Detrazione immediata nel nuovo regime dell’IVA per cassa
Con un emendamento al DL n. 83/2012 (Decreto “crescita e sviluppo”), viene ridefinita la disciplina dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL n. 185/2008, vale a dire della possibilità di differire, al momento dell’incasso del corrispettivo, il versamento dell’IVA dovuta sulle operazioni poste in essere nei confronti di cessionari/committenti che agiscono nell’esercizio d’impresa o di arte e professione.
Tale facoltà, attualmente limitata ai cedenti/prestatori con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, viene estesa agli operatori con fatturato fino a 2 milioni di euro. Resta confermata la limitazione temporale del differimento, siccome l’imposta diventa comunque esigibile, anche se il corrispettivo non è stato incassato, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che – anteriormente – il cessionario/committente sia assoggettato a procedure concorsuali.
Rispetto all’attuale disciplina, non è più contemplato il riferimento alle procedure esecutive (ad esempio, pignoramento), quale evento che determina la sospensione d’imposta a tempo indeterminato.
Dal lato del cessionario/committente, diversamente dall’art. 3, comma 1, del DM 26 giugno 2009, di attuazione del citato art. 7 del DL n. 185/2008, la detrazione non è più “agganciata” al pagamento del corrispettivo, ma sorge quando l’operazione si considera effettuata secondo i criteri stabiliti dall’art. 6 del DPR n. 633/1972 (ad esempio, consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili).
Come si evince dalla giurisprudenza della Corte UE (causa C-472/10, Commissione/Ungheria), la disposizione non appare, tuttavia, allineata alla normativa comunitaria, in quanto vìola il principio di simmetria sancito dall’art. 167 della Direttiva n. 2006/112/CE (recepito dall’art. 19, comma 1, ult. periodo, del DPR n. 633/1972, secondo cui “il diritto di detrazione dell’imposta […] sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile”); la norma comunitaria, in particolare, fa riferimento al momento di esigibilità dell’imposta e non al fatto generatore della medesima, che identifica l’effettuazione dell’operazione, definito dall’art. 62 della Direttiva n. 2006/112/CE come “il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l’esigibilità dell’imposta”.
Desta, inoltre, perplessità la previsione, introdotta dall’emendamento, riguardante la sospensione del diritto di detrazione per il cedente/prestatore che si avvale del differimento dell’esigibilità. A livello comunitario, infatti, il nuovo art. 167-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, inserito dalla Direttiva n. 2010/45/UE, consente agli Stati membri dell’Unione europea di posticipare la detrazione in riferimento al solo cessionario/committente, peraltro nei limiti di 500.000 euro, elevabile a 2 milioni di euro previa consultazione del Comitato IVA.
L’esigibilità differita comporta che la fattura sia emessa e annotata nei termini ordinari, in funzione del momento di effettuazione dell’operazione e che l’imposta sia contabilizzata, da parte del cedente/prestatore, solo al momento dell’incasso.
È stato confermato che:
- l’opzione per l’esigibilità differita dell’imposta deve risultare da apposita annotazione nella fattura di vendita, riportante (è il caso di ritenere) anche la norma di riferimento;
- l’agevolazione non si applica né alle operazioni soggette a reverse charge, né a quelle effettuate avvalendosi di un regime speciale di applicazione dell’imposta (ad esempio, regimi monofase e del margine); l’esclusione non vale quindi per i soggetti che si avvalgono di un regime speciale di detrazione dell’imposta, come quello agricolo o quello degli intrattenimenti.
Con decreto ministeriale di successiva emanazione saranno definite le modalità di applicazione dell’opzione e, dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’attuale regime dell’IVA per cassa sarà abrogato.
Tale facoltà, attualmente limitata ai cedenti/prestatori con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, viene estesa agli operatori con fatturato fino a 2 milioni di euro. Resta confermata la limitazione temporale del differimento, siccome l’imposta diventa comunque esigibile, anche se il corrispettivo non è stato incassato, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che – anteriormente – il cessionario/committente sia assoggettato a procedure concorsuali.
Rispetto all’attuale disciplina, non è più contemplato il riferimento alle procedure esecutive (ad esempio, pignoramento), quale evento che determina la sospensione d’imposta a tempo indeterminato.
Dal lato del cessionario/committente, diversamente dall’art. 3, comma 1, del DM 26 giugno 2009, di attuazione del citato art. 7 del DL n. 185/2008, la detrazione non è più “agganciata” al pagamento del corrispettivo, ma sorge quando l’operazione si considera effettuata secondo i criteri stabiliti dall’art. 6 del DPR n. 633/1972 (ad esempio, consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili).
Come si evince dalla giurisprudenza della Corte UE (causa C-472/10, Commissione/Ungheria), la disposizione non appare, tuttavia, allineata alla normativa comunitaria, in quanto vìola il principio di simmetria sancito dall’art. 167 della Direttiva n. 2006/112/CE (recepito dall’art. 19, comma 1, ult. periodo, del DPR n. 633/1972, secondo cui “il diritto di detrazione dell’imposta […] sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile”); la norma comunitaria, in particolare, fa riferimento al momento di esigibilità dell’imposta e non al fatto generatore della medesima, che identifica l’effettuazione dell’operazione, definito dall’art. 62 della Direttiva n. 2006/112/CE come “il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l’esigibilità dell’imposta”.
Desta, inoltre, perplessità la previsione, introdotta dall’emendamento, riguardante la sospensione del diritto di detrazione per il cedente/prestatore che si avvale del differimento dell’esigibilità. A livello comunitario, infatti, il nuovo art. 167-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, inserito dalla Direttiva n. 2010/45/UE, consente agli Stati membri dell’Unione europea di posticipare la detrazione in riferimento al solo cessionario/committente, peraltro nei limiti di 500.000 euro, elevabile a 2 milioni di euro previa consultazione del Comitato IVA.
L’esigibilità differita comporta che la fattura sia emessa e annotata nei termini ordinari, in funzione del momento di effettuazione dell’operazione e che l’imposta sia contabilizzata, da parte del cedente/prestatore, solo al momento dell’incasso.
È stato confermato che:
- l’opzione per l’esigibilità differita dell’imposta deve risultare da apposita annotazione nella fattura di vendita, riportante (è il caso di ritenere) anche la norma di riferimento;
- l’agevolazione non si applica né alle operazioni soggette a reverse charge, né a quelle effettuate avvalendosi di un regime speciale di applicazione dell’imposta (ad esempio, regimi monofase e del margine); l’esclusione non vale quindi per i soggetti che si avvalgono di un regime speciale di detrazione dell’imposta, come quello agricolo o quello degli intrattenimenti.
Con decreto ministeriale di successiva emanazione saranno definite le modalità di applicazione dell’opzione e, dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’attuale regime dell’IVA per cassa sarà abrogato.
21.07.2012
fonte: eutekne /
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