reddito d'impresa
Per l’imprenditore, beni in godimento da tassare in «misura ridotta»
In caso di uso personale o familiare, il reddito diverso andrebbe assoggettato a imposizione solo se l’importo supera i costi non ammessi in deduzione
Le penalizzazioni previste, ai fini reddituali, per i beni concessi dalle imprese in godimento ai soci o ai familiari sono state estese, nella circolare n. 24 del 15 giugno 2012, anche agli imprenditori individuali che utilizzano i beni aziendali per uso personale o familiare. In tali casi, la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento concorre alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore quale reddito diverso e i costi relativi ai beni non sono ammessi in deduzione in sede di determinazione del reddito dell’impresa.
L’Agenzia ha operato la detta estensione precisando che la disciplina prevista dall’art. 2 del DL n. 138/2011 si applica, per ragioni di ordine logico-sistematico anche:
- al soggetto residente e non residente (cfr. art. 23, comma 1, lett. f)) che, nella sfera privata, utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato.
- ai familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui al punto precedente.
Tale precisazione sembra andare al di là del tenore letterale della norma, la quale comprende tra i soggetti utilizzatori soltanto i “soci” e i “familiari”. L’Agenzia ha fatto, invece, riferimento anche al titolare dell’impresa individuale che utilizza i beni “della sua impresa commerciale”.
Si ritiene che tale interpretazione sia stata adottata perché la posizione di tale ultimo soggetto è stata ritenuta sostanzialmente coincidente con quella dei soci delle società personali.
A quest’ultimo riguardo, si ricorda che nella stessa circolare n. 24 è stato affermato che, qualora il bene venga concesso in godimento ai soci o loro familiari “da una società di persone oppure da una società a responsabilità limitata che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del TUIR, il maggior reddito della società derivante dall’indeducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari)”.
Tale chiarimento appare particolarmente importante, perché implica che l’incremento del reddito della società conseguente all’indeducibilità dei costi non penalizza tutti i soci (compresi quelli ai quali non sono stati assegnati in godimento i beni), ma soltanto gli utilizzatori.
In tal modo, è stata anche limitata ai soli soci (e familiari) utilizzatori la duplicazione impositiva conseguente alla tassazione del maggior reddito della società conseguente all’indeducibilità dei costi, attribuito per trasparenza ai soci utilizzatori, e del reddito diverso che gli stessi soci devono dichiarare.
Tale duplicazione impositiva è stata, però, estesa dalla circolare, come già visto, all’imprenditore individuale che utilizza i beni a titolo personale o li fa utilizzare ai propri familiari. Con l’ulteriore conseguenza che, in quest’ultimo caso, non appare ipotizzabile la predisposizione di un contratto in base al quale l’imprenditore si impegni a corrispondere a se stesso un corrispettivo a fronte del detto utilizzo e quindi il reddito diverso finirebbe per coincidere con l’intero valore del diritto di godimento dei beni.
Si auspica che l’Agenzia delle Entrate possa porre rimedio ad entrambe le menzionate duplicazioni impositive nell’ambito degli ulteriori chiarimenti di cui è stata preannunciata l’emanazione.
A tal fine, si potrebbe stabilire l’assoggettamento ad imposizione del reddito diverso soltanto se e nella misura in cui il relativo importo risulti superiore a quello dei costi non ammessi in deduzione. Qualora, ad esempio, l’imprenditore, il socio o il familiare debba dichiarare, applicando la disciplina in esame, un reddito diverso pari a 100 e l’impresa debba, da parte sua, assoggettare ad imposizione un maggior reddito d’impresa pari a 60, il detto reddito diverso dovrebbe essere assoggettato ad imposizione nella misura “ridotta” di 40.
Un’analoga problematica si pone per i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, cioè, ad esempio, per le autovetture possedute dalle imprese di noleggio o utilizzate dalle scuole guida. Anche in questo caso è, infatti, prevista la deducibilità integrale dei costi relativi alle autovetture.
