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Terreni incolti e orticelli a rischio contenzioso per l’IMU
Secondo il Dipartimento delle Finanze, sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili
A norma dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), presupposto dell’IMU è “il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”.
Con riferimento ai terreni incolti e agli “orticelli” posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) (cioè di terreni – diversi dalle aree fabbricabili – normalmente non utilizzati o abbandonati oppure coltivati occasionalmente senza alcuna struttura organizzativa), le Linee guida pubblicate dal Dipartimento delle Finanze l’11 luglio scorso sul proprio sito internet hanno precisato che devono scontare l’imposta municipale propria (IMU).
Presupposto impositivo del tributo, che a decorrere dal 2012 ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI), infatti, sarebbe il possesso di qualunque immobile. L’articolo 2 del DLgs. 504/92 sarebbe stato richiamato soltanto per mantenere anche ai fini dell’IMU le definizioni che risultavano già utilizzate ai fini dell’ICI.
Queste le precisazioni del Ministero, secondo cui sono soggetti all’imposta anche i terreni non coltivati; le stesse conclusioni avrebbero dovuto evincersi anche dalla circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, ma in realtà si ritiene che in tale documento il tema non fosse stato né sufficientemente né direttamente affrontato.
In altre parole, secondo il Dipartimento, i terreni sarebbero sempre soggetti all’IMU, anche se incolti, a differenza dell’ICI che non prendeva in considerazione i cosiddetti orticelli, vale a dire i terreni non fabbricabili coltivati per diletto (e non adibiti all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c., che connotano l’esercizio di un’impresa agricola), ovvero i terreni destinati ad altre attività (ad esempio, deposito a cielo aperto di materiali industriali).
Sul punto, parte della dottrina si è divisa.
Mentre per una corrente di pensiero tali terreni sono soggetti all’imposizione, un altro filone non concorda con l’interpretazione del Dipartimento delle Finanze.
Le critiche che vengono sollevate partono da un’interpretazione letterale della norma, nello specifico l’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, ritenendo che non possano passare in secondo piano le richiamate definizioni di “fabbricato”, “area fabbricabile” e “terreno agricolo” di cui all’art. 2 del DLgs. n. 504/1992, utilizzate ai fini dell’ICI. Nello specifico, l’art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 504/92 definisce terreno agricolo “il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c.” e conseguentemente gli “orticelli”, in quanto coltivati per diletto e non per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c., così come i terreni lasciati incolti al di fuori dello svolgimento di attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., esulano da tale definizione. Se così non fosse, sarebbe evidente il paradosso che l’IMU si applichi anche sui terreni incolti e sugli orticelli ubicati nelle zone montane o di collina, ove addirittura i terreni agricoli sono esenti per legge (art. 7 comma 1 lett. h) del DLgs. n. 504/92; cfr. C.M. n. 9/249 del 14 giugno 1993).
Al fine di dirimere qualunque dubbio, pertanto, sarebbe opportuna una modifica normativa. In caso contrario, prepariamoci ad affrontare un nutrito contenzioso tributario anche sull’IMU.
Nel frattempo, il problema degli orticelli potrebbe essere soltanto teorico, in quanto lo 0,76% applicato su qualche metro quadrato di terreno agricolo difficilmente raggiunge l’importo di 12 euro (oppure il limite stabilito dal singolo Comune), al di sotto del quale non è dovuto il versamento.
Altro discorso deve essere fatto per i terreni incolti posseduti da soggetti non professionisti dell’agricoltura, per i quali l’imposta da pagare potrà superare detto limite.
In questo caso, non dovesse essere modificata la norma, in caso di omesso pagamento della prima rata dell’IMU, è ancora possibile ravvedersi nel periodo che va dal 19 luglio 2012 al 17 giugno 2013 (ravvedimento lungo), versando, mediante il modello F24, l’imposta non versata alla scadenza, la sanzione ridotta al 3,75% e gli interessi legali, pari al 2,5% su base annua, calcolati sull’ammontare dell’imposta per cui ci si ravvede.
/ Arianna ZENI fonte : eutekne
Con riferimento ai terreni incolti e agli “orticelli” posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) (cioè di terreni – diversi dalle aree fabbricabili – normalmente non utilizzati o abbandonati oppure coltivati occasionalmente senza alcuna struttura organizzativa), le Linee guida pubblicate dal Dipartimento delle Finanze l’11 luglio scorso sul proprio sito internet hanno precisato che devono scontare l’imposta municipale propria (IMU).
