Accertamento induttivo per studi di settore irregolari dal 2010, invito a compilare il modello ma resta la possibilità del ravvedimento, niente accertamento per gli ex minimi nella circolare n.8 2012 dell’Agenzia delle Entrate
L
‘Agenzia, ha fornito con la circolare n. 8 del 16 marzo 2012, alcuni
chiarimenti in materia di studi di settore, materia sulla quale sono
intervenute molte modifiche legislative tra la fine del 2011 con il dl
98/ e il decreto Salvaitalia e l’inizio del 2012 (dl 16/2012).
Si parla in particolare della possibilità di modifiche e integrazioni agli studi già approvati, di decorrenza dei nuovi accertamenti induttivi, dell’invito alla compilazione del Modello che non preclude il ravvedimento in caso di omessa dichiarazione dei dati. Vengono preannunciate due ulteriori circolari di chiarimenti in tema di sanzioni, aspetto sul quale sono state però evidenziate ancora contraddizioni per cui rimandiamo la trattazione ad un momento successivo.
Vediamo intanto alcuni argomenti affrontati dalla circolare n. 8 dell’Agenzia.
Si parla in particolare della possibilità di modifiche e integrazioni agli studi già approvati, di decorrenza dei nuovi accertamenti induttivi, dell’invito alla compilazione del Modello che non preclude il ravvedimento in caso di omessa dichiarazione dei dati. Vengono preannunciate due ulteriori circolari di chiarimenti in tema di sanzioni, aspetto sul quale sono state però evidenziate ancora contraddizioni per cui rimandiamo la trattazione ad un momento successivo.
Vediamo intanto alcuni argomenti affrontati dalla circolare n. 8 dell’Agenzia.
Modifiche ed integrazioni degli studi di settore già approvati
Gli
studi di settore potranno sempre essere modificati entro il 31 marzo
dell’anno successivo alla approvazione in caso di particolare andamento
economico e dei mercati , per il primo anno di applicazione della dl 98
/2011, quest’anno il termine è spostato di un mese. Quindi fino al 30 aprile prossimo è possibile presentare i modelli usufruendo delle modifiche, ad oggi ancora possibili, relative al periodo di imposta 2011.
Sempre prevista dal dl 98/2011, si ricorda anche la possibilità di ricevere dall’Agenzia un invito ad adempiere all’obbligo dichiarativo ai fini degli studi . Questo invito è da intendere come un incentivo alla compliance e non preclude la possibilità di sanare eventuali omissioni degli obblighi con il ravvedimento operoso che prevede il beneficio di sanzioni ridotte
Sempre prevista dal dl 98/2011, si ricorda anche la possibilità di ricevere dall’Agenzia un invito ad adempiere all’obbligo dichiarativo ai fini degli studi . Questo invito è da intendere come un incentivo alla compliance e non preclude la possibilità di sanare eventuali omissioni degli obblighi con il ravvedimento operoso che prevede il beneficio di sanzioni ridotte
Accertamento induttivo in caso di irregolarità dei dati per gli studi di settore
La circolare chiarisce che l’accertamento induttivo per irregolarità in ambito di studi di settore sarà possibile solo:
• A partire dalle dichiarazioni sul periodo d’imposta 2010. Per i precedenti si applicherà il metodo analitico o analitico- presuntivo
• se il contribuente è effettivamente soggetto agli studi e non semplicemente tenuto alla presentazione del modello, come accade per taluni operatori economici
• se il reddito risultante dagli studi supera del 10% il reddito dichiarato
• la norma si applica su tutti i periodi di imposta accertabili alla data del controllo stesso
• nella motivazione dell’accertamento nei confronti di un soggetto congruo e coerente devono essere esposte le ragioni della rettifica.
Per quanto riguarda le nuove limitazioni all’accertamento analitico presuntivo si ricorda che è ridotto di un anno il termine di prescrizione e che la determinazione sintetica del reddito si applicherà solo qualora l’accertabile superi di almeno un terzo ( e non più di un quinto ) il reddito dichiarato.
Usufruiscono di questi vantaggi solo i contribuenti in linea con gli indicatori e potenzialmente accertabili , che non hanno quindi presentato richiesta di esclusione o inapplicabilità degli studi alla loro attività.
• A partire dalle dichiarazioni sul periodo d’imposta 2010. Per i precedenti si applicherà il metodo analitico o analitico- presuntivo
• se il contribuente è effettivamente soggetto agli studi e non semplicemente tenuto alla presentazione del modello, come accade per taluni operatori economici
• se il reddito risultante dagli studi supera del 10% il reddito dichiarato
• la norma si applica su tutti i periodi di imposta accertabili alla data del controllo stesso
• nella motivazione dell’accertamento nei confronti di un soggetto congruo e coerente devono essere esposte le ragioni della rettifica.
Per quanto riguarda le nuove limitazioni all’accertamento analitico presuntivo si ricorda che è ridotto di un anno il termine di prescrizione e che la determinazione sintetica del reddito si applicherà solo qualora l’accertabile superi di almeno un terzo ( e non più di un quinto ) il reddito dichiarato.
Usufruiscono di questi vantaggi solo i contribuenti in linea con gli indicatori e potenzialmente accertabili , che non hanno quindi presentato richiesta di esclusione o inapplicabilità degli studi alla loro attività.
Risposte ai quesiti
La circolare ha fornito anche alcune risposte a quesiti dei contribuenti. Tra le più importanti:
Alle società in perdita per tre anni consecutivi non sono applicabili le nuove disposizioni sulle società di comodo in riferimento ai periodi di imposta in cui risultino congrue e coerenti con gli studi di settore.
Gli ex minimi anche se formalmente soggetti, di fatto non saranno accertati sulla base degli studi data la loro "marginalità economica" ossia il loro scarso volume d'affari e limitato impiego di beni strumentali .
fonte fisco e tasse
Alle società in perdita per tre anni consecutivi non sono applicabili le nuove disposizioni sulle società di comodo in riferimento ai periodi di imposta in cui risultino congrue e coerenti con gli studi di settore.
Gli ex minimi anche se formalmente soggetti, di fatto non saranno accertati sulla base degli studi data la loro "marginalità economica" ossia il loro scarso volume d'affari e limitato impiego di beni strumentali .
fonte fisco e tasse
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