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giovedì 5 luglio 2012

BOLLO Nel leasing auto del bollo risponde l’utilizzatore

BOLLO

Nel leasing auto del bollo risponde l’utilizzatore

Il Dipartimento delle Finanze conferma la ricostruzione interpretativa dell’Assilea in materia di responsabilità nel pagamento del bollo auto

/ Martedì 03 luglio 2012
Con nota prot. n. 13270 del 27 giugno 2012 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, competente in materia di fiscalità locale, fornisce risposta a un’istanza avanzata dall’Assilea (associazione tra le società di locazione finanziaria). In particolare, il Dipartimento delle Finanze, validando la tesi dell’associazione di categoria, ha chiarito che nel caso di contratto di locazione finanziaria, alla luce delle innovative previsioni contenute all’art. 7 della L. n. 99/2009:
- fino al 14 agosto 2009, il soggetto su cui ricade il pagamento del bollo auto è il concedente e, dunque, la società di leasing;
- per i pagamenti la cui scadenza decorre dal 15 agosto 2009, la soggettività passiva ricade in capo all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Pertanto, nel caso di tardivo/omesso versamento, riferito a una scadenza anteriore al 15 agosto 2009, l’atto di accertamento è notificato alla società di leasing, mentre per scadenze dal 15 agosto 2009 in poi, l’atto di accertamento è notificato esclusivamente all’utilizzatore a titolo di leasing.
Tale interpretazione si basa sull’art. 5, comma 32, del DL n. 953/1982 (conv. L. n. 53/1983), così come modificato dal comma 2 dell’art. 7 della citata L. n. 99/2009: “Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi”.
Il Dipartimento, in relazione alla data di entrata in vigore della modifica normativa (15 agosto 2009),  ha chiarito che si applica in mancanza di diversa indicazione contenuta nel provvedimento normativo il principio di cui all’art. 10 delle disposizioni sulla Legge in generale, in base alle quali le leggi e i regolamenti diventano obbligatori dal quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione e, quindi, nel caso specifico, il 15 agosto 2009. D’altronde, la circostanza che si sia di fronte ad un doppio regime (fino al 14 agosto e successivamente a tale data) è anche confermata dalla Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 8589/2011, n. 4507/2012 e n. 23890/2011 (si veda “Società di leasing soggetto passivo del «bollo auto» fino al 15 agosto 2009”, Eutekne.info, 26 marzo 2012). Peraltro, la previsione espressa della soggettività del bollo auto in capo agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria esclude qualsiasi vincolo di solidarietà della società di leasing o dei proprietari in genere in tutte le ipotesi considerate (leasing, usufrutto e patto con riservato dominio).
Inoltre, il comma 1 dell’art. 7 della L. n. 99/2009 consente alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere (con delibera regionale o provinciale) le modalità mediante le quali le società di leasing possono effettuare il versamento cumulativo del bollo auto in luogo dei singoli utilizzatori. Il Dipartimento chiarisce che, laddove ciò dovesse avvenire, non può essere richiamato un vincolo di solidarietà della società di leasing all’assolvimento del pagamento della tassa automobilistica, ad eccezione del caso in cui sia la stessa società di leasing ad assumersi l’incarico di eseguire cumulativamente, secondo le modalità previste dalla singola Regione o Provincia autonoma, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti di leasing. A tal proposito, l’Assilea ha precisato che “Nulla infatti vieterebbe all’utilizzatore (ad es. un’impresa con una flotta aziendale acquisita in locazione finanziaria) di esercitare il proprio diritto di pagare direttamente la tassa automobilistica sul/i veicolo/i acquisito/i in locazione finanziaria senza ricorrere ai servizi offerti dalla società di leasing ovvero alla società di leasing di effettuare il servizio del pagamento cumulativo delle tasse automobilistiche solo a determinati utilizzatori che ne fanno richiesta”.
Il Dipartimento, da ultimo, conferma che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, della L. n. 99/2009, l’attribuzione e la riscossione delle tasse automobilistiche non erariali spetta alla Regione in cui è situata la residenza del proprietario del veicolo, che nel caso di locazione finanziaria è la società di leasing. Se la società di leasing ha, oltre a una sede principale, una o più sedi secondarie, rileva la sede, principale o secondaria, del locatore, nella cui Provincia è situato il PRA ove il veicolo è stato iscritto. Se il proprietario dell’autoveicolo risiede in una Regione a statuto speciale, la tassa automobilistica ha natura erariale, nel senso che è attribuita allo Stato ed è riscossa su base nazionale. Qualora il proprietario dell’autoveicolo risieda nelle Province autonome di Trento o Bolzano, la tassa automobilistica ha natura provinciale, nel senso che è attribuita alle Province di cui sopra ed è riscossa dalle stesse.
 / Lelio CACCIAPAGLIA e Patrizia MARRA
fonte:eutekne

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