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mercoledì 8 agosto 2012

Ancora incertezze sulla natura delle presunzioni da «redditometro»

Accertamento

Ancora incertezze sulla natura delle presunzioni da «redditometro»

La Cassazione afferma, con orientamento oscillante, che il giudice non può «diminuire la capacità contributiva presunta» attribuita dal DM del 1992

/ Martedì 07 agosto 2012
Due sentenze della Corte di Cassazione depositate ieri costituiscono l’occasione per tornare su argomenti più volte affrontati, di estrema attualità.
In primo luogo, Cass. 14168 ritorna sulla natura giuridica dei cosiddetti “indici redditometrici”, ribadendo che essi hanno valore di presunzione legale relativa, con la conseguenza che il giudice tributario, investito del ricorso del contribuente, non può togliere né diminuire la capacità contributiva presunta dal decreto del 1992. La decisione sembra però di segno opposto rispetto alla sentenza 13289 del 2011, ove era stato sancito che gli indici in esame costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non sono presunte dalla legge. Di conseguenza, il carattere qualificato della presunzione di maggior reddito si forma nel contraddittorio tra le parti, non vertendosi in tema di presunzioni legali relative.
Quanto esposto porta a sostenere che, ad oggi, non è affatto certa la modalità con cui il difensore può tentare di confutare l’accertamento fondato sul cosiddetto “redditometro”.
Se si opta per la tesi della sentenza in commento, una volta che l’Ufficio abbia dimostrato sia lo scostamento necessario per procedere con il metodo sintetico sia la disponibilità dei beni indice, esso, dal punto di vista probatorio, non deve più fare nulla. A questo punto, il contribuente può solo dimostrare che il reddito presunto sulla base dei decreti è frutto di redditi esenti, soggetti a imposizione alla fonte o del possesso di entrate legalmente escluse dalla formazione della base imponibile. Siccome il reddito presunto talvolta è irrazionale, accade che il contribuente sia di fatto impossibilitato a fornire la prova contraria.
Opposta è la tesi sostenuta dalla sentenza 13289 del 2011, in quanto il contribuente, a fronte della rettifica, può fornire la prova contraria affermando che, in base alla specificità del caso concreto, il reddito presunto non corrisponde a realtà siccome le spese che si sostengono per il mantenimento del bene sono molto inferiori (il caso classico concerne la produzione delle tabelle ACI per dimostrare quanto si spende per “mantenere l’auto”).
Attenzione alla mancata risposta ai questionari
Gran parte della giurisprudenza di merito ha condiviso quest’ultima impostazione, ma sarebbe opportuno un intervento delle Sezioni Unite, visto che, anche nel nuovo redditometro, si porrà la medesima questione.
Passando alla seconda sentenza depositata ieri, la numero 14164, i giudici, richiamando la sentenza 11981 del 2003, sanciscono, in via assolutamente incidentale, che il contribuente può produrre nel contenzioso i documenti che non ha esibito a seguito di richiesta avanzata mediante questionario.
Si ritiene, più che altro per prudenza, che i contribuenti non debbano fare affidamento su tale principio: la sentenza del 2003 richiamata, peraltro rimasta isolata, affermava che l’art. 52 del DPR 633/72, secondo cui i documenti non esibiti nella fase di controllo sostanziale non sono utilizzabili nella successiva fase processuale, è norma eccezionale che non può essere estesa alle imposte sui redditi.
Ora, la cosiddetta “sterilizzazione” dei documenti non esibiti è espressione non solo dell’art. 52 del DPR 633/72, ma anche dello stesso art. 32 del DPR 600/73: la differenza è che l’art. 52 concerne i controlli caratterizzati da accessi materiali, mentre l’art. 32 le cosiddette “indagini a tavolino”.
Inoltre, l’art. 33 del DPR 600/73 rinvia, per la fase di verifica, alla normativa in tema di imposta sul valore aggiunto, per cui il ragionamento della sentenza del 2003, proprio per questo motivo, come detto, rimasto isolato, difficilmente può reggere in contenzioso.
 / Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE

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