Contenzioso
La mediazione rende «meno pericolosi» gli avvisi bonari
La circolare 33 dell’Agenzia dà ampio
spazio alla mediazione nei ruoli emessi a seguito di 36-bis, «svelando»
il vero ruolo della mediazione
Se varie volte gli operatori del diritto
tributario si sono domandati il motivo per cui il Legislatore, con il DL
98 del 2011, ha inteso introdurre l’ennesimo istituto deflativo del contenzioso (la mediazione), la risposta può a nostro avviso rinvenirsi nelle circolari 33 e 34 del 2012.
La ragione, peraltro, era stata già palesata da varie parti: costi quel che costi, fare in modo che il contribuente non vada in contenzioso.
Si prenda l’esempio della possibilità di definire l’avviso bonario da 36-bis, il caso degli omessi versamenti.
Prima della mediazione e soprattutto della circolare 33, il contribuente raggiunto da un avviso bonario aveva due possibilità: pagare entro trenta giorni riconoscendo la debenza del tributo e fruire dello sconto ad un terzo delle sanzioni, o attendere il ruolo e fare ricorso.
Ora, se, per le più varie ragioni (errore di notifica dell’avviso bonario, o, come spesso succede, impossibilità di terminare il contraddittorio entro i trenta giorni), la definizione dell’avviso bonario non avviene, le “soluzioni stragiudiziali” non sono finite. Quando arriva la cartella di pagamento, il contribuente, anzi, se l’atto è di valore non superiore a 20.000 euro, il reclamante può definire il tutto in mediazione, potendo versare in forma rateale senza garanzie, e lo sconto sulle sanzioni è un po’ meno appetibile, essendo non ad un terzo ma del 40%.
Che succede se l’atto non è reclamabile, in quanto di valore superiore a 20.000 euro? Nonostante la circolare non lo dica espressamente, è auspicabile, a questo punto, che gli uffici siano propensi a definire il processo mediante conciliazione giudiziale.
Non si dimentichi che, come specificato nella circolare 9 sul reclamo, la mediazione può chiudersi anche “a zero”, con totale accettazione della pretesa ad opera del contribuente, il che torna utile negli omessi versamenti: in questo caso, la mediazione è strumentale alla sola riduzione delle sanzioni al 40%.
Si pensi, come detto nella circolare 9, al controllo formale da 36-ter: se si definisce l’avviso bonario la riduzione è a due terzi, nella mediazione sarebbe del 40%, quindi più alta.
Ecco perché, nella circolare 33, non si ammette che si possa fruire della mediazione a seguito di reclamo contro un atto di contestazione delle sanzioni da omesso versamento, ove la definizione agevolata ex art. 17 del DLgs. 472/97 non è ammessa dalla Legge.
La ratio ispiratrice della mediazione emerge anche nella circolare 34: ora, se il contribuente riporta a nuovo un credito che trae le proprie fondamenta da una dichiarazione omessa, da un lato, gli uffici ritengono legittimo il procedimento di liquidazione automatica, dall’altro, essi riconoscono il diritto al rimborso delle somme pagate.
Tuttavia, se il contribuente, anziché definire l’avviso bonario, attende il ruolo, tutto si aggiusta “compensando” con sanzioni ridotte al 40% o in mediazione o in conciliazione giudiziale.
/ Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE
La ragione, peraltro, era stata già palesata da varie parti: costi quel che costi, fare in modo che il contribuente non vada in contenzioso.
Si prenda l’esempio della possibilità di definire l’avviso bonario da 36-bis, il caso degli omessi versamenti.
Prima della mediazione e soprattutto della circolare 33, il contribuente raggiunto da un avviso bonario aveva due possibilità: pagare entro trenta giorni riconoscendo la debenza del tributo e fruire dello sconto ad un terzo delle sanzioni, o attendere il ruolo e fare ricorso.
Ora, se, per le più varie ragioni (errore di notifica dell’avviso bonario, o, come spesso succede, impossibilità di terminare il contraddittorio entro i trenta giorni), la definizione dell’avviso bonario non avviene, le “soluzioni stragiudiziali” non sono finite. Quando arriva la cartella di pagamento, il contribuente, anzi, se l’atto è di valore non superiore a 20.000 euro, il reclamante può definire il tutto in mediazione, potendo versare in forma rateale senza garanzie, e lo sconto sulle sanzioni è un po’ meno appetibile, essendo non ad un terzo ma del 40%.
Che succede se l’atto non è reclamabile, in quanto di valore superiore a 20.000 euro? Nonostante la circolare non lo dica espressamente, è auspicabile, a questo punto, che gli uffici siano propensi a definire il processo mediante conciliazione giudiziale.
Non si dimentichi che, come specificato nella circolare 9 sul reclamo, la mediazione può chiudersi anche “a zero”, con totale accettazione della pretesa ad opera del contribuente, il che torna utile negli omessi versamenti: in questo caso, la mediazione è strumentale alla sola riduzione delle sanzioni al 40%.
Stesso principio per i crediti da omessa dichiarazione
Tutto
questo discorso viene meno qualora la riduzione delle sanzioni
conseguente alla mediazione fosse maggiore rispetto a quella spettante
nelle precedenti fasi amministrative.Si pensi, come detto nella circolare 9, al controllo formale da 36-ter: se si definisce l’avviso bonario la riduzione è a due terzi, nella mediazione sarebbe del 40%, quindi più alta.
Ecco perché, nella circolare 33, non si ammette che si possa fruire della mediazione a seguito di reclamo contro un atto di contestazione delle sanzioni da omesso versamento, ove la definizione agevolata ex art. 17 del DLgs. 472/97 non è ammessa dalla Legge.
La ratio ispiratrice della mediazione emerge anche nella circolare 34: ora, se il contribuente riporta a nuovo un credito che trae le proprie fondamenta da una dichiarazione omessa, da un lato, gli uffici ritengono legittimo il procedimento di liquidazione automatica, dall’altro, essi riconoscono il diritto al rimborso delle somme pagate.
Tuttavia, se il contribuente, anziché definire l’avviso bonario, attende il ruolo, tutto si aggiusta “compensando” con sanzioni ridotte al 40% o in mediazione o in conciliazione giudiziale.
/ Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE
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