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mercoledì 8 agosto 2012

Incentivi per le imprese all’acquisto di auto «ecologiche»

Agevolazioni

Incentivi per le imprese all’acquisto di auto «ecologiche»

Le misure sono state introdotte nel DL crescita e sviluppo, la cui legge di conversione è stata approvata in via definitiva

/ Martedì 07 agosto 2012
Con il combinato disposto degli artt. 17-decies e 17-undecies del DL 83/2012 (la cui legge di conversione è stata approvata in via definitiva venerdì scorso dal Senato), sono stati introdotti alcuni incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli “ecologici”, immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015. Il veicolo acquistato non deve essere già stato immatricolato in precedenza.
I fondi previsti sono destinati per la maggior parte a imprese e professionisti, per l’aggiornamento dei propri veicoli aziendali; tali soggetti, per accedere all’incentivo, devono consegnare per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve inoltre appartenere alla medesima categoria del veicolo acquistato e deve essere immatricolato almeno 10 anni prima dalla data di acquisto del nuovo veicolo.
Per quanto riguarda le misure degli incentivi, a coloro che acquistano nel 2013 e 2014 in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive, è riconosciuto un contributo pari al:
- 20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km (art. 17-decies, comma 1, lett. a);
- 20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km (lett. c);
- 20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km (lett. e);
Per gli acquisti effettuati nel 2015 il contributo scende. Infatti, è previsto il riconoscimento di un contributo pari al
- 15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km (lett. b);
- 15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km (lett. d);
- 15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km (lett. f).
L’articolo 17-undecies definisce le risorse destinati a tali misure: si tratta di un totale di 140 milioni di euro (50 per il 2013, 45 per ciascuno degli anni 2014 e 2015). Per quanto riguarda il 2013, 15 milioni di euro sono previsti per l’acquisto dei veicoli con emissioni fino a 50 g/km (lett. a) e a 95 g/km (lett. c), ma una quota pari al 70% degli stanziamenti viene assegnata alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all’uso di terzi ai sensi dell’art. 82 del Codice della Strada o alla sostituzione dei veicoli utilizzati come beni strumentali nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Altri 35 milioni di euro sono destinati all’acquisto di veicoli con emissioni fino a 120 g/km (lett. e), interamente destinati alle ipotesi sopra riportate.
Credito d’imposta per le imprese costruttrici
Il contributo è ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nel limite delle risorse destinate, e uno sconto praticato dal venditore. Il contributo viene comunque corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d’acquisto.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d’imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi di lavoro dipendente, dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IVA, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
Inoltre, viene stabilito che, fino al quinto anno successivo a quello in cui è emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici debbanp conservare la relativa documentazione, che deve trasmessa ad esse dal venditore.
 / Pamela ALBERTI

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