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giovedì 5 luglio 2012

Imposte dirette «Vecchi» e «nuovi» minimi alle prese con i codici tributo

Imposte dirette

«Vecchi» e «nuovi» minimi alle prese con i codici tributo

Attenzione ai corretti codici da utilizzare per il versamento del saldo 2011 e degli acconti 2012

/ Giovedì 05 luglio 2012
Entro il 9 luglio 2012 anche i contribuenti che nel 2011 si sono avvalsi del regime dei minimi e che dal 2012 usufruiscono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cosiddetti “nuovi minimi”) devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta sostitutiva relativo al 2011 e della prima rata di acconto 2012.
In vista dell’adempimento, il primo aspetto che merita attenzione è l’individuazione dei corretti codici tributo da utilizzare. Si ricorda, infatti, che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52 del 25 maggio 2012, ha istituito i seguenti codici:
- “1793”, denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Acconto prima rata – art. 27, DL 6 giugno 2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. 111/2011”;
- “1794”, denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 27, DL 6 giugno 2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. 111/2011”;
- “1795”, denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Saldo – art. 27, DL 6 giugno 2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. 111/2011”.
Mentre per gli acconti 2012 vanno già adoperati i codici “1793” e “1794”, per il saldo 2011 va ancora utilizzato il “vecchio” codice tributo “1800”, riferito alla disciplina applicabile sino al 2011 (si vedano, in questo senso, le istruzioni al modello UNICO 2012 PF).
In secondo luogo, occorre rammentare che la riduzione di 3 punti percentuali dell’acconto IRPEF, dovuto in relazione all’anno 2012, si applica anche ai fini del versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva in esame, che si riduce quindi dal 99% al 96%.
Peraltro, come già evidenziato su questo quotidiano (si veda “Per il 2012, acconto IRPEF ridotto al 96%” del 4 giugno 2012), tale riduzione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto.
Quanto alle modalità di calcolo, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che operino le regole generali che disciplinano i pagamenti a titolo di acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, verificato l’obbligo di versamento (importo del rigo CM14 del modello UNICO 2012 pari o superiore a 52 euro), l’acconto potrà essere calcolato secondo il metodo storico oppure previsionale.
Nel primo caso (metodo storico), occorre considerare, come base di calcolo, il citato rigo CM14, riportante l’imposta sostitutiva dovuta (determinata sulla base dell’aliquota del 20%) sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo conseguiti nel 2011 (al netto di detrazioni e ritenute subite). Per quanto sopra, la prima rata risulta pari al 39,6% (40% × 99%) dell’importo indicato nel suddetto rigo.
Nel secondo caso (metodo previsionale), invece, l’acconto sarà commisurato all’imposta sostitutiva virtuale (con aliquota del 5%) determinata sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo che si prevede di conseguire nel 2012. La riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 20% al 5% può quindi rendere particolarmente conveniente l’applicazione del criterio previsionale, anche se l’utilizzo di tale criterio va comunque vagliato con cautela per non incorrere nelle previste sanzioni in caso di carente versamento.
Nessun acconto in caso di transito dal forfettino ai minimi
Sempre in applicazione delle regole generali, si ritiene che l’acconto dell’imposta sostitutiva dei cosiddetti “nuovi minimi” non sia invece dovuto nell’ipotesi di “passaggio” diretto, a partire dal 2012, dal regime per le nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della L. 23 dicembre 2000 n. 388, cosiddetto “forfettino”, a quello dei “nuovi” minimi, mancando una base storica di riferimento.
Ugualmente, per effetto della soppressione del secondo periodo dell’art. 1 comma 117 della L. 244/2007, si ritiene che, per chi accede al regime dei “nuovi minimi” dal 2012, avendo applicato un regime ordinario di determinazione del reddito fino al 2011, non vi sia più l’obbligo di versare l’acconto IRPEF 2012 sulla base dell’imposta indicata nel modello UNICO 2012 PF. Questo a condizione che, nel 2012, egli preveda di non conseguire ulteriori redditi rispetto a quello d’impresa o di lavoro autonomo sottoposto ad imposta sostitutiva e, dunque, di non risultare titolare di un reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF.
L’acconto IRPEF 2012 potrebbe risultare dovuto solo limitatamente ai redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo percepiti dal soggetto nel 2011 (per ulteriori approfondimenti, si veda “Per i «nuovi» minimi, acconti 2012 al buio” del 15 maggio 2012).
 / Luca FORNERO
FONTE:EUTEKNE

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