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lunedì 6 agosto 2012

Studi di settore 2011: i chiarimenti dell'Agenzia


L'Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 30/E/2012 ( http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5a981c804bef4c019b97fb8077b436ff/circolare+30.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a981c804bef4c019b97fb8077b436ff, che fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore ed, in particolare, per l'utilizzo degli stessi per il periodo d'imposta 2011.
Il primo elemento di novità è rappresentato dalla pubblicazione dei DD.MM. 28 dicembre 2011 con cui sono stati approvati 69 studi di settore (di cui 18 relativi ad attività economiche del settore delle manifatture; 17 relativi ad attività economiche del settore dei servizi; 6 relativi ad attività professionali; 28 relativi ad attività economiche del settore del commercio) che costituiscono la revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore.
Relativamente all’approvazione di 28 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio, l’art. 6, D.M. 28 dicembre 2011, ha confermato, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, l’inutilizzabilitàdirettadei risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore per l’azione di accertamento nei confronti di:
  • società cooperative a mutualità prevalente;
  • soggetti IAS;
  • soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” ovvero 66.19.40 - “Attività di Bancoposta”.
Per il solo periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, tale diverso utilizzo dei risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore viene previsto anche nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime deiminimi” e dei soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 68.20.02 – “Affitto di aziende”. 
Un ulteriore elemento di novità è costituito dal D.M. 26 aprile 2012, che ha approvato, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, le integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall'art. 10-bis, legge n. 146/1998.
Le novità riguardano:
  • i nuovi indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati;
  • il nuovo indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali;
  • l’aggiornamento dei valori di soglia per l'indicatore di coerenza «ricarico» per lo studio di settore VM04U;
  • l’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”;
  • le modifiche allo studio VM05U con gli aggiornamenti per le regioni Abruzzo, Campania e Sicilia;
  • l’aggiornamento delle analisi territoriali per il comune di Gravedona ed Uniti;
  • l’aggiornamento della territorialità del commercio. 
Con riferimento a tutti i 206 studi di settore è stata inoltre valutata l’incidenza della particolare congiuntura economica dell’anno 2011.
In occasione della riunione straordinaria del 4 aprile 2012, la Commissione degli esperti degli studi di settore - preso atto della capacità dei correttivi crisi applicati al periodo di imposta 2010 di cogliere adeguatamente la particolare congiuntura economica negativa relativa a tale annualità - ha fornito parere positivo alla (quasi) unanimità, all’introduzione, per il periodo d’imposta 2011, di una serie di correttivi tesi ad adeguare alla particolare congiuntura economica gli studi di settore: tipicamente, interventi relativi all’analisi di normalità economica, correttivi specifici per la crisi, correttivi congiunturali di settore e correttivi congiunturali individuali.
Tenuto conto di tale parere della Commissione, è stata approvata con D.M. 13 giugno 2012, la “revisione congiunturale speciale” per il periodo d’imposta 2011, che si è tradotta nell’elaborazione di specifici fattori correttivi e che ha riguardato sia i 69 nuovi studi evoluti per tale annualità che gli altri 137 studi già in vigore. 
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18 giugno 2012 sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011.
Le principali novità in relazione all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2011 riguardano:
  • novità normative legate al D.L. n. 16/2012, il cui art. 8 ha previsto che ha l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti consente ora di ricorrere all’accertamento induttivo, senza subordinare tale possibilità alla condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui all’art. 1, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997. Tale condizione è stata eliminata anche con riferimento all’ipotesi di infedele compilazione dei modelli anche se, in quest’ultimo caso, è possibile il ricorso all’accertamento induttivo quando l’infedele compilazione dei modelli comporta una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.
La modifica normativa si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data del 2 marzo 2012.
  • l’aggiornamento delle analisi della territorialità applicabili a partire dal periodo d’imposta 2011 (territorialità dei Factory Outlet Center; territorialità del commercio, etc.);
  • l’introduzione di nuovi indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati: il D.M. 26 aprile 2012 ha individuato 10 nuovi indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore; 1) incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale; 2) valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi; 3) valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; 4) valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi; 5) presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; 6) mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali; 7) mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali; 8) mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti; 9) mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza delle relative spese; 10) mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro;
  • la revisione congiunturale speciale: i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo di imposta 2011 devono tenere conto di 4 tipologie di correttivi: 1) modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte”; 2) correttivi specifici per la crisi; 3) correttivi congiunturali di settore; 4) correttivi congiunturali individuali.
Gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel periodo d’imposta 2011, ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che è dato dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normalità economica, come eventualmente modificata a seguito dell’applicazione dello specifico correttivo indicato al punto 1). Tali correttivi si applicano indipendentemente dal posizionamento rispetto all’analisi di normalità economica;
  • la modulistica;
  • GERICO 2012: la nuova versione del software è strutturata, in termini di funzionalità e di visualizzazione delle informazioni, in modo analogo rispetto alla versione che consentiva l’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2010. GERICO 2012 prevede alcune novità relative alla descrizione dell’esito dell’applicativo e alla diversa collocazione delle informazioni relative all’Asseverazione e all’Attestazione. Le informazioni di dettaglio relative agli indicatori di coerenza e di normalità economica sono riportate, come già nelle precedenti versioni del software, nelle rispettive sezioni (Coerenza, Normalità Economica e Analisi Normalità Economica), che sono state integrate con i nuovi indicatori di coerenza e con il nuovo indicatore di normalità economica (relativo all’assenza del valore dei beni strumentali, in presenza dei beni strumentali tra i dati strutturali indicati), approvati con il D.M. 26 aprile 2012.
Relativamente alle informazioni circa l’“Asseverazione” e l’“Attestazione”, le stesse sono ora riportate in un’apposita sezione, conformemente alla modulistica approvata. Infine, analogamente alle versioni precedenti, l’applicativo GERICO 2012 propone un esito “completo” anche in caso di congruità. 
Altre indicazioni riguardano l’utilizzo delle risultanze degli indicatori di coerenza in fase di analisi del rischio e attività di controllo, le comunicazioni di anomalia 2012, gli inviti a presentare il modello degli studi di settore, la segnalazione delle cause di non congruità e l’applicazione dei parametri.
  FONTE :IPSOA

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