Presupposto impositivo del tributo, che a decorrere dal 2012 ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI), infatti, sarebbe il possesso di qualunque immobile. L’articolo 2 del DLgs. 504/92 sarebbe stato richiamato soltanto per mantenere anche ai fini dell’IMU le definizioni che risultavano già utilizzate ai fini dell’ICI.
Queste le precisazioni del Ministero, secondo cui sono soggetti all’imposta anche i terreni non coltivati; le stesse conclusioni avrebbero dovuto evincersi anche dalla circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, ma in realtà si ritiene che in tale documento il tema non fosse stato né sufficientemente né direttamente affrontato.
In altre parole, secondo il Dipartimento, i terreni sarebbero sempre soggetti all’IMU, anche se incolti, a differenza dell’ICI che non prendeva in considerazione i cosiddetti orticelli, vale a dire i terreni non fabbricabili coltivati per diletto (e non adibiti all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c., che connotano l’esercizio di un’impresa agricola), ovvero i terreni destinati ad altre attività (ad esempio, deposito a cielo aperto di materiali industriali).
Dottrina divisa sull’applicazione dell’IMU agli “orticelli”
In conseguenza della legge di conversione del DL 16/2012 (L. 44/2012), quindi, l’oggetto dell’IMU riguarderebbe tutti gli immobili, mentre inizialmente erano soggetti all’imposta soltanto i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli (in tal senso la Relazione tecnica all’emendamento al DL 16/2012, in cui si afferma che la modifica avrebbe lo scopo di ricomprendere nel campo applicativo del tributo il possesso di qualunque immobile, compresi, quindi, anche i terreni incolti, che erano invece posti al di fuori del presupposto di applicazione dell’ICI).Sul punto, parte della dottrina si è divisa.
Mentre per una corrente di pensiero tali terreni sono soggetti all’imposizione, un altro filone non concorda con l’interpretazione del Dipartimento delle Finanze.
Le critiche che vengono sollevate partono da un’interpretazione letterale della norma, nello specifico l’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, ritenendo che non possano passare in secondo piano le richiamate definizioni di “fabbricato”, “area fabbricabile” e “terreno agricolo” di cui all’art. 2 del DLgs. n. 504/1992, utilizzate ai fini dell’ICI. Nello specifico, l’art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 504/92 definisce terreno agricolo “il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c.” e conseguentemente gli “orticelli”, in quanto coltivati per diletto e non per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c., così come i terreni lasciati incolti al di fuori dello svolgimento di attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., esulano da tale definizione. Se così non fosse, sarebbe evidente il paradosso che l’IMU si applichi anche sui terreni incolti e sugli orticelli ubicati nelle zone montane o di collina, ove addirittura i terreni agricoli sono esenti per legge (art. 7 comma 1 lett. h) del DLgs. n. 504/92; cfr. C.M. n. 9/249 del 14 giugno 1993).
Al fine di dirimere qualunque dubbio, pertanto, sarebbe opportuna una modifica normativa. In caso contrario, prepariamoci ad affrontare un nutrito contenzioso tributario anche sull’IMU.
Nel frattempo, il problema degli orticelli potrebbe essere soltanto teorico, in quanto lo 0,76% applicato su qualche metro quadrato di terreno agricolo difficilmente raggiunge l’importo di 12 euro (oppure il limite stabilito dal singolo Comune), al di sotto del quale non è dovuto il versamento.
Altro discorso deve essere fatto per i terreni incolti posseduti da soggetti non professionisti dell’agricoltura, per i quali l’imposta da pagare potrà superare detto limite.
In questo caso, non dovesse essere modificata la norma, in caso di omesso pagamento della prima rata dell’IMU, è ancora possibile ravvedersi nel periodo che va dal 19 luglio 2012 al 17 giugno 2013 (ravvedimento lungo), versando, mediante il modello F24, l’imposta non versata alla scadenza, la sanzione ridotta al 3,75% e gli interessi legali, pari al 2,5% su base annua, calcolati sull’ammontare dell’imposta per cui ci si ravvede.
/ Arianna ZENI fonte : eutekne
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