ammortamento dei beni materiali
Canoni di manutenzione fuori dal plafond
Possibile scegliere se dedurre i canoni per competenza o se includerli nel calcolo della quota annua del 5% anche dopo le modifiche del DL 16/2012
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 29 aprile 2012, è variata la modalità di calcolo della quota annualmente deducibile delle spese di manutenzione.
Il nuovo comma 6 dell’art. 102 del TUIR prevede che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza sarà deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi.
L’art. 3, comma 16-quater del DL 2 marzo 2012 n. 16 (conv. L. n. 44/2012) ha modificato quella parte del comma 6 che stabiliva che, per i beni ceduti nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spettava in proporzione alla durata del possesso ed era commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione (C.M. 21 marzo 1980 n. 9/9/252; C.M. 29 luglio 1985).
Conseguentemente, risulta più semplice determinare il costo complessivo dei beni materiali su cui applicare la quota del 5% deducibile: ci si deve, infatti, limitare a considerare il costo risultante all’inizio dell’esercizio senza dover incrementare tale costo degli acquisti e decrementarlo delle vendite dell’esercizio, entrambi ragguagliati ad anno.
Non subisce variazioni neppure l’ultima parte del comma 6 dell’art. 102 del TUIR, secondo cui “resta ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale” del 5%.
Secondo tale disposizione, i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per assistenza e manutenzione di determinati beni sono deducibili nell’esercizio di competenza e i beni oggetto del contratto non concorrono alla determinazione del plafond delle spese deducibili.
In merito, si ricorda che il criterio di deducibilità dei canoni relativi a contratti di manutenzione a corrispettivi periodici previsto dall’ultima parte del comma 6 dell’art. 102 del TUIR, come indicato nelle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi del 1988 e seguenti, non ha carattere vincolante.
In Appendice delle istruzioni al modello UNICO 2012 è, infatti, indicato che l’impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
L’impresa può, da un lato, decidere di avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 6 e lo stesso criterio di deduzione dovrà essere mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto.
In tal caso, le eventuali spese di manutenzione, riparazione e così via, diverse dai predetti compensi periodici, sono incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili) e, nella determinazione del plafond del 5%, non si deve tener conto del costo dei beni la cui manutenzione è affidata a terzi.
Alternativamente, l’impresa può decidere di considerare il costo di tali beni nella determinazione del limite del 5% includendo, quindi, i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi tra le spese di manutenzione la cui deducibilità è limitata.
In conclusione, l’impresa ha la facoltà di optare per la deduzione dei compensi periodici di manutenzione nei limiti e con le modalità che preferisce, con il vincolo che, nel caso in cui decida di dedurre i costi secondo il criterio previsto nell’ultima parte del comma 6 in commento, la società utilizzi il medesimo criterio di deduzione per tutti i periodi d’imposta compresi nella durata del contratto.
/ Elena SPAGNOL
fonte:eutekne
Il nuovo comma 6 dell’art. 102 del TUIR prevede che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza sarà deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi.
L’art. 3, comma 16-quater del DL 2 marzo 2012 n. 16 (conv. L. n. 44/2012) ha modificato quella parte del comma 6 che stabiliva che, per i beni ceduti nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spettava in proporzione alla durata del possesso ed era commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione (C.M. 21 marzo 1980 n. 9/9/252; C.M. 29 luglio 1985).
Conseguentemente, risulta più semplice determinare il costo complessivo dei beni materiali su cui applicare la quota del 5% deducibile: ci si deve, infatti, limitare a considerare il costo risultante all’inizio dell’esercizio senza dover incrementare tale costo degli acquisti e decrementarlo delle vendite dell’esercizio, entrambi ragguagliati ad anno.
Più semplice determinare il costo totale dei beni su cui applicare il 5%
La modifica introdotta dal Decreto semplificazioni fiscali, non ha, invece, variato le altre disposizioni dell’art. 102 del TUIR che regolano il trattamento fiscale delle spese di manutenzione quali, ad esempio, la percentuale del 5% della quota deducibile, il periodo di deduzione in quote costanti in cinque esercizi dell’eccedenza indeducibile e la disposizione secondo cui, per le imprese di nuova costituzione, il calcolo della quota di spese deducibili va effettuato, per il primo esercizio, con riferimento ai beni esistenti a fine esercizio.Non subisce variazioni neppure l’ultima parte del comma 6 dell’art. 102 del TUIR, secondo cui “resta ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale” del 5%.
Secondo tale disposizione, i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per assistenza e manutenzione di determinati beni sono deducibili nell’esercizio di competenza e i beni oggetto del contratto non concorrono alla determinazione del plafond delle spese deducibili.
In merito, si ricorda che il criterio di deducibilità dei canoni relativi a contratti di manutenzione a corrispettivi periodici previsto dall’ultima parte del comma 6 dell’art. 102 del TUIR, come indicato nelle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi del 1988 e seguenti, non ha carattere vincolante.
In Appendice delle istruzioni al modello UNICO 2012 è, infatti, indicato che l’impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
L’impresa può, da un lato, decidere di avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 6 e lo stesso criterio di deduzione dovrà essere mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto.
In tal caso, le eventuali spese di manutenzione, riparazione e così via, diverse dai predetti compensi periodici, sono incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili) e, nella determinazione del plafond del 5%, non si deve tener conto del costo dei beni la cui manutenzione è affidata a terzi.
Alternativamente, l’impresa può decidere di considerare il costo di tali beni nella determinazione del limite del 5% includendo, quindi, i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi tra le spese di manutenzione la cui deducibilità è limitata.
In conclusione, l’impresa ha la facoltà di optare per la deduzione dei compensi periodici di manutenzione nei limiti e con le modalità che preferisce, con il vincolo che, nel caso in cui decida di dedurre i costi secondo il criterio previsto nell’ultima parte del comma 6 in commento, la società utilizzi il medesimo criterio di deduzione per tutti i periodi d’imposta compresi nella durata del contratto.
/ Elena SPAGNOL
fonte:eutekne
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