Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 2 agosto 2012

dichiarazioni d’intento

Iva

Comunicazione delle dichiarazioni d’intento con l’attuale modello

Lo ha chiarito la ris. 82, ricordando che la comunicazione va presentata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA

/ Giovedì 02 agosto 2012
Nonostante la nuova tempistica, per la comunicazione delle dichiarazioni d’intento si deve continuare a utilizzare il modello attualmente in uso.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 82 di ieri, 1° agosto 2012.
Innanzitutto, l’Agenzia ha ricordato il mutato quadro normativo in materia. L’art. 2, comma 4 del DL n. 16/2012 convertito, infatti, ha modificato la disposizione relativa al termine di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute, stabilendo che la comunicazione dev’essere presentata non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento (art. 1, comma 1, lett. c) del DL n. 746/83), ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta (si veda “Nuovo termine per la comunicazione delle dichiarazioni d’intento” del 19 marzo 2012).
Per effetto di tale modifica, l’obbligo di comunicazione non decorre dalla data in cui la dichiarazione d’intento è ricevuta, ma dal momento in cui, a seguito di tale dichiarazione, il soggetto (fornitore) pone in essere operazioni senza applicazione del tributo.
Verificato tale momento, la comunicazione deve essere inviata entro il termine previsto per la liquidazione dell’IVA riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, lett. c) del DPR 633/72. Di conseguenza, se il fornitore ha ricevuto la dichiarazione d’intento, ma non ha effettuato alcuna operazione, l’obbligo di comunicazione non sussiste.
La risoluzione 82 evidenzia, inoltre, che il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l’adempimento. Quindi, resta ferma la possibilità, per i contribuenti che ricevono lettere d’intento da esportatori abituali, di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è ancora stata effettuata.
Nel campo “Periodo di riferimento” va indicato solo l’anno, cioè il 2012
Sul piano pratico, l’Agenzia chiarisce poi che, nelle more dell’approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione, adeguata al mutato quadro normativo, l’adempimento va assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso, approvata con provvedimento del 14 marzo 2005.
Per compilare il modello attuale, alla luce delle novità introdotte dal DL n. 16/2012, il campo contenuto nel frontespizio, denominato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando solo l’anno di riferimento, ossia il 2012.
Tale modalità espositiva, infine, potrà essere adottata sia nell’ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile, sia nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle operazioni.
FONTE:EUTEKNE

Nessun commento:

Posta un commento