immobili
Per l’ICI, benefici su una sola pertinenza
Secondo la Corte di Cassazione, a beneficiare del regime agevolato è una sola pertinenza dell’abitazione principale
È legittimo il regolamento comunale che,
in virtù della disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art.
59 del DLgs. 446/1997, ha stabilito, in materia di ICI, la limitazione
dei benefici a una sola pertinenza dell’abitazione principale.
Lo si desume dall’ordinanza n. 11024 depositata il 28 giugno 2012, con la quale – per la prima volta, a quanto ci consta – la Corte di Cassazione (sezione sesta civile) ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente.
Dopo la recente sentenza n. 97/20/11 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Bologna, secondo cui i Comuni potevano stabilire il trattamento di favore solo per un’unità pertinenziale (box) dell’abitazione principale del soggetto passivo, è arrivato il sigillo dei giudici di legittimità sulla corretta applicazione del citato art. 59, comma 1, lettera d), del DLgs. 446/1997.
La vicenda processuale è sorta con l’impugnazione da parte del contribuente di due avvisi di accertamento ICI per le annualità 2004 e 2005.
Un Comune della provincia di Milano ha formulato la pretesa fiscale in relazione a una fattispecie nella quale il contribuente, titolare di diritto reale di coabitazione su tre immobili di cui la coniuge risultava essere proprietaria, aveva dichiarato come unità pertinenziale dell’abitazione principale uno dei due box che ne costituivano pertinenza.
I primi giudici hanno respinto il ricorso introduttivo e la decisione è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale di Milano (sentenza n. 83/50/10). In particolare i giudici lombardi hanno ritenuto che il regolamento comunale limitava a un’unità la qualifica di pertinenza, come parte integrante dell’abitazione principale, con conseguente applicazione all’altra pertinenza (box) del regime di tassazione diverso da quello agevolato. Il contribuente, nel confidare nel giudizio positivo degli Ermellini, ha impugnato la pronuncia del Collegio regionale lamentando la scorretta esegesi della norma primaria (art. 59, comma 1, lettera d), del DLgs. 446/1997) e di quella secondaria (art. 6 del regolamento comunale). Secondo il ricorrente, poiché la pertinenza va ancorata al concetto di “abitazione principale” e non all’unità immobiliare adibita a tale uso, ogni soggetto passivo ha diritto a un box da utilizzarsi in modo esclusivo e quindi a usufruire dei relativi benefici. I giudici del Palazzaccio, nel ritenere infondato il ricorso, hanno scrutinato sia la norma primaria, secondo cui i Comuni possono “considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto”, sia la norma secondaria che ha stabilito la limitazione al trattamento di favore soltanto per un’unità pertinenziale.
La conclusione è che:
- la nozione di “fabbricato” (art. 2, comma 1, lettera a), del DLgs. 504/1992) implica che il nesso di pertinenzialità rilevante ai fini dell’ICI sia correlato con l’unità immobiliare “iscritta nel catasto edilizio urbano” e quindi è indifferente il numero dei soggetti passivi per tale unità immobiliare;
- la norma regolamentare, adottata ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d), del DLgs. 446/1997, può ben disciplinare in dettaglio le pertinenze dell’abitazione principale e quindi disporre che le agevolazioni siano limitate a una sola pertinenza, indipendentemente dai titolari dei diritti reali sull’abitazione stessa.
La sentenza in rassegna si raccorda con la restrittiva tesi ministeriale (fra le ultime, R.M. n. 12/DF del 5 giugno 2008, paragrafo 3), per cui i contribuenti interessati non hanno molte possibilità per far valere le proprie ragioni. Rimarrebbe quindi la consolazione che la disciplina dell’IMU è meno restrittiva di quella dell’ICI.
Difatti, la regolamentazione di dettaglio delle pertinenze non è più possibile, essendo stato abrogato espressamente l’art. 59 del DLgs. 446/1997 (art. 4, comma 1, del DL 16/2012 convertito dalla L. n. 44/2012), e le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie stesse (art. 13, comma 2, ultimo periodo, del DL 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011).
