nel contempo svolgono attività d’impresa o professionale, nel qual caso è necessario verificare il concreto utilizzo del bene effettuato dal socio. In particolare, laddove tale bene sia fruito nella sfera d’impresa o professionale (si pensi, ad esempio, all’avvocato socio di una società intestataria del fabbricato in cui lo stesso svolge la propria attività), non si produce alcun reddito diverso in capo all’utilizzatore, mentre, nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato nella sfera personale (si pensi, ad esempio, all’immobile utilizzato come abitazione da parte dell’avvocato socio della società immobiliare), si può verificare la fattispecie impositiva in commento, per la differenza tra il valore di mercato e l’eventuale corrispettivo pagato dall’utilizzatore.
 / Sandro CERATO e Fabio GARRINI
fonte: eutekne

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