contenzioso
Si allarga il processo tributario telematico
Per le comunicazioni, la PEC è valida anche in Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto
/ Giovedì 05 luglio 2012
Il DL 98/2011 aveva introdotto il comma 1-bis nell’art. 16 del DLgs. 546/92, stabilendo che, previa approvazione dei relativi decreti ministeriali, anche nel contenzioso tributario sarebbe stato applicabile il canale telematico per le comunicazioni di segreteria.
A tal fine, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il DM 26 aprile 2012, ha dettato le istruzioni operative per l’attuazione di ciò, limitatamente però alle Commissioni tributarie site in Umbria e Friuli Venezia Giulia (si veda “Via al processo tributario telematico” del 7 maggio 2012).
Ora, con il Decreto del 26 giugno 2012 in vigore dal prossimo 16 luglio (pubblicato nella G.U. n. 153 del 3 luglio), l’operatività del “processo tributario telematico” è stata estesa a tutte le Commissioni tributarie, provinciali e regionali, site in Lombardia, Sicilia, Sardegna e Veneto.
Il menzionato Decreto, salvo che per l’estensione territoriale, richiama le precedenti disposizioni attuative, quindi:
- le comunicazioni avverranno presso l’indirizzo PEC indicato dalla parte o dal difensore nel ricorso introduttivo;
- le comunicazioni si perfezioneranno quando viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna.
Il Decreto riguarda le comunicazioni della segreteria, quindi non le notificazioni delle parti come la notifica del ricorso, dell’appello o della sentenza.
- la comunicazione della data di udienza;
- la comunicazione del dispositivo della sentenza;
- la comunicazione del decreto che dichiara l’inammissibilità del ricorso;
- la comunicazione del rinvio dell’udienza.
Si rammenta che, in futuro, tutti gli atti del contenzioso tributario potranno avvenire in via telematica. Infatti, l’art. 39 del DL 98/2011 ha precisato che con regolamento governativo sono introdotte “disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.
Pertanto, da un lato, il canale telematico verrà utilizzato, previa approvazione dei restanti decreti, anche nelle rimanenti Regioni d’Italia, dall’altro, altresì le notificazioni potranno avvenire mediante PEC, il che costituirà un considerevole risparmio di tempo e di denaro per gli operatori.
A tal fine, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il DM 26 aprile 2012, ha dettato le istruzioni operative per l’attuazione di ciò, limitatamente però alle Commissioni tributarie site in Umbria e Friuli Venezia Giulia (si veda “Via al processo tributario telematico” del 7 maggio 2012).
Ora, con il Decreto del 26 giugno 2012 in vigore dal prossimo 16 luglio (pubblicato nella G.U. n. 153 del 3 luglio), l’operatività del “processo tributario telematico” è stata estesa a tutte le Commissioni tributarie, provinciali e regionali, site in Lombardia, Sicilia, Sardegna e Veneto.
Il menzionato Decreto, salvo che per l’estensione territoriale, richiama le precedenti disposizioni attuative, quindi:
- le comunicazioni avverranno presso l’indirizzo PEC indicato dalla parte o dal difensore nel ricorso introduttivo;
- le comunicazioni si perfezioneranno quando viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna.
Il Decreto riguarda le comunicazioni della segreteria, quindi non le notificazioni delle parti come la notifica del ricorso, dell’appello o della sentenza.
In futuro PEC anche per le notificazioni
A titolo esemplificativo, avverranno in via telematica:- la comunicazione della data di udienza;
- la comunicazione del dispositivo della sentenza;
- la comunicazione del decreto che dichiara l’inammissibilità del ricorso;
- la comunicazione del rinvio dell’udienza.
Si rammenta che, in futuro, tutti gli atti del contenzioso tributario potranno avvenire in via telematica. Infatti, l’art. 39 del DL 98/2011 ha precisato che con regolamento governativo sono introdotte “disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.
Pertanto, da un lato, il canale telematico verrà utilizzato, previa approvazione dei restanti decreti, anche nelle rimanenti Regioni d’Italia, dall’altro, altresì le notificazioni potranno avvenire mediante PEC, il che costituirà un considerevole risparmio di tempo e di denaro per gli operatori.
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