/ Antonio PICCOLO
FONTE:EUTEKNE
Lo si desume dall’ordinanza n. 11024 depositata il 28 giugno 2012, con la quale – per la prima volta, a quanto ci consta – la Corte di Cassazione (sezione sesta civile) ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente.
Dopo la recente sentenza n. 97/20/11 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Bologna, secondo cui i Comuni potevano stabilire il trattamento di favore solo per un’unità pertinenziale (box) dell’abitazione principale del soggetto passivo, è arrivato il sigillo dei giudici di legittimità sulla corretta applicazione del citato art. 59, comma 1, lettera d), del DLgs. 446/1997.
La vicenda processuale è sorta con l’impugnazione da parte del contribuente di due avvisi di accertamento ICI per le annualità 2004 e 2005.
Un Comune della provincia di Milano ha formulato la pretesa fiscale in relazione a una fattispecie nella quale il contribuente, titolare di diritto reale di coabitazione su tre immobili di cui la coniuge risultava essere proprietaria, aveva dichiarato come unità pertinenziale dell’abitazione principale uno dei due box che ne costituivano pertinenza.
Regolamento comunale restrittivo a una sola unità
Per
inciso, l’art. 6 del regolamento comunale stabiliva, fra l’altro, che
si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue
pertinenze classificate alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
limitatamente a una sola unità. Il ricorrente aveva sostenuto di avere diritto ai benefici su tale box, in quanto la coniuge aveva usufruito delle agevolazioni per un altro box di pertinenza dell’abitazione stessa.I primi giudici hanno respinto il ricorso introduttivo e la decisione è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale di Milano (sentenza n. 83/50/10). In particolare i giudici lombardi hanno ritenuto che il regolamento comunale limitava a un’unità la qualifica di pertinenza, come parte integrante dell’abitazione principale, con conseguente applicazione all’altra pertinenza (box) del regime di tassazione diverso da quello agevolato. Il contribuente, nel confidare nel giudizio positivo degli Ermellini, ha impugnato la pronuncia del Collegio regionale lamentando la scorretta esegesi della norma primaria (art. 59, comma 1, lettera d), del DLgs. 446/1997) e di quella secondaria (art. 6 del regolamento comunale). Secondo il ricorrente, poiché la pertinenza va ancorata al concetto di “abitazione principale” e non all’unità immobiliare adibita a tale uso, ogni soggetto passivo ha diritto a un box da utilizzarsi in modo esclusivo e quindi a usufruire dei relativi benefici. I giudici del Palazzaccio, nel ritenere infondato il ricorso, hanno scrutinato sia la norma primaria, secondo cui i Comuni possono “considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto”, sia la norma secondaria che ha stabilito la limitazione al trattamento di favore soltanto per un’unità pertinenziale.
La conclusione è che:
- la nozione di “fabbricato” (art. 2, comma 1, lettera a), del DLgs. 504/1992) implica che il nesso di pertinenzialità rilevante ai fini dell’ICI sia correlato con l’unità immobiliare “iscritta nel catasto edilizio urbano” e quindi è indifferente il numero dei soggetti passivi per tale unità immobiliare;
- la norma regolamentare, adottata ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d), del DLgs. 446/1997, può ben disciplinare in dettaglio le pertinenze dell’abitazione principale e quindi disporre che le agevolazioni siano limitate a una sola pertinenza, indipendentemente dai titolari dei diritti reali sull’abitazione stessa.
La sentenza in rassegna si raccorda con la restrittiva tesi ministeriale (fra le ultime, R.M. n. 12/DF del 5 giugno 2008, paragrafo 3), per cui i contribuenti interessati non hanno molte possibilità per far valere le proprie ragioni. Rimarrebbe quindi la consolazione che la disciplina dell’IMU è meno restrittiva di quella dell’ICI.
Difatti, la regolamentazione di dettaglio delle pertinenze non è più possibile, essendo stato abrogato espressamente l’art. 59 del DLgs. 446/1997 (art. 4, comma 1, del DL 16/2012 convertito dalla L. n. 44/2012), e le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie stesse (art. 13, comma 2, ultimo periodo, del DL 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011).
/ Antonio PICCOLO
FONTE:EUTEKNE
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