dichiarazione dei redditi
La trasformazione in società di persone obbliga al prospetto
Necessario compilare i righi RS2-RS6 di
UNICO 2012 SP per dare conto delle riserve e delle perdite formatesi
quando la società era di capitali
Le società di
capitali che si sono trasformate in società di persone sono tenute, come
già del resto succedeva un UNICO 2011 SP, a compilare il prospetto
contenuto nel quadro RS della dichiarazione, in UNICO 2012 rappresentato dai righi RS2-RS6.
Il prospetto è finalizzato a dare evidenza, nella dichiarazione della
società di persone, delle componenti che, in quanto prodottesi quando la
società aveva la forma di società di capitali, mantengono il regime
fiscale che avevano all’atto della loro formazione: si tratta delle riserve di patrimonio netto e delle perdite fiscali.
Per quanto riguarda le riserve,
l’art. 170, comma 4, del TUIR prevede che (fatta eccezione per quelle
di capitali) siano tassate in capo ai soci solo all’atto della loro materiale distribuzione;
soltanto nel caso “patologico” in cui il bilancio non dia indicazione
espressa che si tratta di riserve formatesi antecedentemente alla
trasformazione (le “classiche” indicazioni del tipo “riserva ex srl” o
similari), esse vengono tassate nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione.
Il successivo comma 5 precisa che le riserve di utili formate prima della trasformazione sono tassabili secondo le regole previste per gli utili delle società di capitali; nel caso di partecipazioni qualificate, ad esempio, il socio è tenuto a rendere imponibili il 40% o il 49,72% delle somme percepite nel periodo d’imposta. Queste riserve devono essere indicate nel rigo RS3 del prospetto di UNICO 2012 SP.
Il successivo comma 5 precisa che le riserve di utili formate prima della trasformazione sono tassabili secondo le regole previste per gli utili delle società di capitali; nel caso di partecipazioni qualificate, ad esempio, il socio è tenuto a rendere imponibili il 40% o il 49,72% delle somme percepite nel periodo d’imposta. Queste riserve devono essere indicate nel rigo RS3 del prospetto di UNICO 2012 SP.
I righi RS2 e RS4 sono, invece, dedicati all’indicazione rispettivamente delle riserve in sospensione d’imposta (il cui regime deve rinvenirsi in ciascuna legge istitutiva) e delle riserve di capitali (che
all’atto della distribuzione non comportano tassazione per il socio,
fatto salvo il caso in cui il relativo importo ecceda il costo
fiscalmente riconosciuto della partecipazione).
In ciascuno dei righi del prospetto occorre inserire, per ciascuna classe di riserve, il saldo iniziale all’inizio del periodo d’imposta (colonna 1), gli utilizzi per la copertura delle perdite d’esercizio (colonna 2), gli altri utilizzi, normalmente rappresentati dalla distribuzione ai soci (colonna 3), nonché il saldo finale alla chiusura del periodo d’imposta della società di persone trasformata.
In ciascuno dei righi del prospetto occorre inserire, per ciascuna classe di riserve, il saldo iniziale all’inizio del periodo d’imposta (colonna 1), gli utilizzi per la copertura delle perdite d’esercizio (colonna 2), gli altri utilizzi, normalmente rappresentati dalla distribuzione ai soci (colonna 3), nonché il saldo finale alla chiusura del periodo d’imposta della società di persone trasformata.
Per quanto riguarda le perdite,
con la risoluzione n. 60/2005 è stato formalizzato il principio secondo
cui, una volta intervenuta la trasformazione in società di persone, le
perdite non ancora utilizzate non vengono imputate per trasparenza ai
soci, ma vanno a ridurre il reddito prodotto nei successivi periodi d’imposta dalla società di persone stessa, che attribuisce quindi ai soci il risultato netto.
Il principio deve chiaramente coordinarsi con le modifiche al regime delle perdite previsto dal DL 98/2011, che – fatte salve le deroghe per le perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta – ne prevede lo scomputo nel limite dell’80% del reddito che esse vanno a compensare, senza più vincoli di rango temporale.
Il principio deve chiaramente coordinarsi con le modifiche al regime delle perdite previsto dal DL 98/2011, che – fatte salve le deroghe per le perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta – ne prevede lo scomputo nel limite dell’80% del reddito che esse vanno a compensare, senza più vincoli di rango temporale.
Perdite ante trasformazione senza più stratificazione temporale
Secondo
la circolare Assonime n. 33/2011 (§ 4.4), tali modifiche dovrebbero
influenzare anche il caso in esame, con la conseguenza per cui la
società di persone trasformata potrebbe compensare redditi e perdite “ante trasformazione” solo nel limite dell’80%.
La struttura del prospetto di UNICO 2012 SP conferma questa impostazione: il rigo RS5 presenta, infatti, un unico campo nel quale, come precisano le istruzioni, occorre indicare le perdite ante trasformazione,
“utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 84, comma 1, del
TUIR” (e, quindi, con il vincolo di carattere quantitativo). Non è più
presente – come non è più presente, del resto, nel prospetto delle
perdite di UNICO 2012 SC – la stratificazione temporale di tali perdite, che invece caratterizzava il rigo RS5 di UNICO 2011 SP.Sotto il profilo pratico, la società di persone trasformata attribuisce ai soci almeno il 20% del reddito prodotto durante il periodo d’imposta, sul quale i soci sono tenuti ad assolvere l’imposta.
Nulla cambia, naturalmente, per le perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta, indicate nel rigo RS6, stante l’assenza di modifiche nei relativi criteri di utilizzo anche dopo l’intervento del DL 98/2011.
/ Gianluca ODETTO
FONTE:EUTEKNE
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