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mercoledì 25 luglio 2012

iva La registrazione cumulativa delle fatture sotto i 300 euro determina il reddito

iva

La registrazione cumulativa delle fatture sotto i 300 euro determina il reddito

Lo precisa l’Agenzia delle Entrate, a condizione che le fatture emesse e/o ricevute siano state tutte saldate

/ Mercoledì 25 luglio 2012
In caso di opzione per la contabilità semplificata, il documento riepilogativo emesso per le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro può essere utilizzato non solo per registrare le operazioni ai fini IVA, ma anche per annotare i relativi incassi e pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale.
Tale possibilità, ammessa dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 80 del 24 luglio 2012, presuppone però che le fatture emesse e/o ricevute, riepilogate nel predetto documento, siano state tutte saldate.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, del DPR n. 600/1973, gli esercenti arti e professioni devono annotare cronologicamente, in apposito registro, le somme percepite nell’esercizio dell’arte o professione. In base all’art. 3, comma 1, del DPR n. 695/1996, il suddetto registro cronologico può non essere tenuto se nei registri IVA vengono effettuate separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini del tributo sul valore aggiunto; nel caso, poi, che l’effettivo incasso dei compensi o l’effettivo pagamento delle spese non avvenga nell’anno di annotazione, l’esigenza di rispettare il principio di cassa sancito dall’art. 54 del TUIR impone di riportare, nei registri in esame e in riferimento alle singole operazioni, l’importo complessivo dei mancati incassi o dei mancati pagamenti.
Dal descritto quadro normativo si desume che nei registri IVA è possibile annotare sia le operazioni rilevanti ai fini IVA, sia – in apposite sezioni – i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale.
Fermi restando i termini di registrazione previsti dagli artt. 23 e 24 del DPR n. 633/1972, l’art. 6 del DPR n. 695/1995 dispone che le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a 300 euro, possono essere annotate attraverso un documento riepilogativo, nel quale vanno indicati i numeri delle fatture e, distinti secondo l’aliquota applicata, l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell’imposta.
Secondo la risoluzione in commento, è possibile avvalersi di tale semplificazione anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, purché gli stessi siano annotati in una sezione separata del registro IVA.
La registrazione cumulativa risulta, pertanto, ammessa anche se l’art. 3 del DPR n. 695/1996, nel prevedere la condizione dell’annotazione separata all’interno dei registri IVA, rinvia espressamente all’art. 19 del DPR n. 600/1973, lasciando così presumere che sia necessario registrare distintamente, ancorché nell’unico registro IVA, ogni operazione rilevante ai fini sia dell’IVA che delle imposte dirette.
Data dell’ultimo incasso o pagamento per la registrazione del documento
Per motivi di omogeneità, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, tuttavia, che il documento riepilogativo assume rilevanza anche sul piano reddituale a condizione che le fatture emesse e/o ricevute, riepilogate nel predetto documento, siano state tutte saldate; in tal caso, per la registrazione del documento cumulativo, deve essere utilizzata la data dell’ultimo incasso e/o pagamento.
L’annotazione separata è, invece, necessaria per le fatture attive e/o passive non ancora saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo, anche se di importo inferiore a 300 euro.
Da ultimo, viene precisato che le singole fatture vanno conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.

 / Marco PEIROLO
fonte:eutekne

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