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mercoledì 1 agosto 2012

Riforma delle professioni

Riforma delle professioni, scadenza in dirittura d’arrivo

In cantiere il DPR sulle professioni, il regolamento sulle società tra professionisti e il regolamento sui parametri giudiziali

/ Mercoledì 01 agosto 2012
Mancano ormai pochi giorni all’attuazione delle disposizioni contenute all’art. 3, comma 5, del DL 138/2011, che fissa in 12 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto il termine per la riforma degli ordinamenti professionali, prevista per il prossimo 13 agosto, demandandone l’attuazione ad un DPR, in conformità ad alcuni principi espressamente stabiliti.
Tra i principi-cardine della riforma, figurano: il libero accesso alla professione (lett. a), la formazione continua obbligatoria (lett. b), lo svolgimento del tirocinio (lett. c), l’obbligo di idonea polizza professionale per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale (lett. e), la distinzione del ruolo amministrativo degli Ordini da quello deontologico, con l’istituzione di appositi organi a livello territoriale di disciplina composti da membri diversi dai consiglieri dell’Ordine territoriale o dal Consiglio nazionale (lett. f), la libertà per il professionista di farsi pubblicità “informativa” (lett. g).
La normativa vigente in contrasto con tali principi è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del DPR di riforma e, in ogni caso, dalla data del prossimo 13 agosto 2012 (art. 3, comma 5-bis, del DL 138/2011).
A completamento, l’art. 3 comma 5-ter del DL 138/2011 richiede, entro fine anno (31 dicembre 2012), la raccolta in un testo unico delle disposizioni che non risultano abrogate.
Ad oggi, lo schema di DPR, sul quale si sono espressi in maniera favorevole ma con alcune osservazioni sia il Consiglio di Stato (nel parere 10 luglio 2012 n. 5262) sia la Commissione Giustizia della Camera nei giorni scorsi (atto n. 488), è ancora in fase di ridefinizione. In particolare, oltre alla richiesta di delineare meglio l’ambito applicativo della riforma, la Commissione Giustizia, così come sostenuto anche dalle categorie interessate, ha sollecitato una proroga, ai fini dell’entrata in vigore dell’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, per consentire “l’organizzazione dei presupposti per l’attuazione di tale obbligo”. Inoltre, la stipula delle polizze andrebbe resa obbligatoria anche per le Compagnie assicuratrici, “onde evitare il fenomeno dell’indiretta limitazione all’esercizio della professione”.
Già elaborato, ma non ancora definitivo, risulta anche lo schema di regolamento sulla disciplina delle società tra professionisti, che l’art. 10, comma 10, della L. 183/2011 demanda al Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.
Obbligo di assicurazione professionale, più tempo per l’entrata in vigore
Si aspetta, poi, il regolamento sui parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi del professionista dopo l’avvenuta abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate (art. 9, commi 1 e 2, del DL 1/2012).
L’attesa si fa ancora più importante in considerazione dell’ormai scaduto termine di 120 giorni prescritto dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (25 marzo 2012) per l’emanazione del regolamento, con l’effetto di non poter più applicare la disciplina transitoria che prorogava l’applicazione delle tariffe professionali per le ipotesi di liquidazione giudiziale.
A tal proposito, si osserva che la prima versione dello schema di regolamento sarebbe stata già modificata, alla luce delle osservazioni del Consiglio di Stato espresse nel parere 5 luglio 2012 n. 5181.
Tra le correzioni del regolamento, si segnala in particolare una modifica di carattere generale relativa all’applicazione del regolamento stesso, che il giudice “applica”, e non “si attiene” come previsto nella versione originaria.
Inoltre, in merito all’obbligo per il professionista di rilasciare al cliente un preventivo di massima (art. 9, comma 4, del DL 1/2012), viene precisato che l’assenza di prova del preventivo di massima costituisce “elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.
 / Roberta VITALE
FONTE:EUTEKNE

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