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giovedì 2 agosto 2012

CORRETTIVI STUDI DI SETTORE PER L'ANNO 2011

.......& Preclusione dell'accertamento



Nella Gazzetta Ufficiale di sabato 16 giugno è stato pubblicato il decreto 13 giugno 2012, con il quale il Ministero dell'Economia e delle finanze ha approvato la revisione congiunturale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2011 (c.d. "correttivi" anticrisi).


L’art. 8 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), prevede la revisione congiunturale speciale degli studi di settore, per tenere conto degli effetti che la crisi economica e dei mercati può generare nel corso dei singoli periodi d’imposta. La disposizione, in particolare, stabilisce che gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, per tenere conto “dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore”.
In pratica, dunque, i dati posti a base delle funzioni di calcolo degli studi di settore vengono “corretti” per effetto degli elementi congiunturali previsti dal D.M., per sterilizzare gli effetti causati dalla crisi sulla realtà delle piccole e medie imprese e dei professionisti cui si applicano gli studi.
il D.M. 13 giugno 2012, relativo all’annualità 2011, ricalca quelli emanati per i periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010.
La revisione congiunturale degli studi di settore non riguarda tutti gli studi, essendo circoscritta a quei settori economici o aree territoriali in relazione ai quali l’attività di monitoraggio ha rilevato flessioni negative dell’attività determinate dalla crisi.
Analisi di normalità economica
Con il provvedimento in esame sono state apportate opportune modifiche all’analisi di normalità economica e sono stati introdotti specifici correttivi, da applicare ai risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche e le relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2011, tra cui:
  • le contrazioni più significative dei margini e delle redditività;
  • il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari;
  • le riduzioni delle tariffe per le prestazioni professionali;
  • l’aumento del costo del carburante;
  • gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell’ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio;
  • la ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese.
Infine, sono state acquisite, per il tramite delle Organizzazioni di Categoria, informazioni di natura strutturale e contabile relativamente ad un significativo campione di soggetti al fine di poter riscontrare, su esempi reali riferiti al periodo d’imposta 2011, il grado di significatività degli interventi delineati.
Correttivi
Ai risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore sono applicati i seguenti interventi correttivi:
  • correttivi specifici per la crisi;
  • correttivi congiunturali di settore;
  • correttivi congiunturali individuali.
Tali correttivi sono applicati ai soggetti che presentano nel periodo d’imposta 2011 ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento derivante dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normalità economica.
I correttivi in argomento si applicano automaticamente, indipendentemente dal posizionamento rispetto all’analisi di normalità economica ed in modo progressivo: prima i correttivi specifici, poi quelli di settore ed infine i correttivi individuali.
Ciascuno dei correttivi può comportare una riduzione dei ricavi/compensi stimati dallo studio di settore. Tale riduzione si applica sia al ricavo/compenso puntuale di riferimento sia al ricavo/compenso minimo ammissibile.
Nel corposo allegato al decreto sono illustrati analiticamente i correttivi e la loro applicazione.
Ad esempio, per i seguenti Studi di settore:
  • VG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco7;
  • VG72A - Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente;
  • VG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri,
per i quali il costo del carburante rappresenta una delle variabili più significative nell’ambito delle funzioni di stima dei ricavi, al fine di adeguare i risultati per il periodo d’imposta 2011, è stato individuato uno specifico correttivo da applicare alla variabile “Costi per carburanti”:
VG72A -16,6%
VG72B -18,1%
Per quanto riguarda lo Studio di Settore VG68U, il correttivo individuato riporta i costi per carburanti e lubrificanti ai prezzi 2009.
La fase di elaborazione dei correttivi congiunturali di settore è stata effettuata per tutti i 206 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2011; dall’analisi effettuata è emerso che 164 studi di settore sono stati caratterizzati nel 2011 da una riduzione dei margini economici e della redditività. Per tali studi di settore sono stati individuati specifici coefficienti correttivi congiunturali, calcolati per singolo modello organizzativo (cluster).
Preclusione degli accertamenti
Il comma 3 dell’art. 1 del decreto prevede che i contribuenti che, per il periodo d'imposta 2011, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/1998.


fonte:ipsoa

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