L’Agenzia ha operato la detta estensione precisando che la disciplina prevista dall’art. 2 del DL n. 138/2011 si applica, per ragioni di ordine logico-sistematico anche:
- al soggetto residente e non residente (cfr. art. 23, comma 1, lett. f)) che, nella sfera privata, utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato.
- ai familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui al punto precedente.
Tale precisazione sembra andare al di là del tenore letterale della norma, la quale comprende tra i soggetti utilizzatori soltanto i “soci” e i “familiari”. L’Agenzia ha fatto, invece, riferimento anche al titolare dell’impresa individuale che utilizza i beni “della sua impresa commerciale”.
Si ritiene che tale interpretazione sia stata adottata perché la posizione di tale ultimo soggetto è stata ritenuta sostanzialmente coincidente con quella dei soci delle società personali.
A quest’ultimo riguardo, si ricorda che nella stessa circolare n. 24 è stato affermato che, qualora il bene venga concesso in godimento ai soci o loro familiari “da una società di persone oppure da una società a responsabilità limitata che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del TUIR, il maggior reddito della società derivante dall’indeducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari)”.
Tale chiarimento appare particolarmente importante, perché implica che l’incremento del reddito della società conseguente all’indeducibilità dei costi non penalizza tutti i soci (compresi quelli ai quali non sono stati assegnati in godimento i beni), ma soltanto gli utilizzatori.
In tal modo, è stata anche limitata ai soli soci (e familiari) utilizzatori la duplicazione impositiva conseguente alla tassazione del maggior reddito della società conseguente all’indeducibilità dei costi, attribuito per trasparenza ai soci utilizzatori, e del reddito diverso che gli stessi soci devono dichiarare.
Tale duplicazione impositiva è stata, però, estesa dalla circolare, come già visto, all’imprenditore individuale che utilizza i beni a titolo personale o li fa utilizzare ai propri familiari. Con l’ulteriore conseguenza che, in quest’ultimo caso, non appare ipotizzabile la predisposizione di un contratto in base al quale l’imprenditore si impegni a corrispondere a se stesso un corrispettivo a fronte del detto utilizzo e quindi il reddito diverso finirebbe per coincidere con l’intero valore del diritto di godimento dei beni.
Si auspica che l’Agenzia delle Entrate possa porre rimedio ad entrambe le menzionate duplicazioni impositive nell’ambito degli ulteriori chiarimenti di cui è stata preannunciata l’emanazione.
A tal fine, si potrebbe stabilire l’assoggettamento ad imposizione del reddito diverso soltanto se e nella misura in cui il relativo importo risulti superiore a quello dei costi non ammessi in deduzione. Qualora, ad esempio, l’imprenditore, il socio o il familiare debba dichiarare, applicando la disciplina in esame, un reddito diverso pari a 100 e l’impresa debba, da parte sua, assoggettare ad imposizione un maggior reddito d’impresa pari a 60, il detto reddito diverso dovrebbe essere assoggettato ad imposizione nella misura “ridotta” di 40.
Tale soluzione eviterebbe la duplicazione impositiva
Un caso particolare è quello delle autovetture adibite ad uso pubblico, per le quali l’art. 164 del TUIR stabilisce la deducibilità dell’intero ammontare dei componenti negativi: tale presunzione assoluta di uso esclusivo potrebbe impedire l’imposizione, nei casi in esame, del reddito diverso. Per quanto concerne, in particolare, i tassisti, si ricorda che l’art. 14, comma 6, della L. n. 422/1997 consente l’utilizzo ad uso privato dell’autovettura nei giorni di riposo e nonostante tale possibilità la norma citata ha stabilito l’integrale deducibilità dei costi.Un’analoga problematica si pone per i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, cioè, ad esempio, per le autovetture possedute dalle imprese di noleggio o utilizzate dalle scuole guida. Anche in questo caso è, infatti, prevista la deducibilità integrale dei costi relativi alle autovetture.
FONTE: EUTEKNE
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