Accertamento
Il Fisco riconosce il credito malgrado l’omessa dichiarazione
Nella circolare 34, l’Agenzia sostiene
però che rimane ferma la legittimità dell’avviso bonario, in quanto
serve la domanda di rimborso
Sovente accade che il contribuente riporta a nuovo un credito emergente dalla dichiarazione dei redditi o IVA dell’anno precedente, che però risulta omessa (sono tali, ad esempio, quelle presentate con un ritardo superiore a novanta giorni).
La circolare 34 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, affronta il tema fornendo alcune soluzioni operative.
In primo luogo, la circolare, richiamando vari precedenti giurisprudenziali favorevoli, perlopiù relativi all’IVA, afferma che, una volta omessa la dichiarazione, l’eccedenza non è riportabile, in quanto il presupposto di ciò è proprio l’invio tempestivo e regolare della dichiarazione.
Tanto premesso, il credito, nonostante l’omissione della dichiarazione, non viene perso, in quanto, salvo alcuni casi, è riconosciuto il diritto al rimborso.
Dal punto di vista operativo, i fatti sono i seguenti: il contribuente omette la dichiarazione dell’anno X ma riporta a nuovo il credito emergente da tale dichiarazione, quindi nell’anno X+1. In merito a quest’ultima annualità, viene eseguito un controllo automatico da 36-bis, in quanto risulta un’eccedenza che trae fondamento da una dichiarazione omessa.
Il contribuente riceve l’avviso bonario, e, se paga entro 30 giorni, le sanzioni da omesso versamento sono ridotte a un terzo.
Ove l’avviso non venisse definito, viene formato il ruolo e notificata la cartella.
In ogni caso, se le somme vengono pagate, o dopo l’avviso bonario o dopo la cartella, il contribuente, entro due anni dal pagamento, può domandare il rimborso dell’eccedenza ex art. 21 del DLgs. 546/92.
In sostanza, nel contraddittorio scaturito dall’avviso bonario non si ritiene di poter compensare la pretesa con il credito pur sussistente, ferma restando la debenza delle sanzioni, pur se nella misura ridotta.
Occorre però effettuare una precisazione, siccome detta forma di “compensazione” viene riconosciuta sia nella fase di mediazione che nella conciliazione giudiziale, anche se in questi ultimi due casi le sanzioni non sarebbero ridotte a un terzo, ma del 40% (artt. 17-bis e 48 del DLgs. 546/92).
Ricapitolando, in base a quanto sostenuto nella circolare 34, una volta arrivato l’avviso bonario:
- il contribuente può pagare subito fruendo della riduzione ad un terzo delle sanzioni, ma deve chiedere il rimborso del credito indebitamente riportato a nuovo entro il termine biennale;
- il contribuente, se ritiene, può attendere il ruolo e notificare il reclamo o il ricorso.
Ove l’atto sia di valore sino a 20.000 euro, si notifica il reclamo, e, come detto nella circolare, nella fase di mediazione, l’eccedenza verrebbe riconosciuta con una sorta di “compensazione”, e le sanzioni sarebbero ridotte al 40% (testualmente si legge: “Si ritiene possibile in mediazione scomputare, dalla somma originariamente richiesta in pagamento al contribuente, l’eccedenza di IVA detraibile riconosciuta spettante”).
Stessa cosa per gli atti di valore superiore a 20.000 euro, solo che la questione verrebbe “aggiustata” con la conciliazione giudiziale, ferma restando la medesima riduzione delle sanzioni.
In tali ipotesi, è comunque necessario che il contribuente riconosca la debenza delle sanzioni da omesso versamento e degli interessi.
La differenza rispetto alla definizione dell’avviso bonario è chiara: lo sconto sulle sanzioni è maggiore (un terzo anziché il 40%) ma il contribuente deve domandare il rimborso e attendere l’erogazione; nella mediazione/conciliazione giudiziale, lo sconto è minore, non vi sono gli interessi da rimborso ma vi può subito essere la “compensazione”.
Si rifletta, però, su quanto affermato alla fine della circolare, ove si sostiene che l’istruttoria sui rimborsi tende alla ricostruzione complessiva della posizione del contribuente relativamente all’anno ove la dichiarazione è stata omessa, “riscontrando la documentazione esibita dal contribuente e gli eventuali dati e notizie a disposizione dell’ufficio”. Posto che così stanno le cose, non sarà forse meglio definire con mediazione o conciliazione, per “chiudere la partita” il più celermente possibile?
/ Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE
La circolare 34 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, affronta il tema fornendo alcune soluzioni operative.
In primo luogo, la circolare, richiamando vari precedenti giurisprudenziali favorevoli, perlopiù relativi all’IVA, afferma che, una volta omessa la dichiarazione, l’eccedenza non è riportabile, in quanto il presupposto di ciò è proprio l’invio tempestivo e regolare della dichiarazione.
Tanto premesso, il credito, nonostante l’omissione della dichiarazione, non viene perso, in quanto, salvo alcuni casi, è riconosciuto il diritto al rimborso.
Dal punto di vista operativo, i fatti sono i seguenti: il contribuente omette la dichiarazione dell’anno X ma riporta a nuovo il credito emergente da tale dichiarazione, quindi nell’anno X+1. In merito a quest’ultima annualità, viene eseguito un controllo automatico da 36-bis, in quanto risulta un’eccedenza che trae fondamento da una dichiarazione omessa.
Il contribuente riceve l’avviso bonario, e, se paga entro 30 giorni, le sanzioni da omesso versamento sono ridotte a un terzo.
Ove l’avviso non venisse definito, viene formato il ruolo e notificata la cartella.
In ogni caso, se le somme vengono pagate, o dopo l’avviso bonario o dopo la cartella, il contribuente, entro due anni dal pagamento, può domandare il rimborso dell’eccedenza ex art. 21 del DLgs. 546/92.
In sostanza, nel contraddittorio scaturito dall’avviso bonario non si ritiene di poter compensare la pretesa con il credito pur sussistente, ferma restando la debenza delle sanzioni, pur se nella misura ridotta.
Occorre però effettuare una precisazione, siccome detta forma di “compensazione” viene riconosciuta sia nella fase di mediazione che nella conciliazione giudiziale, anche se in questi ultimi due casi le sanzioni non sarebbero ridotte a un terzo, ma del 40% (artt. 17-bis e 48 del DLgs. 546/92).
Ricapitolando, in base a quanto sostenuto nella circolare 34, una volta arrivato l’avviso bonario:
- il contribuente può pagare subito fruendo della riduzione ad un terzo delle sanzioni, ma deve chiedere il rimborso del credito indebitamente riportato a nuovo entro il termine biennale;
- il contribuente, se ritiene, può attendere il ruolo e notificare il reclamo o il ricorso.
La situazione si “aggiusta” con mediazione o conciliazione giudiziale
Le
due ultime soluzioni potrebbero essere più appetibili, anche se la
valutazione circa la strategia migliore deve essere necessariamente
tastata sul campo.Ove l’atto sia di valore sino a 20.000 euro, si notifica il reclamo, e, come detto nella circolare, nella fase di mediazione, l’eccedenza verrebbe riconosciuta con una sorta di “compensazione”, e le sanzioni sarebbero ridotte al 40% (testualmente si legge: “Si ritiene possibile in mediazione scomputare, dalla somma originariamente richiesta in pagamento al contribuente, l’eccedenza di IVA detraibile riconosciuta spettante”).
Stessa cosa per gli atti di valore superiore a 20.000 euro, solo che la questione verrebbe “aggiustata” con la conciliazione giudiziale, ferma restando la medesima riduzione delle sanzioni.
In tali ipotesi, è comunque necessario che il contribuente riconosca la debenza delle sanzioni da omesso versamento e degli interessi.
La differenza rispetto alla definizione dell’avviso bonario è chiara: lo sconto sulle sanzioni è maggiore (un terzo anziché il 40%) ma il contribuente deve domandare il rimborso e attendere l’erogazione; nella mediazione/conciliazione giudiziale, lo sconto è minore, non vi sono gli interessi da rimborso ma vi può subito essere la “compensazione”.
Si rifletta, però, su quanto affermato alla fine della circolare, ove si sostiene che l’istruttoria sui rimborsi tende alla ricostruzione complessiva della posizione del contribuente relativamente all’anno ove la dichiarazione è stata omessa, “riscontrando la documentazione esibita dal contribuente e gli eventuali dati e notizie a disposizione dell’ufficio”. Posto che così stanno le cose, non sarà forse meglio definire con mediazione o conciliazione, per “chiudere la partita” il più celermente possibile?
/ Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE
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