Iva
Pronto il «meccanismo di reazione rapida» per il contrasto delle frodi IVA
L’ha proposto la Commissione Ue, per consentire agli Stati membri l’adozione di misure immediatamente operative
Con la proposta del 31 luglio 2012, COM(2012) 428, la Commissione europea introduce un nuovo strumento di contrasto delle frodi IVA denominato Quick Reaction Mechanism (QRM), ossia “meccanismo di reazione rapida”. Tale misura consente agli Stati membri di adottare misure immediatamente operative.
Lo scopo del nuovo strumento non è sostituire l’attuale regime di deroga ma limitarlo a situazioni di frode massiccia e improvvisa, in uno specifico settore economico (o in più di uno) di un particolare Stato membro, “che non possono essere fermate con i mezzi di controllo e di applicazione tradizionali e che comporterebbero perdite irreparabili”.
La Commissione evidenzia che, considerata la dimensione internazionale del fenomeno, l’obiettivo di combattere la frode può essere raggiunto, a livello europeo, in forza di una Direttiva che offra agli Stati membri la possibilità di ottenere, in casi eccezionali, una base giuridica per una misura di deroga in modo molto più rapido rispetto a quello che è attualmente possibile.
Quanto al contenuto delle deroghe che potrebbero essere autorizzate nell’ambito del nuovo strumento, la Commissione si propone di stabilire e approvare un elenco delle misure antifrode in quanto, una volta che la domanda di QRM sia stata presentata, in effetti “si avrà poco tempo per un dibattito di fondo tra gli Stati membri sul tipo di misure antifrode. Questo consentirà inoltre alla Commissione di operare in larga parte sulla base di testi prestabiliti, in modo da ridurre i tempi di trattazione delle cause e delle traduzioni”.
L’unica misura antifrode attualmente indicata nella proposta è il cosiddetto reverse charge, in base al quale è il soggetto passivo a essere tenuto al pagamento dell’IVA invece che, come nella regola generale, il fornitore di beni o di servizi. Al riguardo, ricorda la Commissione, nella misura in cui il beneficiario abbia interamente diritto alla detrazione, conteggerà e dedurrà l’imposta nella stessa dichiarazione IVA, col risultato che non avrà luogo alcun versamento o rimborso reale, riducendo così le opportunità di frode. Questa misura “si è rivelata uno strumento efficace per impedire le frodi (in particolare le frodi carosello) quando viene applicata a determinati settori specifici”.
Il vantaggio del nuovo sistema è evidente: l’azione immediata di contrasto.
Sotto l’aspetto procedurale, in particolare, gli Stati membri devono inviare una domanda alla Commissione, precisando la loro intenzione di introdurre una misura di deroga sulla base del sistema QRM. Le circostanze eccezionali della situazione riferita alla frode “conclamata” vanno descritte in modo dettagliato per giustificare l’applicazione del QRM. La Commissione chiede ulteriori informazioni quando necessario. Qualora disponga di tutte le informazioni necessarie, la Commissione autorizza la misura o informa gli Stati membri interessati del suo rifiuto entro un mese.
La deroga, altro elemento di novità, dovrebbe essere concessa dalla Commissione stessa, senza dover attendere la decisione del Consiglio e anche prima di un parere da parte del comitato competente.
La “miscela” di tutti questi elementi è, a giudizio della Commissione, l’antidoto contro le frodi IVA.
Tale rapidità di esecuzione introduce pertanto un concreto arresto al fenomeno frodi IVA e, di fatto, avvia una sicura difesa che può provocare perdite finanziarie gravi e irreparabili.
/ Vincenzo CRISTIANO
fonte:eutekne
Lo scopo del nuovo strumento non è sostituire l’attuale regime di deroga ma limitarlo a situazioni di frode massiccia e improvvisa, in uno specifico settore economico (o in più di uno) di un particolare Stato membro, “che non possono essere fermate con i mezzi di controllo e di applicazione tradizionali e che comporterebbero perdite irreparabili”.
La Commissione evidenzia che, considerata la dimensione internazionale del fenomeno, l’obiettivo di combattere la frode può essere raggiunto, a livello europeo, in forza di una Direttiva che offra agli Stati membri la possibilità di ottenere, in casi eccezionali, una base giuridica per una misura di deroga in modo molto più rapido rispetto a quello che è attualmente possibile.
Quanto al contenuto delle deroghe che potrebbero essere autorizzate nell’ambito del nuovo strumento, la Commissione si propone di stabilire e approvare un elenco delle misure antifrode in quanto, una volta che la domanda di QRM sia stata presentata, in effetti “si avrà poco tempo per un dibattito di fondo tra gli Stati membri sul tipo di misure antifrode. Questo consentirà inoltre alla Commissione di operare in larga parte sulla base di testi prestabiliti, in modo da ridurre i tempi di trattazione delle cause e delle traduzioni”.
L’unica misura antifrode attualmente indicata nella proposta è il cosiddetto reverse charge, in base al quale è il soggetto passivo a essere tenuto al pagamento dell’IVA invece che, come nella regola generale, il fornitore di beni o di servizi. Al riguardo, ricorda la Commissione, nella misura in cui il beneficiario abbia interamente diritto alla detrazione, conteggerà e dedurrà l’imposta nella stessa dichiarazione IVA, col risultato che non avrà luogo alcun versamento o rimborso reale, riducendo così le opportunità di frode. Questa misura “si è rivelata uno strumento efficace per impedire le frodi (in particolare le frodi carosello) quando viene applicata a determinati settori specifici”.
Il vantaggio del nuovo sistema è evidente: l’azione immediata di contrasto.
Sotto l’aspetto procedurale, in particolare, gli Stati membri devono inviare una domanda alla Commissione, precisando la loro intenzione di introdurre una misura di deroga sulla base del sistema QRM. Le circostanze eccezionali della situazione riferita alla frode “conclamata” vanno descritte in modo dettagliato per giustificare l’applicazione del QRM. La Commissione chiede ulteriori informazioni quando necessario. Qualora disponga di tutte le informazioni necessarie, la Commissione autorizza la misura o informa gli Stati membri interessati del suo rifiuto entro un mese.
La richiesta viene avanzata tramite un modulo standard
Sempre allo scopo di accelerare tale procedimento, gli Stati membri dovranno formulare la loro richiesta per mezzo di un modulo standard,
stabilito dalla Commissione, contenente un elenco prestabilito di
domande, “così da poter effettuare nel modo più ampio e rapido possibile
l’esame e la valutazione del contesto fraudolento a causa del quale è
presentata la domanda di deroga”.La deroga, altro elemento di novità, dovrebbe essere concessa dalla Commissione stessa, senza dover attendere la decisione del Consiglio e anche prima di un parere da parte del comitato competente.
La “miscela” di tutti questi elementi è, a giudizio della Commissione, l’antidoto contro le frodi IVA.
Tale rapidità di esecuzione introduce pertanto un concreto arresto al fenomeno frodi IVA e, di fatto, avvia una sicura difesa che può provocare perdite finanziarie gravi e irreparabili.
/ Vincenzo CRISTIANO
fonte:eutekne
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