accertamento
Per gli studi di settore, redditi d’impresa e di lavoro autonomo nettamente separati
Lo chiarisce l’Agenzia con alcune faq relative a fattispecie non correttamente inquadrate in GE.RI.CO. con riferimento al periodo d’imposta 2010
Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una serie di faq – otto, per la precisione – relative a situazioni di omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Probabilmente, lo spunto che ha indotto l’Agenzia ad emanare questo documento, in attesa della ben più corposa circolare che ogni anno viene predisposta per chiarire l’applicazione degli studi in relazione al periodo oggetto di dichiarazione, è rappresentato dalle comunicazioni inviate negli ultimi mesi ai contribuenti
( http://www.fiscal-focus.it/bin/Speciale_dichiarazioni_n._103_del_05.07.2012_Studi_di_settore._Sanatoria_su_invito.pdf ) che hanno evidenziato situazioni “anomale” in UNICO 2011. Infatti, tutte le questioni analizzate afferiscono fattispecie non correttamente inquadrate in GE.RI.CO. con riferimento al periodo d’imposta 2010 (e che, in determinati casi, potrebbe essere opportuno correggere).
Nella prima risposta, l’Agenzia richiama quanto già affermato nella circolare 8 del 16 marzo scorso ( http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b3d326004a8857b3b191bbf415530f5e/Circolare+n.+8_E+del+16-03-2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b3d326004a8857b3b191bbf415530f5e ) in relazione alla possibilità di sanare la mancata presentazione della comunicazione beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso.
In caso di modello omesso, come è noto, il nuovo comma 2-bis.1 dell’art. 1 del DLgs. 471/1997, introdotto dalla manovra correttiva del 2011, prevede che si applichi una maggiorazione del 50% della sanzione ordinariamente applicabile (che va dal 100 al 200% della maggiore imposta o del minor credito), a condizione che il maggior reddito accertato a seguito dell’applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% del reddito dichiarato. Analoghe maggiorazioni si applicano anche ai fini IVA ed IRAP.
L’Agenzia ricorda che il contribuente può sanare la mancata presentazione della comunicazione, di propria iniziativa o a seguito dello specifico invito ricevuto dall’Ufficio, trasmettendo il modello prima dell’inizio dell’attività di controllo: in questo caso, non scatterà mai la maggiorazione e si potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni applicate se la presentazione avviene entro i termini previsti per il ravvedimento operoso.
Fra i contribuenti che sono soggetti all’applicazione degli studi e pertanto sono tenuti alla presentazione del modello, rientrano, come ci ricorda un’altra delle risposte, i cosiddetti “forfettini” (ossia quelli che applicano il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali disciplinato dall’art. 13 della L. 388/2000): qualora un forfettino non avesse presentato la comunicazione in relazione al periodo 2010, e non rientrasse in una delle cause di esclusione previste dalla norma, dovrà valutare l’opportunità di sanare l’omissione.
Altro caso analizzato è quello dei soggetti che si trovavano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e non avevano tutti i dati necessari per far “girare” GE.RI.CO.
Qui l’indicazione che viene fornita è che comunque si sarebbe dovuto trasmettere il modello senza effettuare il calcolo di congruità, indicando nel campo annotazioni la condizione che determinava la “non normalità” dell’attività.
Vengono poi esaminate alcune situazioni nelle quali i contribuenti rientravano in una delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi, ma non hanno indicato correttamente questa circostanza in dichiarazione.
Un caso è quello dei soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2010: il primo periodo di attività non determina soltanto la non applicabilità degli studi a fini accertativi, ma anche l’esonero dalla presentazione del modello.
La mancata indicazione del codice 1 nell’apposita casella relativa agli studi di settore del quadro contabile di UNICO ha comportato, per questi contribuenti, l’invio dell’invito da parte dell’Ufficio, alla luce del fatto che il sistema ha riscontrato l’omessa presentazione del modello senza indicazione di una causa di inapplicabilità o esclusione.
Altra fattispecie è quella dei soggetti che hanno indicato la causa di esclusione 4 (che corrisponde ad un periodo di non normale svolgimento dell’attività) nella casella relativa ai parametri, anziché in quella degli studi (atteso che, proprio nel modello UNICO dell’anno scorso, sono state, per la prima volta, distinte le caselle relative a parametri e studi di settore).
Viene poi esaminata la particolare situazione di quei contribuenti che producono sia reddito d’impresa che reddito di lavoro autonomo.
Anche ai fini degli studi di settore le due posizioni devono rimanere nettamente separate, con la predisposizione di due distinti allegati.
Laddove vengano svolte nel contempo più attività d’impresa e/o più attività di lavoro autonomo, nell’ambito di ciascuna delle due categorie andrà individuata l’attività prevalente, che determinerà l’applicazione dello studio di settore corrispondente. Qualora le attività prevalenti riconducibili ad entrambe le categorie reddituali rientrino nel medesimo studio di settore, questo deve essere applicato sia per l’attività di impresa, compilando il quadro F, che per quella di lavoro autonomo, compilando invece il quadro G.
VEDI ANCHE : http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9ca69a004bb5ac0a985afdd94f8d55f4/Estratto_Circolare_n_25_2012_E.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=9ca69a004bb5ac0a985afdd94f8d55f4
/ Sergio PELLEGRINO e Giovanni VALCARENGHI
FONTE:EUTEKNE
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