Contenzioso
Termini processuali sospesi dal 1° agosto al 15 settembre
La sospensione si applica anche al contenzioso tributario, inclusi accertamento con adesione, definizione delle sanzioni e reclamo
Per effetto dell’art. 1 della L. 742/69, operante altresì in ambito processuale tributario, i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
Ciò comporta che:
- il decorso dei termini processuali è sospeso ipso iure nel predetto iato temporale e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (vale a dire dal 17 settembre, siccome il 16 cade di domenica);
- ove il termine inizi a decorrere durante la “pausa estiva”, l’inizio del decorso è differito al termine del periodo di sospensione.
Appare pertanto chiaro come la sospensione feriale coinvolga il termine per la proposizione del ricorso in Commissione tributaria contro gli atti impositivi, dell’appello avverso la sentenza della C.T. Prov., del reclamo contro i decreti presidenziali, così come quelli relativi alla costituzione in giudizio nonché al deposito di documenti e memorie illustrative.
La sospensione opera sia nei confronti del contribuente sia della parte resistente (Agenzia fiscale o altro ente impositore).
I termini restano sospesi anche ove il contribuente intenda avvalersi di istituti deflativi del contenzioso i cui termini siano legati al ricorso in Commissione tributaria: così, la “pausa estiva” è operante per l’accertamento con adesione, l’acquiescenza e la definizione agevolata (pertanto, ad esempio l’acquiescenza dovrà intervenire entro il termine per il ricorso, termine comprensivo del periodo di sospensione).
Per contro, la sospensione non concerne i termini che hanno una dimensione solamente amministrativa, come quello relativo alla comunicazione di adesione ai verbali di constatazione. Del pari, non sono sospesi i termini per la notifica, a cura dell’ente impositore, degli atti impositivi.
Un discorso a parte merita il neointrodotto procedimento di reclamo (esso, che consiste nell’esperimento di una fase di mediazione tra contribuente e Agenzia delle Entrate, è obbligatorio per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro notificati dallo scorso 1° aprile).
In tal caso, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/2012, la sospensione:
- opera per il termine di notifica del reclamo, essendo detto termine legato a quello per il ricorso;
- non opera per il termine di 90 giorni entro cui la mediazione deve concludersi, essendo tale termine espressione di una sola fase amministrativa;
- opera, come di consueto, per la costituzione in giudizio, che deve avvenire in caso di esito negativo della mediazione.
/ Alfio CISSELLO
fonte:eutekne
Ciò comporta che:
- il decorso dei termini processuali è sospeso ipso iure nel predetto iato temporale e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (vale a dire dal 17 settembre, siccome il 16 cade di domenica);
- ove il termine inizi a decorrere durante la “pausa estiva”, l’inizio del decorso è differito al termine del periodo di sospensione.
Appare pertanto chiaro come la sospensione feriale coinvolga il termine per la proposizione del ricorso in Commissione tributaria contro gli atti impositivi, dell’appello avverso la sentenza della C.T. Prov., del reclamo contro i decreti presidenziali, così come quelli relativi alla costituzione in giudizio nonché al deposito di documenti e memorie illustrative.
La sospensione opera sia nei confronti del contribuente sia della parte resistente (Agenzia fiscale o altro ente impositore).
I termini restano sospesi anche ove il contribuente intenda avvalersi di istituti deflativi del contenzioso i cui termini siano legati al ricorso in Commissione tributaria: così, la “pausa estiva” è operante per l’accertamento con adesione, l’acquiescenza e la definizione agevolata (pertanto, ad esempio l’acquiescenza dovrà intervenire entro il termine per il ricorso, termine comprensivo del periodo di sospensione).
Per contro, la sospensione non concerne i termini che hanno una dimensione solamente amministrativa, come quello relativo alla comunicazione di adesione ai verbali di constatazione. Del pari, non sono sospesi i termini per la notifica, a cura dell’ente impositore, degli atti impositivi.
Un discorso a parte merita il neointrodotto procedimento di reclamo (esso, che consiste nell’esperimento di una fase di mediazione tra contribuente e Agenzia delle Entrate, è obbligatorio per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro notificati dallo scorso 1° aprile).
In tal caso, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/2012, la sospensione:
- opera per il termine di notifica del reclamo, essendo detto termine legato a quello per il ricorso;
- non opera per il termine di 90 giorni entro cui la mediazione deve concludersi, essendo tale termine espressione di una sola fase amministrativa;
- opera, come di consueto, per la costituzione in giudizio, che deve avvenire in caso di esito negativo della mediazione.
Sospesi anche i termini di impugnazione delle sentenze
Per espressa disposizione normativa, la sospensione feriale non opera per il “procedimento cautelare”, quindi, nel contenzioso tributario, per la sospensiva ex art. 47 del DLgs. 546/92: di conseguenza, il contribuente che intenda chiedere la sospensiva potrà notificare il ricorso e costituirsi in giudizio all’interno del periodo di sospensione feriale, in modo che la Commissione tributaria possa esaminare la domanda il più celermente possibile./ Alfio CISSELLO
fonte:eutekne
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