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mercoledì 25 luglio 2012

agevolazioni

Ai nastri di partenza il nuovo «riccometro»

Sarebbe quasi pronto lo schema di DPCM di revisione delle modalità di determinazione e del campo di applicazione dell’ISEE

/ Mercoledì 25 luglio 2012
Nuovo ISEE in dirittura d’arrivo. Dovrebbe essere pronto lo schema di DPCM di revisione delle modalità di determinazione e del campo di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (cosiddetto “riccometro”) di cui al DLgs. n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni.
Al riguardo, si ricorda che tale revisione è stata disposta dall’art. 5 del DL 201/2011 convertito, per:
- adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia, oltre che dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico;
- migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando maggiormente la componente patrimoniale, sia in Italia, sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle relative imposte;
- permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
Inoltre, il citato articolo 5 ha stabilito che tale revisione debba avvenire mediante apposito DPCM – che, in realtà, avrebbe  dovuto essere emanato entro il 31 maggio scorso – e che, a partire dal 1° gennaio 2013, l’ISEE rileverà per fruire di agevolazioni fiscali e tariffarie e delle provvidenze di natura assistenziale.
La “manovra Monti” ha anche previsto il rafforzamento del sistema dei controlli relativi all’ISEE, mediante la condivisione degli archivi cui accedono la P.A. e gli enti pubblici, la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate e l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, delle informazioni su beneficiari e prestazioni concesse.
Lo schema di DPCM, dunque, individuerebbe le modalità relative alla determinazione del “riccometro”, estendendone l’ambito di applicazione, individuando agevolazioni fiscali, agevolazioni tariffarie e provvidenze di natura assistenziale e fissando la soglia oltre la quale tali agevolazioni non potranno più essere riconosciute.
Come noto, l’ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza, come rapporto tra l’ISE (ovvero la somma tra indicatore della situazione reddituale e il 20% dell’indicatore della situazione patrimoniale) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. Lo schema di DPCM dovrebbe mantenere invariati i parametri della scala, modificando però le maggiorazioni relative ai nuclei familiari con figli minorenni.
La bozza di decreto introdurrebbe modifiche, inoltre, con riferimento all’indicatore della situazione patrimoniale, determinato sommando, per ogni componente del nucleo familiare, il valore di patrimonio immobiliare e mobiliare.
Per ciò che concerne il patrimonio immobiliare, per effetto delle modifiche esso diverrebbe pari al valore di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), detratto, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo.
Inoltre, il patrimonio immobiliare all’estero sarebbe pari a quello definito ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di cui all’art. 19, comma 15 del DL 201/2011 (cosiddetta IVIE), dal quale andrebbe detratto, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU.
Invece, dal valore del patrimonio mobiliare, si detrarrebbe, sino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro.
Ancora, lo schema di provvedimento specificherebbe le regole per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni agevolate: di natura socio-sanitaria; rivolte a minorenni; per il diritto allo studio universitario.
Tra le altre misure, infine, lo schema di DPCM attuerebbe una revisione delle soglie, in base alla quale l’assegno ai nuclei con almeno 3 figli minori, di cui all’art. 65 della L. 448/98, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, o, se successiva, alla decorrenza dei 30 giorni dell’entrata in vigore del provvedimento del Ministero del Lavoro di approvazione del modello tipo di DSU, sarebbe concesso ai nuclei con ISEE inferiore a 8.500 euro.
L’assegno di maternità di base, di cui all’art. 74 del DLgs. 151/2001, a partire dalle medesime date indicate per l’assegno ai nuclei familiari, sarebbe concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.500 euro.
 / Michela DAMASCO
fonte:eutekne

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